Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 maggio 2002
Annullamento e concessione per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio ora S.p.a. Olcese, unita' di Sondrio. (Decreto n. 31010).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche del lavoro
e dell'occupazione e tutela dei lavoratori

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2001, n. 30240, con il quale e' stato approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002 della ditta I Cotoni di Sondrio S.p.a.;
Visto il decreto direttoriale del 10 agosto 2001, n. 30252, con il quale e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio per il periodo dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002;
Considerato che a decorrere dal 1 gennaio 2002 e' avvenuta la fusione per incorporazione della societa' I Cotoni di Sondrio nella societa' Olcese S.p.a., che, tra l'altro, gia' detiene il 95% del pacchetto azionario della predetta I Cotoni di Sondrio;
Vista l'istanza con la quale la societa' Olcese S.p.a., nel richiedere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il suddetto periodo, dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, si e' impegnata a portare avanti il piano originariamente predisposto dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio con particolare riferimento al programma di gestione dei lavoratori;
Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2002, con il quale e' stato annullato il decreto ministeriale del 10 agosto 2001, n. 30240, relativo alla societa' I Cotoni di Sondrio S.p.a., limitatamente al periodo del 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002 e con il quale e' stato approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2002, della ditta Olcese S.p.a, sede di Milano, unita' di Sondrio;
Ritenuto, pertanto, di annullare il decreto direttoriale del 10 agosto 2001, n. 30252, relativo alla societa' I Cotoni di Sondrio, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002 e conseguentemente di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Olcese S.p.a. per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' annullato il decreto direttoriale del 10 agosto 2001, n. 30252, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
 
Art. 2.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 7 maggio 2002 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olcese, con sede in Milano, e unita' di Sondrio, per un massimo di trentasette unita' lavorative, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2002
Il direttore generale: Achille
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone