Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 febbraio 2002
Norme di applicazione del Regolamento CE n. 2571/97, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE ) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 2771/99 della Commissione, del 16 dicembre 1999 e successive modifiche, integrazioni e codificazioni, che stabilisce le modalita' di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;
Visto il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria di gelati e di altri prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione "garanzia";
Visto il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ed in particolare la parte IV bis, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;
Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per l'applicazione delle norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, concernente l'applicazione del regolamento CEE n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto, per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188 contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001 n. 381 contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;
Considerata la necessita' di disciplinare il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni in conformita' alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto detta norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, in seguito denominato "regolamento".
 
Art. 2.
1. I riconoscimenti di cui all'articolo 10 del "regolamento" sono rilasciati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.
2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati "organo regionale".
3. I controlli prescritti dal "regolamento", sono esercitati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale Organismo pagatore riconosciuto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
4. Gli organismi che espletano i controlli di cui al comma 3, sono in seguito denominati "organi di controllo".
 
Art. 3.
1. Le imprese che intendono ottenere il riconoscimento per uno o piu' dei propri stabilimenti devono presentare, per ciascuno stabilimento, all' organo regionale di cui all'articolo 2 comma 2, per il tramite dell'organo di controllo territorialmente competente di cui all'articolo 2 comma 4, apposita domanda redatta secondo lo schema di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 al presente decreto.
2. La domanda di riconoscimento deve contenere tutti gli impegni previsti all'articolo 10 e, se del caso, all'articolo 8 del "regolamento" cosi' come ripresi nei rispettivi allegati al presente decreto e deve essere corredata dal certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilita' dello stabilimento e dalla planimetria del medesimo.
3. Le domande di riconoscimento sono sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 
Art. 4.
1. Possono essere riconosciuti ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 del "regolamento", solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'articolo 10 dello stesso "regolamento".
2. Le domande di riconoscimento per l'incorporazione di prodotti non tracciati nei prodotti finali devono contenere l'impegno prescritto all'articolo 3, lettera b) del "regolamento" ed essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza, mensilmente o annualmente, i quantitativi minimi prescritti allo stesso articolo 3 lettera b) di equivalente burro, sotto forma di burro concentrato o crema non tracciati ovvero di prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non tracciati.
 
Art. 5.
1. Per il rilascio dei riconoscimenti per la fabbricazione dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni complementari previste al presente articolo.
2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti e adempiono agli obblighi previsti agli articoli 8 e 10 del "regolamento".
3. Nella domanda devono essere indicate le caratteristiche dei prodotti intermedi, con particolare riferimento alla composizione, il tenore in grasso butirrico, la prevista destinazione e le motivazioni che giustificano la fabbricazione dei prodotti intermedi in questione. Qualora vengano fabbricati piu' prodotti intermedi gli stessi devono essere individuati anche mediante sigla che deve essere riportata nel registro di cui all'articolo 13.
4. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica che dimostri che la fabbricazione dei prodotti intermedi oggetto del riconoscimento e' giustificata per la fabbricazione dei corrispondenti prodotti finali.
5. I prodotti intermedi e i relativi stabilimenti di fabbricazione sono riconosciuti o meno in base alla composizione dei prodotti, alla effettiva necessita' tecnologica di fabbricare i prodotti intermedi in stabilimenti diversi da quelli in cui avviene la trasformazione in prodotto finale e tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del "regolamento".
6. Non possono essere concessi riconoscimenti per prodotti intermedi ottenuti dalla semplice miscelazione di materie prime che potrebbe essere effettuata agevolmente anche negli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti finali.
7. La domanda e' corredata dall'elenco degli stabilimenti in cui avviene l'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, dei primi destinatari ubicati sul territorio nazionale o di altri Stati membri. Tale elenco e' trasmesso dall'impresa richiedente anche agli "organi di controllo" competenti in relazione all'ubicazione degli stabilimenti in cui avviene incorporazione nei prodotti finali o dei primi destinatari.
8. Ogni variazione degli elenchi deve essere immediatamente comunicata dall'impresa interessata agli "organi di controllo" territorialmente competenti. Alla fine di ogni anno deve essere inviato un nuovo elenco aggiornato agli "organi di controllo" territorialmente competenti.
9. Qualora gli stabilimenti di trasformazione o i primi destinatari siano ubicati in altri Stati membri, gli "organi di controllo" che ricevono le domande di riconoscimento per la fabbricazione di prodotti intermedi trasmettono tempestivamente gli elenchi e gli aggiornamenti di cui sopra al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario, ai fini degli adempimenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, comma 3, del "regolamento".
 
Art. 6.
1. Ai fini del rilascio dei riconoscimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli "organi di controllo", eseguiti gli accertamenti volti a constatare i requisiti dell'impresa richiedente e l'idoneita' dello stabilimento ad eseguire le operazioni per le quali e' chiesto il riconoscimento, dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto trasmettono all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, l'originale della domanda corredata del proprio parere e di una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.
2. L'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sulla scorta dei risultati degli accertamenti effettuati e del parere espresso dall' "organo di controllo", ove si verifichino le condizioni, rilascia il riconoscimento richiesto.
3. Copia di ogni riconoscimento rilasciato, a cui e' attribuito un numero d'ordine progressivo unitariamente al codice ISTAT che identifica la regione, e' trasmessa oltre che all'impresa interessata e all'"organo di controllo" anche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario - Via XX Settembre 20 - 00187 Roma e all'AGEA.
 
Art. 7.
1. In materia di revoche e sospensioni dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5 del "regolamento".
2. Le revoche e le sospensioni sono adottate dall'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 su proposta dell' "organo di controllo" o di altre autorita' deputate ad effettuare controlli. Lo stesso organismo puo' adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase del "regolamento".
3. La proposta di revoca o di sospensione e' corredata da una dettagliata relazione sulle inadempienze o irregolarita' riscontrate.
 
Art. 8.
1. Qualora un'impresa riconosciuta cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 competente al rilascio dei riconoscimenti, la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata, in duplice copia, per il tramite dell' "organo di controllo" che procede conformemente a quanto stabilito al comma 1 dell' articolo 6.
2. La domanda di voltura e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. L'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 procede conformemente a quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.
4. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2.
 
Art. 9.
1. Per ogni stabilimento riconosciuto e per ogni stabilimento o laboratorio che utilizza in un mese, per la produzione di prodotti finiti, 5 tonnellate o piu' di burro tracciato o del suo equivalente sotto forma di burro concentrato, di prodotti intermedi o di crema tracciati, deve essere predisposto il programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d) del "regolamento" in relazione a ciascuna offerta definita all'articolo 16 dello stesso "regolamento".
2. Il programma di fabbricazione deve essere predisposto in collaborazione con gli "organi di controllo" e deve indicare:
a) il riferimento all'offerta;
b) il periodo entro il quale il prodotto oggetto d'aiuto o di riduzione di prezzo sara' utilizzato;
c) il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere e il contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca;
d) il quantitativo di prodotto da utilizzare e il relativo tenore di materia grassa lattiera;
e) se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori;
f) se del caso il periodo entro il quale avverra' la produzione o il ricondizionamento del burro concentrato o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte.
3. Il programma di fabbricazione, redatto per iscritto, e' presentato agli "organi di controllo" almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni partita, incluso il giorno di presentazione e puo' riguardare anche l'intero quantitativo relativo ad una offerta. Tale programma puo' essere presentato anche tramite telegramma, telex o telefax.
4. Eventuali variazioni del programma di fabbricazione significative ai fini del controllo devono essere tempestivamente comunicate ai competenti "organi di controllo", tramite telegramma, telex o telefax, secondo modalita' e tempi concordati con gli stessi "organi di controllo". Qualora si tratti di crema di latte destinata alla fabbricazione dei gelati le variazioni di cui sopra sono comunicate con almeno 48 ore di anticipo.
5. Le imprese comunicano agli "organi di controllo" ogni acquisto di sostanze denaturanti ai fini degli accertamenti di qualita' e grado di purezza degli stessi.
6. I programmi di fabbricazione previsti al presente articolo e quelli previsti dai relativi provvedimenti di applicazione nazionale di altri regolamenti comunitari, sono predisposti in modo da evitare che vi siano possibilita' di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei diversi regimi comunitari.
7. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del "regolamento" le operazioni relative alla lavorazione dei prodotti acquistati o aggiudicati a norma del "regolamento" e gia' immagazzinati nello stabilimento e di quelli che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo in virtu' di altri regimi comunitari devono essere effettuate in tempi differenti.
8. Gli "organi di controllo" competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del comma 7 purche' le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la separazione o l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regimi comunitari, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi di altri regimi comunitari.
9. In deroga a quanto disposto al comma 7, le imprese i cui stabilimenti dispongono di separate catene di lavorazione, possono essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" e di quello detenuto ai sensi di altri regolamenti, solo se forniscono precise indicazioni che consentono di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi degli altri regimi comunitari.
10. L'autorizzazione alla deroga e' rilasciata dagli "organi di controllo" alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui ai precedenti commi e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie.
 
Art. 10.
1. In caso di trasformazione di burro proveniente dall'intervento in burro concentrato, deve essere assicurata la resa prevista all'articolo 5 del "regolamento".
2. Tutto il burro concentrato fabbricato deve rispondere ai requisiti stabiliti all'allegato I del "regolamento". L'aggiunta dei rivelatori deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6 del "regolamento".
3. Le operazioni di concentrazione, l'aggiunta dei rivelatori al burro concentrato, al burro e alla crema di latte e il ricondizionamento del burro concentrato devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante le fasi di lavorazione, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.
 
Art. 11.
1. L'incorporazione dei prodotti oggetto di aiuto o di riduzione di prezzo nei prodotti finali deve avvenire entro i termini previsti all'articolo 11 del "regolamento".
2. La data limite entro la quale la crema di latte, il burro, il burro concentrato o i prodotti intermedi, addizionati o meno dei rivelatori, debbono essere utilizzati per l'incorporazione nei prodotti finiti, deve essere riportata su tutta la relativa documentazione commerciale.
3. Per la definizione delle partite di fabbricazione si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 5, del "regolamento".
 
Art. 12.
1. Qualora la fabbricazione del burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte non sia effettuata nello stesso stabilimento ove avviene la trasformazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del "regolamento" o nei prodotti intermedi, il burro concentrato, la crema di latte e il burro addizionati di rivelatori devono essere confezionati secondo quanto stabilito all'articolo 7 del "regolamento", riportando sugli imballaggi tutte le indicazioni ivi prescritte che devono essere chiaramente visibili, non alterabili o sovrapponibili e dovranno essere oggetto di particolare attenzione nel corso dell'espletamento dei controlli.
2. Per il trasporto dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 completate dalle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del "regolamento".
 
Art. 13.
1. Gli aggiudicatari, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli importatori e i rivenditori di burro di intervento venduto ai sensi del "regolamento", di crema di latte, di burro, di burro concentrato e di prodotti intermedi contenenti rivelatori, di burro o burro concentrato non contenenti rivelatori oggetto di aiuto, di prodotti intermedi non contenenti rivelatori nonche' gli utilizzatori di crema di latte, di burro, di burro concentrato e di prodotti intermedi contenenti rivelatori, devono tenere in permanenza, per ogni magazzino o deposito, un registro con pagine numerate, preventivamente vidimato dall' "organo di controllo" competente per territorio.
2. Con successiva circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accordo con l'AGEA e le regioni, potranno essere fornite indicazioni specifiche sui modelli dei registri previsti dal presente decreto.
3. Sono esonerati dalla tenuta dei registri di cui al comma 1 gli utilizzatori e gli ultimi venditori che si avvalgono della deroga prevista all'articolo 23, paragrafo 6, del "regolamento". Tali soggetti devono tuttavia tenere tutti gli altri documenti commerciali ed esibirli in occasione delle verifiche espletate da parte degli incaricati dei controlli.
4. Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di prodotto oggetto della contabilita'.
5. Le registrazioni contabili sono effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.
6. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito, piu' locali contigui e intercomunicanti. Per magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilita' puo' essere tenuta in un unico registro.
7. L'eventuale esistenza di magazzini o depositi non ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento deve essere preventivamente comunicata agli organi di controllo competenti per territorio che provvedono a costatarne l'idoneita'.
8. I soggetti indicati al comma 1, che utilizzano o detengono diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di riduzione del prezzo nell'ambito di diversi regimi, devono adottare una contabilita' distinta per ciascun regime utilizzando a tal fine registri separati.
9. Tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente articolo devono trovare adeguato riscontro nella relativa documentazione commerciale e amministrativa.
10. Il registro di cui al presente articolo puo' essere tenuto, previa comunicazione allo "organo di controllo", anche per mezzo di registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono costituiti dai tabulati preventivamente numerati e vidimati dall' "organo di controllo" sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal presente decreto.
11. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro e la crema di latte addizionati di rivelatori, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti intermedi, devono essere riportati, oltre a quanto indicato all'articolo 11, la destinazione indicata nell'offerta (formula A o formula B), il numero d'ordine con il quale e' stata identificata l'offerta e il riferimento al "regolamento".
12. Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, destinato alla fabbricazione dei prodotti finali, di prodotti intermedi o a subire l'aggiunta di rivelatori, che usufruisce di un aiuto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del "regolamento", debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresi' impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.
13. Le caratteristiche della crema prodotta in Italia, destinata alla fabbricazione di prodotti della formula B, anche previa aggiunta di rivelatori, sono riportate nella documentazione commerciale.
14. La crema e il burro di cui ai commi 12 e 13 sono scortati da un certificato rilasciato dall'organismo competente ad effettuare il controllo sulla fabbricazione di burro ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/99, attestante l'origine del prodotto e la rispondenza ai requisiti prescritti.
15. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 14 il burro e la crema che usufruiscono di aiuti sono fabbricati in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2771/99.
16. Qualora la crema che usufruisce di aiuto sia fabbricata in stabilimenti non riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/99, tali stabilimenti sono preventivamente identificati dagli organi di controllo su richiesta formulata dal titolare o dal legale rappresentante degli stabilimenti interessati secondo lo schema allegato 12.
17. Gli stabilimenti di cui al comma 16 si impegnano a tenere appositi registri vidimati a norma di legge, a trasmettere il programma di fabbricazione relativo alla crema oggetto di aiuto e a sottostare ai controlli.
18. A seguito della richiesta di cui al comma 16 l' "organo di controllo" procede ad una verifica dello stabilimento per accertare l'esistenza di idonee strutture ed attrezzature informando dell'esito del controllo lo stesso richiedente, l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario e l'ufficio dell'AGEA competente al pagamento dell'aiuto.
19. Il controllo sulla fabbricazione e sui requisiti della crema e' attivato su richiesta degli stabilimenti interessati che, a tal fine, comunicano il programma di fabbricazione all' "organo di controllo" secondo modalita' con esso concordate.
 
Art. 14.
1. Gli aggiudicatari che provvedono alla fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, all'aggiunta dei rivelatori al burro e alla crema di latte, al ricondizionamento del burro concentrato, devono annotare giornalmente, nei registri di cui all'articolo 13, le indicazioni previste all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) del "regolamento" con riferimento agli estremi della documentazione commerciale e dei documenti amministrativi, specificando la quantita' e il tipo di traccianti utilizzati, la destinazione prevista (formula A o formula B) e il termine per l'incorporazione di cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il numero di gara.
2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare, per conto degli aggiudicatari, le operazioni indicate al comma 1 devono specificare nel registro, oltre a quanto previsto al comma 1, i quantitativi di prodotto restituiti all'aggiudicatario.
3. Gli aggiudicatari che fanno eseguire da altri, per proprio conto ed a proprio nome, le operazioni di cui al comma 1 devono specificare nel registro i quantitativi di prodotto inviati per essere, secondo il caso, concentrati o addizionati di rivelatori o concentrati e addizionati di rivelatori e la quantita' dei prodotti restituiti.
4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel registro di cui all' articolo 13 i quantitativi di burro o di burro concentrato, tracciati o meno, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della documentazione di acquisto e della documentazione amministrativa, le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti con l'indicazione della destinazione, della data di uscita e del nome ed indirizzo dei detentori. Deve inoltre essere riportato il termine per l'incorporazione di cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il numero di gara.
5. Gli importatori e i rivenditori di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno o di crema di latte addizionata di rivelatori, destinati ad essere utilizzati ai sensi del "regolamento", devono annotare giornalmente nel registro di cui all'articolo 13, le quantita' dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o dei documenti amministrativi, nonche' la quantita' di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalita' e gli indirizzi di ogni singolo detentore, le relative date di cessione, la destinazione prevista e il termine per l'incorporazione di cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il numero di gara.
6. Gli utilizzatori finali di crema di latte, di burro, di burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 3, devono annotare giornalmente nel registro cui all'articolo 13, le indicazioni previste all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) del "regolamento" con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o dei documenti amministrativi specificando la data di incorporazione nei prodotti finali, le sottovoci della nomenclatura combinata dei prodotti finiti e il termine per l'incorporazione di cui all'articolo 11 del "regolamento" oppure il numero di gara.
7. Nella contabilita' degli aggiudicatari deve inoltre figurare quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del "regolamento".
 
Art. 15.
1. Le offerte per partecipare alle gare per acquistare burro ai sensi del "regolamento" devono essere presentate agli organismi d'intervento dove e' depositato il burro, devono contenere tutte le indicazioni previste all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del "regolamento" ed essere conformi alle prescrizioni ivi contenute.
2. Le offerte per partecipare alle gare per la concessione dell'aiuto devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4 del "regolamento" e sono presentate all'organismo d'intervento dello stato membro sul cui territorio avviene l'aggiunta dei rivelatori o, secondo il caso, la fabbricazione del burro concentrato o l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi o l'incorporazione del burro o della crema di latte nei prodotti finali.
3. I concorrenti, per la presentazione delle offerte e per la costituzione delle cauzioni di gara e di trasformazione, devono attenersi alle disposizioni impartite dall'AGEA.
4. Qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma del "regolamento" la cauzione e' costituita presso l'AGEA che procede conformemente alle prescrizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma del "regolamento" e dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92.
5. L'AGEA, quale organismo d'intervento, provvede, in relazione ad ogni aggiudicazione, ad informare gli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto, nonche' a dare immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione secondo quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del "regolamento".
6. Le autorizzazioni per eventuali cambiamenti di destinazione o di modo di utilizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4, primo comma del "regolamento" sono concesse dall'AGEA, quale organismo d'intervento, su domanda dell'interessato, presentata per il tramite dell' "organo di controllo" che esprime il proprio parere.
7. Le autorizzazioni per eventuali cambiamenti di destinazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma del "regolamento" sono concesse dall'"organo di controllo" che ne informa tempestivamente l'AGEA specificando il tipo di cambiamento autorizzato ed i quantitativi in causa.
 
Art. 16.
1. L'aggiudicatario deve provvedere affinche' i contratti stipulati con i successivi acquirenti e tra questi e i successivi detentori, relativi alle vendite di crema di latte, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, addizionati o meno di rivelatori, riportino le indicazioni previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) del "regolamento". I contratti relativi alle vendite di prodotti intermedi devono riportare anche gli impegni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 del "regolamento".
2. Qualora la crema di latte, il burro o il burro concentrato, addizionati di rivelatori, vengano acquistati da utilizzatori finali o da ultimi venditori che acquistano un quantitativo massimo complessivo non superiore, durante un periodo di dodici mesi, a 9 tonn. di equivalente burro o di 14 tonnellate qualora si tratti di crema oppure, per quanto riguarda il burro o il burro concentrato tracciati, lo stesso quantitativo in prodotti intermedi, per i controlli di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del "regolamento" si applicano le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafo 6, del "regolamento" medesimo. In tal caso la vendita puo' avvenire soltanto mediante contratto scritto con il quale l'acquirente si impegna ad acquistare, per ogni dodici mesi, un quantitativo non superiore a quello indicato al presente comma, a trasformarlo nei prodotti indicati in una delle formule A o B nel rispetto dei termini e modalita' previsti dal "regolamento" e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorre qualora risulti che gli impegni sottoscritti non sono stati rispettati.
 
Art. 17.
1. Le imprese aggiudicatarie di burro, che effettuano la concentrazione o l'aggiunta dei rivelatori, le imprese che effettuano l'aggiunta dei rivelatori alla crema di latte, il ricondizionamento del burro concentrato, nonche' gli importatori ed i rivenditori di burro o di crema tracciati, di burro concentrato tracciato o meno, i fabbricanti, importatori e rivenditori di prodotti intermedi e tutti i detentori di burro assoggettato a controllo, devono provvedere a mezzo telegramma, telex, telefax o altro mezzo di telecomunicazione scritta, entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli "organi di controllo" competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del "regolamento".
2. La comunicazione deve contenere:
a) le generalita' e l'indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione;
b) l'indicazione della quantita', la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta;
c) gli estremi della fattura o del documento commerciale di accompagnamento;
d) il numero di aggiudicazione nonche' la data limite di incorporazione nei prodotti finali;
e) la sede dell'aggiudicatario o dell'importatore;
f) gli estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dall'AGEA, quale organismo di intervento, ovvero del documento T5 cui si riferisce la partita importata.
3. Gli operatori di cui al comma 1, qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali o ultimi venditori di cui all'articolo 16, comma 2, comunicano mediante telegramma, telex , telefax o altro mezzo di telecomunicazione scritta, agli "organi di controllo" competenti per i territori di partenza e destinazione l'avvenuta cessione del prodotto, entro il secondo giorno successivo alla data di cessione.
4. Copia del contratto di cui all'articolo 16, comma 2, e' preventivamente inviata agli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario o del venditore e alla sede dell'utilizzatore o dell'ultimo venditore che hanno sottoscritto la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 6 del "regolamento".
5. L' "organo di controllo" competente accerta tempestivamente, con riscontro diretto presso l'utilizzatore finale o ultimo venditore, l'esistenza del contratto e la volonta' dell'utilizzatore o dell'ultimo venditore di acquistare i prodotti oggetto del contratto conformemente a quanto stabilito nel medesimo.
 
Art. 18.
1. I controlli sulla fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, sull'aggiunta di rivelatori alla crema o al burro e sul riconfezionamento del burro concentrato previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del "regolamento", sono effettuati sul posto ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del "regolamento", dagli "organi di controllo", competenti per territorio, in funzione del programma di fabbricazione, in relazione ad ogni offerta definita all'articolo 16 del "regolamento", tramite l'esame della documentazione, l'esame visivo dei prodotti e delle operazioni in corso e, ove prescritto, attraverso l'esecuzione di analisi. Tali controlli riguardano:
a) l'accertamento delle rese previste all'articolo 5 del "regolamento" per il burro proveniente dall'intervento sottoposto a concentrazione;
b) la corrispondenza concernente la quantita', qualita' e grado di purezza dei rivelatori impiegati, attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa e attraverso specifici controlli analitici;
c) l'accertamento del quantitativo di burro o crema di latte quotidianamente utilizzati;
d) la natura delle materie prime messe in lavorazione;
e) la rispondenza della crema e del burro destinato ad essere addizionato di rivelatori senza essere concentrato ai requisiti stabiliti all'articolo 1 del "regolamento" sulla scorta del certificato di cui all'articolo 13, comma 14 e delle iscrizioni riportate sugli imballaggi;
f) le condizioni in cui avvengono le trasformazioni, con particolare cura a quanto disposto dal "regolamento" in materia di eventuale presenza nello stabilimento di grassi non lattieri;
g) la composizione dei prodotti ottenuti;
h) l'esame delle registrazioni contabili.
2. In relazione ad ogni quantita' aggiudicata l'"organo di controllo" procede al prelevamento dei campioni del burro concentrato o del burro o crema di latte tracciati o del burro concentrato tracciato.
3. Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovra' accertare:
a) per il burro concentrato fabbricato, che il prodotto presenti le caratteristiche di cui all'allegato I del "regolamento" e, se tracciato, anche quanto indicato alla lettera b);
b) per la crema di latte, il burro o il burro concentrato addizionati di rivelatori, l'omogeneita' di ripartizione dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli allegati II, III e IV del "regolamento" nel rispetto della destinazione indicata nell'offerta e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del "regolamento" che i rivelatori di cui all'allegato II lettera a), punti da I a V, all'allegato III lettera a) punti da I a III e all'allegato IV, punto 1, lettera a) del medesimo siano stati aggiunti in quantita' tale che consenta di percepirne il sapore, il colore o l'aroma fino all'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, nei prodotti intermedi di cui all'articolo 8 dello stesso "regolamento".
4. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'"organo di controllo", le imprese che impiegano crema o burro di mercato forniscono agli "organi di controllo" la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro o della crema da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.
5. L'"organo di controllo" comunica all'impresa il risultato dell'analisi.
6. Per eventuali richieste di revisione di analisi si applica la legge 24 novembre 1981 n. 689, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982 n. 571.
7. I metodi di riferimento applicabili sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 213/2001.
8. Il burro concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il burro e la crema di latte addizionati dei rivelatori non possono essere utilizzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi.
9. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 8 puo' essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'"organo di controllo" di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo non potra' essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione.
10. In funzione dei quantitativi trasformati l' "organo di controllo" effettua l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi del presente decreto, della contabilita' di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del "regolamento" nonche' la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e dei dati inviati ai sensi dell'articolo 25 del "regolamento".
11. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito verbale nel quale sono precisati almeno la data in cui e' stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate.
 
Art. 19.
1. Presso gli stabilimenti e i laboratori che provvedono alla incorporazione del burro o del burro concentrato, addizionati o meno di rivelatori, nei prodotti intermedi, gli "organi di controllo" territorialmente competenti effettuano controlli sul posto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del "regolamento", in base al programma di lavorazione, in maniera inopinata ed almeno una volta al mese.
I controlli sul posto riguardano:
a) l'accertamento del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi;
b) l'accertamento del quantitativo di burro o burro concentrato utilizzati quotidianamente;
c) il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti;
d) la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponde a quanto dichiarato e a quanto prescritto dal "regolamento". Essa e' effettuata attraverso l'esame dei registri di cui all' articolo 13 e attraverso l'esame delle materie grasse utilizzate ed il prelievo dei campioni dei prodotti fabbricati e delle materie grasse utilizzate da sottoporre ad analisi presso i laboratori di enti ed organismi pubblici.
2. Qualora si utilizzi burro non tracciato che usufruisce di un aiuto, l'"organo di controllo" deve accertare la rispondenza ai requisiti prescritti all'articolo 1 del "regolamento" attraverso l'esame del certificato di cui all'articolo 13, comma 14 e delle iscrizioni sugli imballaggi e, ove necessario, attraverso l'esecuzione di analisi.
3. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e da un controllo approfondito della contabilita' e dei registri tenuti ai sensi dell'articolo 13 e devono essere effettuati:
a) qualora si tratti di burro o burro concentrato non tracciati per ogni partita di fabbricazione di cui all'articolo 11, comma 3, del presente decreto;
b) qualora si tratti di burro o burro concentrato tracciati a sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati.
4. L'"organo di controllo" provvede altresi' alla verifica periodica dei dati inviati ai sensi dell'articolo 25 del "regolamento".
5. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato e' redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento ed almeno la data in cui e' stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni effettuate. Ove necessario copia del verbale e' inviata all'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario.
 
Art. 20.
1. Gli "organi di controllo" territorialmente competenti provvedono ad effettuare controlli sul posto per verificare la corretta utilizzazione della crema, del burro, del burro concentrato e dei prodotti intermedi, contenenti o meno rivelatori, incorporati nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del "regolamento".
2. Il controllo e' effettuato, per gli stabilimenti riconosciuti e per gli stabilimenti che utilizzano mensilmente 5 tonn. o piu' di equivalente burro sotto forma di prodotti addizionati di rivelatori , in funzione del programma di fabbricazione.
3. Sugli stabilimenti che utilizzano prodotti non addizionati di rivelatori il controllo sul posto e' effettuato per ciascuna partita di fabbricazione dei prodotti finali ed almeno una volta al mese.
4. Sugli stabilimenti che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori il controllo in loco e' effettuato per sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati ma almeno una volta al mese se si tratta di stabilimenti ove vengono incorporati mensilmente 5 tonn. o piu' equivalente burro.
5. Il controllo e' effettuato avvalendosi dei registri, della contabilita' e del prelievo di campioni ed e' volto ad accertare:
a) che tutto il burro o il burro concentrato, eventualmente sotto forma di prodotti intermedi e tutta la crema siano effettivamente incorporati nei prodotti di cui all'articolo 4 del "regolamento" entro i termini prescritti;
b) il rispetto della destinazione in rapporto alla formula indicata nell'offerta sulla base delle ricette di fabbricazione, dei registri e della contabilita';
c) nel caso di utilizzo di burro o crema non tracciati che tali prodotti corrispondono alle prescrizioni di cui all'articolo 1 del "regolamento" attraverso la verifica della documentazione commerciale, del certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 13, comma 14 e delle iscrizioni sugli imballaggi.
6. Qualora si tratti di prodotti non tracciati il controllo di cui al comma 5 e' completato periodicamente:
a) dalla verifica della rispondenza dei prodotti utilizzati alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del "regolamento" attraverso l'esecuzione di analisi;
b) dalla verifica delle condizioni di riconoscimento degli stabilimenti;
c) dalla verifica del rispetto dell'impegno di cui all'articolo 3, lettera b) del "regolamento".
7. L'incorporazione del burro, del burro concentrato, dei prodotti intermedi e della crema, tracciati o meno, e' controllata anche attraverso l'esecuzione di analisi dei prodotti finiti.
8. La ricetta di fabbricazione di cui al comma 5, lettera b) deve indicare almeno il tenore di grasso lattiero oggetto di aiuto e il tenore degli altri grassi non lattieri.
9. Nel caso in cui l'impegno di cui al comma 6, lettera c) non risulti rispettato l'"organo di controllo" comunica tale circostanza all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 competente al rilascio del riconoscimento ai fini della eventuale sospensione dell'applicazione della norma di cui all'articolo 3, lettera b) del "regolamento" per lo stabilimento in causa.
10. L'"organo di controllo" verifica periodicamente i dati inviati ai sensi dell'articolo 25 del "regolamento".
11. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato e' redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento, la data in cui e' stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate.
 
Art. 21.
1. Gli "organi di controllo", sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 22 effettuano controlli anche sulla commercializzazione della crema tracciata, del burro aggiudicato, del burro concentrato e dei prodotti intermedi contenenti o meno rivelatori al fine di accertare, attraverso i registri e la contabilita' e, ove necessario, delle analisi effettuate, che i prodotti in questione abbiano esclusivamente la prescritta destinazione entro i termini stabiliti.
2. Per la crema, il burro, il burro concentrato e i prodotti intermedi contenenti rivelatori, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6 del "regolamento", il controllo di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo si considera effettuato per ogni partita consegnata all'utilizzatore finale o ultimo venditore che acquista per ogni periodo di 12 mesi, il quantitativo di equivalente burro di cui all'articolo 23, paragrafo 6, ultimo comma del "regolamento" e che ha rilasciato una dichiarazione nella quale abbia sottoscritto gli impegni di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto. Tale dichiarazione, riportata nel contratto di vendita di cui all'articolo 17, comma 4, deve essere presentata dall'aggiudicatario o dal rivenditore agli "organi di controllo" competenti in relazione all'ubicazione dell'utilizzatore finale o dell'ultimo venditore e dell'aggiudicatario o rivenditore, deve essere rinnovata per ogni periodo di dodici mesi ed e' valida per tutte le vendite effettuate nel corso di tale periodo.
3. Nel caso di cui al comma 2 gli "organi di controllo", oltre ad accertare la presa in consegna da parte dei soggetti interessati, effettuano controlli a campione presso gli utilizzatori in causa al fine di verificare, in particolare, l'effettivo impiego del burro, del burro concentrato, della crema di latte o dei prodotti intermedi tracciati nei prodotti finali e nei termini previsti. Eventuali irregolarita' sono tempestivamente segnalate all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 e all'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario o importatore.
4. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato e' redatto apposito verbale conformemente a quanto disposto all'articolo 20, comma 11.
 
Art. 22.
1. L'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario o all'importatore, nei casi in cui il controllo inerente la successiva trasformazione del burro, del burro concentrato, della crema di latte o dei prodotti intermedi, addizionati o meno di rivelatori, esuli dalla propria competenza, provvede a comunicare all' "organo di controllo" territorialmente competente in relazione al destinatario:
a) generalita' ed indirizzo dell'importatore o dell'impresa aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione e se del caso di aggiunta di rivelatori;
b) riferimento al regolamento comunitario da applicare e numero d'ordine dell'offerta;
c) descrizione del prodotto e, se del caso, formula di denaturazione adottata con l'indicazione dei rivelatori utilizzati;
d) destinazione (formula A o B) indicata nelle offerte;
e) numero di identificazione, tipo, marchi e quantita' degli imballaggi;
f) quantita' di burro concentrato di burro o crema tracciati ovvero di prodotti intermedi spediti;
g) data entro la quale deve avvenire l'incorporazione nei prodotti finali ai sensi dell'art. 11 del "regolamento" e numero di gara;
h) estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 5 dall'AGEA ovvero del documento T5.
2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano ulteriormente trasferiti ai fini della loro commercializzazione o successiva manipolazione o incorporazione nei prodotti finiti, gli "organi di controllo" competenti in relazione al soggetto che effettua la spedizione, sulla base dei controlli espletati, trasmettono all'"organo di controllo" competente in relazione al destinatario e all'"organo di controllo" competente in relazione all'importatore o all'aggiudicatario, un documento contenente, oltre alle indicazioni di cui al comma 1 anche i seguenti elementi:
a) denominazione e indirizzo dell'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario o dell'importatore;
b) descrizione delle operazioni svolte ed esito dei controlli;
c) data in cui sono state svolte le eventuali operazioni di manipolazione, incorporazione o trasferimento.
3. Gli "organi di controllo" che accertano l'incorporazione nei prodotti finali o la cessione ai soggetti di cui all'articolo 23, par. 6, terzo comma del "regolamento" comunicano all' "organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario o dell'importatore, con riferimento a tutti gli elementi contenuti nel documento di cui al comma 2, utili ai fini dell'identificazione della partita o frazione di partita di cui trattasi, l'esito degli accertamenti svolti specificando le quantita' interessate di ciascun prodotto e la data in cui e' avvenuta l'incorporazione nei prodotti finali.
4. Copia dei certificati contenenti i risultati delle analisi svolte sono inviati all'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario o dell'importatore.
 
Art. 23.
1. Qualora del burro detenuto dall'AGEA e venduto ai sensi del "regolamento" sia destinato ad essere spedito in altri Paesi membri senza subire alcuna trasformazione o qualora siano spediti verso altri Paesi membri burro o crema addizionati di rivelatori ovvero burro concentrato o prodotti intermedi addizionati o meno di rivelatori, deve essere emesso un esemplare di controllo T5.
2. L'esemplare di controllo T5 e' emesso conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 e della parte IV bis del regolamento (CEE) n. 2454/93:
a) dall'AGEA, quale organismo di intervento, in caso di spedizione di burro tal quale;
b) dall'"organo di controllo" competente che ha espletato i relativi controlli, nel caso di burro o crema tracciati e nel caso di burro concentrato o prodotti intermedi tracciati o meno.
3. In caso di importazione di prodotti assoggettati a controllo ai sensi del "regolamento" la merce ed i relativi esemplari di controllo T5 sono consegnati direttamente allo stabilimento di destinazione, alle condizioni stabilite dall' "organo di controllo" territorialmente competente, in modo che lo stesso, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 912 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, possa effettuare i necessari controlli all'arrivo delle merci o successivamente.
4. La merce spedita in Italia ai sensi del "regolamento" e' assoggettata a controllo dall' "organo di controllo" competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento di prima destinazione che attiva tutte le procedure idonee a garantire i necessari controlli in tutti i successivi passaggi ed utilizzazioni fino al momento dell'utilizzazione finale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 22.
5. L'"organo di controllo" procede alla verifica in loco della rispondenza della merce con quanto dichiarato nell'esemplare di controllo T5, accertando altresi' che la merce oggetto di controllo sia trasportata ed immagazzinata separatamente da altri prodotti, in modo da poter essere identificata.
6. Nel corso dell'appuramento dell'esemplare di controllo T5 deve essere accertata la presa in carico della merce sulla contabilita' specifica tenuta ai sensi del presente decreto e sulla restante contabilita' dello stabilimento.
7. Sulla scorta dei risultati dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 22, l'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'importatore, restituisce senza indugio, direttamente all'organismo indicato nella casella B dell'esemplare di controllo T5, l'originale di tale documento debitamente compilato. Nell'apposita casella devono essere specificate le eventuali irregolarita' riscontrate con particolare riferimento a quelle che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione.
8. Per ogni controllo effettuato relativo all'appuramento del documento T5 e' redatto apposito verbale.
 
Art. 24.
1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda all'AGEA. La domanda e' redatta in triplice copia; una copia e' inviata direttamente all'ufficio dell'AGEA competente al pagamento dell'aiuto e le altre all'"organo di controllo".
2. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4 del "regolamento" la liquidazione dell'aiuto puo' essere chiesta mensilmente, secondo la stessa procedura descritta al comma 1, relativamente ai quantitativi di burro, burro concentrato o crema di latte tracciati prodotti o di crema di latte, di burro o burro concentrato utilizzati nel mese.
3. Alla domanda deve essere allegato il documento attestante la costituzione a favore dell'AGEA della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del "regolamento" nel caso si tratti di burro tracciato o di burro concentrato tracciato o di crema di latte addizionata di rivelatori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma del "regolamento".
4. Ai fini della concessione dell'aiuto al burro, al burro concentrato e alla crema addizionati di rivelatori l' "organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario, sulla scorta dei controlli effettuati e se del caso delle comunicazioni e verbali ricevuti dagli altri "organi di controllo", terminate le operazioni di aggiunta dei rivelatori ai prodotti di cui trattasi, comunica all'AGEA con riferimento alla comunicazione da quest'ultima inviata al momento dell'aggiudicazione, la data di ultimazione delle operazioni di aggiunta di rivelatori al prodotto, specificando il tipo di prodotto, i quantitativi in causa, la formula di denaturazione adottata e i traccianti utilizzati. Unitamente a tale comunicazione l'"organo di controllo" invia i verbali dai quali risultano tutti gli accertamenti effettuati, copia dei certificati delle analisi prescritte all'articolo 18, l'originale della domanda di aiuto e della cauzione di trasformazione, oltre a formulare il proprio parere sull'ammissibilita' della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti e ad attestare che tutte le operazioni sono state effettuate conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. Ai fini della concessione di aiuti per i prodotti non tracciati e in caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma del "regolamento" l' "organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario, terminati gli accertamenti sulla incorporazione nei prodotti finali, comunica all'AGEA con riferimento alla comunicazione effettuata da quest'ultima al momento dell'aggiudicazione, sulla scorta degli accertamenti svolti e delle comunicazioni e verbali ricevuti dagli altri "organi di controllo", gli elementi necessari per l'erogazione dell'aiuto specificando l'esito dei controlli. L'"organo di controllo" invia altresi' l'originale della domanda di aiuto, i certificati di analisi previsti, i verbali prescritti all'articolo 20 e, se del caso, agli articoli 18 e 19, dai quali risultano gli accertamenti effettuati unitamente al parere sull'ammissibilita' della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti e all'attestazione che le operazioni di incorporazione sono state regolarmente effettuate conformemente alle prescrizioni della pertinente normativa nazionale e comunitaria. Dai verbali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla qualita' del burro o della crema di latte utilizzati.
6. Gli aggiudicatari che si avvalgono della disposizione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma del "regolamento" precisano tali circostanza nella domanda di aiuto.
7. Ai fini dello svincolo della cauzione di trasformazione l'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario, terminati gli accertamenti sull'incorporazione nei prodotti finali, comunica all'AGEA, con riferimento alla comunicazione effettuata da quest'ultima al momento dell'aggiudicazione, sulla scorta degli accertamenti svolti e delle comunicazioni e verbali ricevuti dagli altri "organi di controllo", gli elementi necessari per lo svincolo della cauzione corredati dal parere sullo svincolo delle cauzioni in causa e dall'attestazione che tutte le operazioni di incorporazione e cessione del prodotto sono state regolarmente effettuate e controllate conformemente a quanto previsto dalla relativa normativa comunitaria e nazionale.
8. Gli "organi di controllo" comunicano all'AGEA le irregolarita' riscontrate che danno luogo ad una riduzione dell'aiuto o all'incameramento totale o parziale della cauzione in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del "regolamento" dell'articolo 18, paragrafo 3 del "regolamento" e dell'articolo 22, paragrafo 4 del "regolamento".
9. L'AGEA, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo provvede agli adempimenti di competenza ai sensi dell'articolo 22 del "regolamento".
 
Art. 25.
1. Per l'applicazione dell'articolo 24 gli "organi di controllo" si attengono altresi' alle eventuali istruzioni impartite dall'AGEA.
2. L'AGEA provvede ad integrare, con proprie disposizioni, le modalita' inerenti la presentazione delle offerte e la relativa documentazione, lo svincolo delle cauzioni, la liquidazione degli aiuti e lo svolgimento dei controlli.
 
Art. 26.
1. Ai fini degli adempimenti previsti all'articolo 25 del "regolamento" l'AGEA trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario, entro il 15 di ogni mese, tutti gli elementi indicati all'allegato VIII del "regolamento".
2. Le imprese interessate trasmettono agli "organi di controllo" competenti, entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno, tramite telegramma, telex, telefax o altro mezzo di telecomunicazione scritta, gli elementi ripresi all'articolo 25, punto 2, lettere a) e b), del "regolamento", riferiti ai rispettivi trimestri precedenti.
In particolare:
a) le imprese che acquistano burro di intervento da utilizzare tal quale, quelle che importano o effettuano la fabbricazione di burro addizionato di rivelatori, di burro concentrato addizionato o meno di rivelatori, quelle che effettuano l'aggiunta di rivelatori alla crema o importano crema tracciata, quelle che importano o fabbricano i prodotti di cui all'articolo 9, lettera a) del "regolamento", trasmettono i dati di cui all'allegato IX del regolamento utilizzando lo schema ivi riportato;
b) le imprese che fabbricano o importano prodotti intermedi di cui all'articolo 8 del "regolamento" trasmettono i dati di cui all'allegato X del "regolamento". utilizzando lo schema ivi riportato;
c) le imprese riconosciute che fabbricano i prodotti finali comunicano i dati di cui all'allegato XI del regolamento secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con l'indicazione dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati o meno di rivelatori;
d) le imprese che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori, che non usufruiscono della deroga prevista all'articolo 23 paragrafo 6 del "regolamento", trasmettono i dati di cui all'allegato XII del "regolamento" secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con indicazione dei valori estremi per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori.
3. Gli "organi di controllo" rilevano a sondaggio, per ogni trimestre, i prezzi pagati per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori dagli utilizzatori finali che usufruiscono della deroga di cui all'articolo 23, paragrafo 6 del "regolamento".
4. Gli "organi di controllo", comunicano i dati di cui ai commi 2 e 3 al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario - Via XX Settembre 20 - Roma entro il 1 febbraio, il 1 maggio, il 1 agosto e il 1 novembre di ogni anno, unitamente ai casi di cui all'articolo 25, punto 2, lettera c) del "regolamento".
5. I prezzi rilevati dagli "organi di controllo" sono trasmessi al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario, con l'indicazione delle medie ponderate, dei valori estremi e dei quantitativi in causa.
6. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno i detentori di burro, burro concentrato, crema e prodotti intermedi, addizionati di rivelatori, che cedono tali prodotti agli utilizzatori o ultimi venditori che sottoscrivono l'impegno di cui all'articolo 23 paragrafo 6 ultimo comma del "regolamento" devono comunicare, per l'anno precedente, all' "organo di controllo" competente, i dati previsti al punto 3, primo trattino dell'articolo 25 del "regolamento" secondo lo schema ivi riportato all'allegato XIII.
7. Gli elementi di cui al comma 6 sono trasmessi dagli "organi di controllo", al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario, entro il 1 febbraio di ogni anno.
8. Entro il 1 febbraio di ogni anno l'AGEA comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio lattiero caseario gli elementi previsti all'articolo 25, punto 3, secondo trattino del "regolamento".
9. Gli "organi di controllo" verificano periodicamente la correttezza dei dati inviati ai sensi del comma 6.
 
Art. 27.
1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarita' o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarita' o la violazione di cui sopra comunica l'infrazione rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'AGEA, al competente organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2 e, ove necessario, all'organismo di controllo competente.
2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'articolo 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
3. L'AGEA, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarita', attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.
 
Art. 28.
1. Il decreto ministeriale 25 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, e' abrogato.
2. I riconoscimenti gia' rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali restano validi fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, allo scopo di consentire la presentazione delle nuove domande di riconoscimento in conformita' alle disposizioni contenute nel presente regolamento, all'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Gli impegni sottoscritti ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto ministeriale 25 maggio 1992, restano validi fino alla loro scadenza naturale. Gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competenti trasmettono agli "organi di controllo" interessati di cui all'articolo 2, comma 4, copia degli impegni sottoscritti ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto ministeriale 25 maggio 1992, comunicando ogni elemento utile ai fini dell'accertamento degli impegni assunti dalle imprese per quanto concerne, in particolare, il rispetto dei quantitativi massimi prescritti all'articolo 23, paragrafo 6, ultimo comma del regolamento CE n. 2571/97.
4. I controlli relativi ai prodotti addizionati di rivelatori utilizzati nel quadro del regolamento CE n. 2571/97 sono espletati, nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, dall'Ispettorato centrale repressione frodi, coadiuvato dagli "organi di controllo" di cui all'articolo 2, comma 4.
5. Nel corso dei 120 giorni successivi al termine del periodo di cui al comma 4 l'Ispettorato centrale repressione frodi fornisce il proprio supporto agli "organi di controllo" di cui all'articolo 2, comma 4 per l'espletamento dei controlli relativi ai prodotti addizionati di rivelatori utilizzati nel quadro del regolamento CE n. 2571/97.
6. I controlli sulle partite di prodotti, avviati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, sono conclusi da quest'ultimo.
7. Sono fatti salvi i controlli d'istituto dell'Ispettorato centrale repressione frodi nonche' i controlli degli altri organismi di controllo competenti, relativi alla prevenzione e repressione delle frodi in materia di aiuti comunitari.
Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2002
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 69
 
ALLEGATO 1
All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento ad effettuare la fabbricazione
del burro concentrato
(2)-------------------------------------------
burro concentrato addizionato di rilevatori

- Regolamento CE n. 2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di (2) --------------------- della ditta..............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso..................................... che secondo quanto previsto all'articolo 10 del regolamento CE n. 2571/97 dispone: a) di impianti tecnici adeguati la cui capacità di
trasformazione di almeno 5 tonnellate di burro al mese o del
suo equivalente; b) di locali che consentono di separare ed identificare le
eventuali scorte di materie grasse non butirriche:
venga riconosciuto ad effettuare la fabbricazione di
burro concentrato/ -------------------------------------------(2) ai sensi del
burro concentrato addizionato di rivelatori
regolamento CE n. 2571/97, (3) provvedendo a far incorporare nel
corso della concentrazione, secondo i casi, i prodotti elencati
negli allegati II e III del Reg. CE n. 2571/97.

A tal fine si impegna:
1) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui agli articoli 13 e 14 del............ (presente decreto);
2) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'articolo 8 del.............(presente decreto), in collaborazione con l'organo di controllo il programma di fabbricazione, inviandolo al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita aggiudicata;
3) a sottostare ai controlli;
4) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento di cui agli allegati da IX a XIII del Reg. CE n. 2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del..........(presente decreto);
5) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. CE n. 2571/97 e dal......................(presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresi':
6) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;
7) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti. Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data................. Firma.............................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Cancellare la menzione che non interessa. (3) Da inserire nella domanda solo se si chiede il riconoscimento
per produrre burro concentrato addizionato di rivelatori.
 
ALLEGATO 2

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento ad effettuare l'aggiunta dei
rivelatori al burro - Reg. CE n. 2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di (2) --------------------- della ditta..............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso..................................... che secondo quanto previsto all'articolo 10 del regolamento CE n. 2571/97 dispone:
1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantita' di almeno 5 tonnellate di burro al mese;
2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

venga autorizzato ad effettuare l'aggiunta di rivelatori al burro aggiudicato o acquistato ai sensi del Reg. CE n. 2571/97, provvedendo a fare incorporare nel corso della lavorazione, secondo casi, i prodotti elencati negli allegati II e III dello stesso regolamento.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui agli artt. 13 e 14 del.................(presente decreto);
2) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'articolo 8 del...................(presente decreto) in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di aggiudicazione di burro;
3) a sottostare ai controlli;
4) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del Reg. CE n. 2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del ............(presente decreto);
5) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal reg. CE n.2571/97 e dal ............. (presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:
6) tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;
7) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data................ Firma........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Cancellare la menzione che non interessa.
 
ALLEGATO 3

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento ad effettuare l'aggiunta dei
rivelatori alla crema di latte - Reg. CE n. 2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di (2) --------------------- della ditta..............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso..................................... che secondo quanto previsto all'articolo 10 del regolamento CE n. 2571/97 dispone:
1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantita' di almeno 12 tonnellate di crema di latte al mese;
2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

venga riconosciuto ad effettuare l'aggiunta dei rivelatori alla crema di latte ai sensi del Reg. CE n. 2571/97, provvedendo a fare incorporare, nel corso della lavorazione, i prodotti elencati all' allegato IV dello stesso regolamento.

A tal fine si impegna:
1) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui agli artt. 13 e 14 del......(presente decreto);
2) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'articolo 8 del...........(presente decreto), in collaborazione con gli "organi di controllo", il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di aggiudicazione;
3) a sottostare ai controlli;
4) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del Reg. CE n. 2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del .......(presente decreto);
5) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. CE n. 2571/97 e dal..............(presente decreto);

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:
6) tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;
7) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data................ Firma........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Cancellare la menzione che non interessa.
 
ALLEGATO 4

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento ad effettuare il
ricondizionamento del burro concentrato.
Regolamento CE n. 2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di (2) --------------------- della ditta..............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso..................................... che secondo quanto previsto all'articolo 10 del regolamento CE n. 2571/97 dispone: a) di impianti tecnici adeguati la cui capacita' di lavorazione di
almeno 4,2 tonnellate di burro concentrato al mese; b) di locali
che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di
materie grasse non butirriche: venga riconosciuto ad effettuare il
ricondizionamento del burro concentrato trasportato in cisterne o
contenitori, ai sensi del regolamento CE n. 2571/97.

A tal fine si impegna:
1) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui agli articoli 13 e 14 del...........(presente decreto);
2) a predisporre secondo le modalita' stabilite all' art. 8 del...........(presente decreto) in collaborazione con l'organo di controllo il programma di fabbricazione, inviandolo al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio del ricondizionamento di ogni singola partita di burro concentrato acquistata;
3) a non modificare la composizione del prodotto;
4) a rispettare le disposizioni dell'art. 7 del Reg. CE n. 2571/97 in materia di imballaggi;
5) a sottostare ai controlli;
6) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del reg. CE n.2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del......... (presente decreto);
7) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. CE n. 2571/97 e dal .............(presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresi':
8) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;
9) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data................ Firma........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Cancellare la menzione che non interessa.
 
ALLEGATO 5

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento per gli stabilimenti che
intendono utilizzare burro tal quale per la fabbricazione
di prodotti della formula (2).......
Regolamento CE n. 2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di --------------------- (3)della ditta..............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso..................................... sia riconosciuto per l'utilizzazione di burro tal quale senza aggiunta di rivelatori acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CE n. 2571/97 per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula........(2).

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:
1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantita' pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese;
2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:
1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CE n. 2571/97 ad utilizzare almeno ..............(4);
2) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui agli articoli 13 e 14 del ..............(presente decreto);
3) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'articolo 8 del..............(presente decreto) in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro;
4) a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;
5) a sottostare ai controlli;
6) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del Reg. CE n. 2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del .........(presente decreto);
7) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. CE n. 2571/97 e dal ........(presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:
8) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;
9) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data................ Firma........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2,
comma 2. (2) Indicare la formula che interessa A o B ed i tipi di prodotti
che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci della
nomenclatura combinata. (3) Cancellare la menzione che non interessa. (4) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà
inserirsi la seguente frase: "45 tonnellate di burro ogni 12
mesi".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà
inserirsi la seguente frase: "5 tonnellate di burro al mese".
 
ALLEGATO 6

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento per gli stabilimenti che
intendono utilizzare burro concentrato non
tracciato per la fabbricazione di prodotti della
formula (2)....... Regolamento CE n.2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di --------------------- (3) della ditta............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso..................................... sia riconosciuto per l'utilizzazione di burro tal quale senza aggiunta di rivelatori acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CE n. 2571/97 per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula........(2).

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:
1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantita' pari ad almeno 4,2 tonnellate di burro concentrato non tracciato al mese;
2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:
1) nel periodo di lavorazione del burro concentrato non tracciato acquistato ai sensi del regolamento CE n. 2571/97 ad utilizzare almeno ..............(4);
2) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui agli articoli 13 e 14 del.............. (presente decreto);
3) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'articolo 8 del.............. (presente decreto) in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro concentrato non tracciato;
4) a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro concentrato non tracciato acquistato; 5) a sottostare ai controlli;
6) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del Reg. CE n.2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del......... (presente decreto);
7) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. CE n. 2571/97 e dal........ (presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:
8) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;
9) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data................ Firma........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Indicare la formula che interessa A o B ed i tipi di prodotti
che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci della
nomenclatura combinata. (3) Cancellare la menzione che non interessa. (4) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà
inserirsi la seguente frase: "37 tonnellate di burro concentrato
non tracciato ogni 12 mesi".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà
inserirsi la seguente frase: "4 tonnellate di burro concentrato
non tracciato al mese".
 
ALLEGATO 7

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento per gli stabilimenti che
intendono utilizzare prodotti intermedi contenenti
burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori
per la fabbricazione di prodotti della formula (2).....
Regolamento CE n.2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di --------------------- (3) della ditta............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso..................................... sia riconosciuto per l'utilizzazione di prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CE n. 2571/97 per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula........(2).

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:
1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantita' pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese sotto forma di prodotti intermedi;
2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:
1) nel periodo di lavorazione dei prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CE n. 2571/97 ad utilizzare almeno ..............(4);
2) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui agli articoli 13 e 14 del ..............(presente decreto);
3) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'articolo 8 del..............(presente decreto) in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di prodotti intermedi;
4) a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di prodotti intermedi acquistati;
5) a sottostare ai controlli;
6) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del Reg. CE n.2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del......... (presente decreto);
7) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal Reg. CE n. 2571/97 e dal........ (presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:
8) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;
9) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data................ Firma........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Indicare la formula che interessa A o B ed i tipi di prodotti
che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci della
nomenclatura combinata. (3) Cancellare la menzione che non interessa. (4) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà
inserirsi la seguente frase: "45 tonnellate di equivalente burro
sotto forma di prodotti intermedi ogni 12 mesi".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà
inserirsi la seguente frase: "5 tonnellate al mese di
equivalente burro sotto forma di prodotti intermedi ".
 
ALLEGATO 8

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento per gli stabilimenti che
intendono utilizzare crema di latte non tracciata per
la fabbricazione di prodotti della formula B.
Regolamento CE n.2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di --------------------- (2) della ditta............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso..................................... sia riconosciuto per l'utilizzazione di crema di latte senza aggiunta di rivelatori, aggiudicata ai sensi del regolamento CE n. 2571/97, per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula B.

A tal fine dichiara che lo stabilimento dispone:
1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantita' pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o del suo equivalente in crema di latte;
2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:
1) nel periodo di lavorazione della crema di latte aggiudicata ai sensi del regolamento CE n. 2571/97 ad utilizzare almeno..............(3);
2) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui agli articoli 13 e 14 del.............. (presente decreto);
3) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'articolo 8 del.............. (presente decreto) in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto "organo di controllo" almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di crema di latte;
4) a sottostare ai controlli;
5) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del Reg. CE n.2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del......... (presente decreto);
6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento CE n. 2571/97 e dal........ (presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna a:
7) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;
8) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data................ Firma........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Cancellare la menzione che non interessa. (3) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà
inserirsi la seguente frase: "45 tonnellate di equivalente burro
ogni 12 mesi sotto forma di crema di latte".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà
inserirsi la seguente frase: "5 tonnellate di equivalente burro
al mese sotto forma di crema di latte".
 
ALLEGATO 9

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento per gli stabilimenti che
burro concentrato
intendono utilizzare ----------------- (2) non
burro
tracciato per la fabbricazione di prodotti intermedi di
cui all'art. 8 del regolamento CE n. 2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di --------------------- (2) della ditta............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso.....................................
burro concentrato sia riconosciuto per l'utilizzazione di ----------------- (2)
burro non tracciato per la fabbricazione di prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del Reg. CE n. 2571/97 che saranno ceduti per la fabbricazione di prodotti di cui alla formula........(3) ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della societa'.................................... registrato o iscritto....................... sito in............. via................... n........
2) stabilimento............................................

A tal fine, sotto la propria personale responsabilita', dichiara:

burro concentrato
A) I prodotti fabbricati con ----------------- (2)non
burro tracciato, indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative voci N.C.: (Sigla)....(Denominazione prodotto)................ (Voce N.C.)
1) Burro.........................................% in peso
2) Zucchero......................................% in peso
3) ..............................................% in peso
4) ..............................................% in peso

B) Che lo stabilimento dispone di impianti tecnici adeguati che consentono di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.
C) Di disporre di locali che consentono di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.
D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.
E) Che il passaggio attraverso i prodotti intermedi sopra indicati, per la fabbricazione dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento CE n.2571/97, giustificato dai seguenti motivi.........

Si impegna in particolare:
1) a tenere in permanenza i registri vidimati ai sensi degli articoli 13 e 14 del............(presente decreto);
2) a predisporre, secondo le modalita' stabilite all'art. 8 del.................(presente decreto), in collaborazione con l'"organo di controllo", il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;
3) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo di burro o burro concentrato aggiudicato o acquistato;
4) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti riconosciuti a fabbricare i prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 2571/97;
5) ad aggiornare l'elenco dei destinatari dei prodotti intermedi conformemente a quanto prescritto all'articolo 4, comma 8 del...........(presente decreto);
6) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del regolamento CE n.2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del...........(presente decreto);
7) a sottostare ai controlli;
8) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal regolamento CE n.2571/97 e dal ..........(presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto si impegna a:
9) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;
10) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Si allega alla presente la relazione tecnica dalla quale risulta che la fabbricazione dei prodotti intermedi, per i quali si chiede il riconoscimento, giustificata per la fabbricazione dei corrispondenti prodotti finali.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Data................ Firma........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Cancellare la menzione che non interessa. (3) Indicare la formula che interessa A o B ed i tipi di
prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci
della nomenclatura combinata.
 
ALLEGATO 10

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento per gli stabilimenti che
burro concentrato
intendono utilizzare ----------------- (2) non
burro
tracciato per la fabbricazione di prodotti intermedi di
cui all'art. 8 del regolamento CE n. 2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di --------------------- (2) della ditta............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. iscritto o registrato presso.....................................
burro concentrato sia riconosciuto per l'utilizzazione di ----------------- (2)
burro non tracciato per la fabbricazione di prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del Reg. CE n. 2571/97 che saranno ceduti per la fabbricazione di prodotti di cui alla formula........(3) ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della societa'.................................... registrato o iscritto....................... sito in............. via................... n........
2) stabilimento............................................

A tal fine, sotto la propria personale responsabilita', dichiara:

burro concentrato
A) I prodotti fabbricati con ----------------- (2)
burro tracciato, indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative voci N.C.: (Sigla)....(Denominazione prodotto)................ (Voce N.C.)
1) Burro.........................................% in peso
2) Zucchero......................................% in peso
3) ..............................................% in peso
4) ..............................................% in peso

B) Che lo stabilimento dispone di impianti tecnici adeguati che consentono di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato tracciato.
C) Di disporre di locali che consentono di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.
D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.
E) Che il passaggio attraverso i prodotti intermedi sopra indicati, per la fabbricazione dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento CE n.2571/97, giustificato dai seguenti motivi........

Si impegna in particolare:
1) a tenere in permanenza i registri vidimati ai sensi degli articoli 13 e 14 del............(presente decreto);
2) a predisporre, secondo le modalita' stabilite all'art. 8 del.................(presente decreto), in collaborazione con l'"organo di controllo", il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato tracciato;
3) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo di burro o burro concentrato tracciato acquistato;
4) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti riconosciuti a fabbricare i prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 2571/97;
5) ad aggiornare l'elenco dei destinatari dei prodotti intermedi conformemente a quanto prescritto all'articolo 4, comma 8 del...........(presente decreto);
6) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del regolamento CE n.2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del...........(presente decreto);
7) a sottostare ai controlli;
8) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal regolamento CE n. 2571/97 e dal ..........(presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto si impegna a:
9) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;
10) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Si allega alla presente la relazione tecnica dalla quale risulta che la fabbricazione dei prodotti intermedi, per i quali si chiede il riconoscimento, giustificata per la fabbricazione dei corrispondenti prodotti finali.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Data................ Firma........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Cancellare la menzione che non interessa. (3) Indicare la formula che interessa A o B ed i tipi di
prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci
della nomenclatura combinata.
 
ALLEGATO 11

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento per gli stabilimenti che
intendono fabbricare prodotti intermedi di cui all'art.9
del regolamento CE n. 2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di --------------------- (2) della ditta............
titolare con sede legale in.................................. registrata o iscritta presso.....................................

Chiede

che lo stabilimento......................................... sito in..........................via.................................. registrato o iscritto............................................ sia riconosciuto per la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all'articolo 9 del regolamento CE n.2571/97 rientranti nel codice NC 04051030, che saranno ceduti per la fabbricazione di prodotti di cui alla formula........(3) ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della societa' ..................................... registrato o iscritto....................... ......... sito in............. via................... n........
2) stabilimento............................................

A tal fine, sotto la propria personale responsabilita', dichiara:
A) I prodotti intermedi di cui trattasi sono ottenuti esclusivamente, fatta salva l'aggiunta di crema, da burro concentrato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento CE n.2571/97.
B) Che lo stabilimento dispone di impianti tecnici adeguati che consentono di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.
C) Di disporre di locali che consentono di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.
D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.
E) Che il passaggio attraverso i prodotti intermedi sopra indicati, per la fabbricazione dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento CE n.2571/97, giustificato dai seguenti motivi.........

Si impegna in particolare:
1) a tenere in permanenza i registri vidimati ai sensi degli articoli 13 e 14 del............ (presente decreto);
2) a predisporre, secondo le modalita' stabilite all'art. 8 del.................(presente decreto), in collaborazione con l'"organo di controllo", il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno 7 giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;
3) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo di burro concentrato aggiudicato o acquistato;
4) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti riconosciuti a fabbricare i prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 2571/97;
5) ad aggiornare l'elenco dei destinatari dei prodotti intermedi conformemente a quanto prescritto all'articolo 4, comma 8 del...........(presente decreto);
6) ad assicurare l'aggiunta ai prodotti intermedi dei rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento CE n.2571/97;
7) a fornire all'"organo di controllo" i dati relativi allo stabilimento, di cui agli allegati da IX a XIII del regolamento CE n.2571/97, conformemente a quanto prescritto all'articolo 26 del...........(presente decreto);
8) a sottostare ai controlli;
9) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal regolamento CE n.2571/97 e dal ..........(presente decreto).

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto si impegna a:
10) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;
11) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Si allega alla presente la relazione tecnica dalla quale risulta che la fabbricazione dei prodotti intermedi, per i quali si chiede il riconoscimento, giustificata per la fabbricazione dei corrispondenti prodotti finali.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Data.................... Firma..........................

(1) Indicare l'organo regionale di cui all'articolo 2, comma 2. (2) Cancellare la menzione che non interessa. (3) Indicare la formula che interessa A o B ed i tipi di
prodotti che saranno fabbricati con riferimento alle sottovoci
della nomenclatura combinata.
 
ALLEGATO 12

All'.............................
.................................
..............................(1)

Tramite..........................................................
(Organo di controllo)

Oggetto: Fabbricazione di crema destinata ad essere incorporata
in prodotti della formula B ai sensi del regolamento CE
n. 2571/97.

Il sottoscritto ................................................. nato a................................ in data................... e domiciliato in ................... via.........................
legale rappresentante in qualità di (2) --------------------- della ditta............
titolare con sede legale in...............................................
registrata o iscritta presso....................................

Comunica che
nello stabilimento............................................... sito in ................................ via..................... iscritto o registrato presso......................................................... che dispone:
a) di impianti tecnici adeguati;
b) di locali che consentano di separare ed identificare le
eventuali scorte di materie grasse non butirriche:

Intende procedere alla produzione di crema di latte rispondente ai requisiti previsti all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/99 di cui ai codici N.C. ex 04013039 ed ex 04013099, avente un tenore di materia grassa pari o superiori al 35%, destinata ad essere utilizzata direttamente e unicamente nei prodotti finali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, formula B del regolamento CE n. 2571/97.

A tal fine si impegna:
1) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui all'articolo 13, comma 17 del ..................(presente regolamento);
2) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'articolo 8 del..................(presente regolamento), in collaborazione con l'"organo di controllo" il programma di fabbricazione, inviandolo al predetto organo secondo modalita' con esso concordate;
3) a sottostare ai controlli;
4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento CE n. 2571/97 e dal..............(presente regolamento);

Data...................... Firma......................

Visto:
(1) Indicare l'organo di controllo territorialmente
competente.
(2) Cancellare la menzione che non interessa.
 
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