Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
LEGGE 18 giugno 2002, n. 118
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli



LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1347):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro delle politiche agricole
(Alemanno) e dal Ministro della salute (Sirchia) il
19 aprile 2002.
Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 19 aprile 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 10a, 12a, 13a, Giunta per gli affari delle
Comunita' europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 23 aprile 2002.
Esaminato dalla 9a commissione il 23 aprile 2002; il 7,
8, 14, 15 maggio 2002.
Esaminato in aula il 15 maggio 2002 e approvato il
16 maggio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2758):
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 16 maggio 2002 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, V, VIII, X, XII, XIV e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione il 28, 29, 30 maggio
2002 e il 4 giugno 2002.
Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il
13 giugno 2002.

Avvertenza:
Il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
92 del 19 aprile 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 55.



 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 2002, n. 68

All'articolo 1:
al comma 2, secondo periodo, le parole: "Lo statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito statuto";
al comma 3, primo periodo, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assicurati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti e' riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo e' stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali";
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "articolo 20", sono inserite le seguenti: ", comma 2," e al terzo periodo le parole: "sentita la" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa in sede di".
 
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