Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 maggio 2002
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" prodotti nel territorio della regione Liguria ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo forestale;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste 2 agosto 1996, concernente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001 concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Vista la domanda presentata dalla regione Liguria - Dipartimento agricoltura parchi e foreste, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" per i vini ed i mosti prodotti nella zona di produzione ricadente nel territorio della regione Liguria;
Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2000;
Vista l'istanza presentata nelle forme di rito e nei termini previsti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, fatta propria dalla regione Liguria, con la quale si ravvisa l'inopportunita' di prevedere nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" le tipologie "Passito" (prodotto da uve aromatiche) e "Novello" in quanto le maggiori rese uva/ettaro e uva/vino, nonche' il minore titolo alcolometrico volumico totale minimo ammesso per i vini ad indicazione geografica tipica di che trattasi rispetto ai corrispondenti vini a denominazione di origine controllata prodotti nella provincia di Genova, potrebbero indurre confusione nel consumatore e svolgere una concorrenza sleale nei confronti delle stesse denominazioni di origine;
Vista la deliberazione del citato Comitato nella riunione svoltasi (22 marzo 2000) con la quale e' stata accolta la predetta istanza;
Viste le osservazioni formulate in data 4 luglio 2000 dalla direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore circa la legittimita' di prevedere, nel disciplinare di produzione di che trattasi, la delimitazione della zona di vinificazione all'interno del territorio della regione Liguria, in quanto non prevista dalla legge n. 164/1992, art. 10, comma 7;
Vista la nota del 16 aprile 2002 con la quale la regione Liguria, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova nonche' i produttori interessati, ha ritenuto di poter condividere le osservazioni formulate dalla predetta direzione generale;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato"; ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" prodotti nella regione Liguria.
 
Art. 2.
1. E' approvato nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato".
 
Art. 3.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, il proprio prodotto con la indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato", sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale 27 marzo 2001.
 
Art. 4.
1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:
a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;
b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;
c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.
 
Art. 5.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Art. 6.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2002
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Allegato
Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Colline del Genovesato"

Art. 1.
La indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" e' riservata ai mosti ed ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rosati, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia frizzante.

Art. 2.
La zona di produzione delle uve aventi diritto alla indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata: "Riviera di Ponente" (Comuni di Arenzano e Cogoleto), "Golfo del Tigullio" e "Val Polcevera".
In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:
il mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud;
i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Ne', Mezzanego e Borzonasca;
i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova, quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi; dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, monte Poggio, monte Leco, monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, monte Orditano, monte Sejeu, monte Oralado, monte Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, monte Turchino; dal monte Turchino fino al monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, monte Giallo, Bric del Dente, Passo del Faiallo, monte Reixa e Passo della Gava; infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto.

Art. 3.
Possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" le uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 4.
La resa massima di uva per ettaro e' di 13 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato".
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli usuali delle aree di produzione, e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e comunque atti a mantenere gli standards produttivi tradizionali.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Art. 5.
La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte la uve, sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla regione Liguria con proprio decreto.

Art. 6.
Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate a produrre vini aventi diritto alla indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" e' di 9,5 gradi per il bianco, 10,00 gradi per il rosso e rosato.

Art. 7.
All'atto della loro immissione al consumo i vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a: 10 gradi per il vino bianco; 10,5 gradi per i vini rosso e rosato.
Non e' ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponimastiche, nomi di comuni, frazioni o localita' comprese nella zona di produzione.
Alla indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
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