Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 maggio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Panova Vesselina Tchavdarova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Panova Vesselina Tchavdarova nata il 7 giugno 1976 a Sofia (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Sofia "San Clemente d'Occhrida" (Bulgaria) in data 19 aprile 2000;
Considerato che la richiedente risulta essere iscritta all'ordine degli avvocati di Sofia dal 30 giugno 2001;
Considerato che la sig.ra Panova ha, altresi', conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 13 dicembre 2001 presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 gennaio 2002;
Considerato il parere del Consiglio nazionale forense datato 16 gennaio 2002;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 12 marzo 2001, rinnovato in data 9 maggio 2002 con validita' fino al 31 marzo 2003, per motivi di studio;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Panova Vesselina Tchavdarova, nata il 7 giugno 1976 a Sofia (Bulgaria), cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1988. Al fine dell'iscrizione stessa il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della dichiarazione provinciale del lavoro relativa al rientro delle quote su indicate.
 
Art. 3.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 27 maggio 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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