Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 aprile 2002, n. 68
Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante
dalla encefalopatia spongiforme bovina

1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'Autorita' sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonche' i processi di tracciabilita' di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, e' riconosciuto, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:
a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;
b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.
2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalita' giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Un apposito statuto - approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale - regola l'attivita' di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonche' gli obblighi dei consorziati e dei detentori.
3. Il pagamento delle indennita' e dei contributi e le modalita' di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, (( sono assicurati )) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. (( Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti e' riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo e' stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali )).
4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonche' di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo e' assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.
5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sara' riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.
6. A partire dal 1 gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positivita' ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, e' riconosciuta una indennita' nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unita' di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; e' altresi' autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui e' stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalita' di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Al secondo periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dopo la parola: "indennizzo" sono inserite le seguenti: "fino al 30 giugno 2001"; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno 2001 e' corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera b).
8. E' istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20, (( comma 2 )), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attivita' previste dal medesimo comma 1, nonche' per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, (( previa intesa in sede di )) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati - anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto - i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalita' di cui al presente comma, nonche' l'aliquota e le modalita' di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.
9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attivita' di cui al comma 1 in relazione alle necessita' derivanti dalle esigenze territoriali.
10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.
11. E' autorizzata la concessione di un'indennita', che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalita' di erogazione della suddetta indennita'.
12. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attivita' previste dal presente decreto.
13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma, nonche' per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1 gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonche' per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali e' dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e' incrementato di 56,805 milioni di euro.
14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13 e' operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante
"Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di
crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per
l'agricoltura", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
23 del 28 gennaio 2002.
- La decisione n. 2000/766/CE del Consiglio del
4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei
confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e
le somministrazioni di proteine animali nell'alimentazione
degli animali, e' pubblicata nella GUCE n. L306 del
7 dicembre 2000.
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n 173, recante "Disposizioni in
materia di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n 449", come modificato dall'art. 25 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai
fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
"Organizzazione interprofessionale un'associazione
costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:
a) raggruppi organizzazioni nazionali di
rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la
produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti
agricoli;
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una
parte delle organizzazioni o associazioni che la
compongono;
c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo
conto degli interessi dei consumatori:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della
produzione e del mercato;
2) contribuire ad un migliore coordinamento
dell'immissione sul mercato;
3) elaborare contratti tipo compatibili con la
normativa comunitaria;
4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di
prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a
garantire la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia
dei suoli e delle acque;
6) mettere a punto metodi e strumenti per
migliorare la qualita' dei prodotti;
7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e
le denominazioni d'origine, i marchi di qualita' e le
indicazioni geografiche;
8) promuovere la produzione integrata o altri
metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
9) definire, per quanto riguarda le normative
tecniche relative alla produzione e alla
commercializzazione, regole piu' restrittive di quelle
previste dalle normative comunitaria e nazionale per i
prodotti agricoli e trasformati.
2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il
conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e
regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base
alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste
dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine
dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le
delibere devono essere adottate con il voto favorevole di
almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una
sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che
puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una
organizzazione interprofessionale non possono comportare
restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che
risultino da una programmazione previsionale e coordinata
della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da
un programma di miglioramento della qualita' che abbia come
conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli
associati interessati al prodotto.
2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' per:
a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di
cui alla lettera b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle
organizzazioni interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche
alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del
comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale
dimostri di controllare almeno il 75 per cento della
produzione o della commercializzazione sul territorio
nazionale.".
- Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3 del
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante:
"Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del
27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per
l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul
mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
agenti patogeni degli alimenti per animali di origine
animale o a base di pesce e che modifica la direttiva
90/425/CEE":
"3. Devono essere considerati come materiali ad alto
rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati
insieme ai materiali ad alto rischio."
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la
legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante:
"Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme
bovina":
"Art. 1 (Smaltimento del materiale specifico a rischio
e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o
derivati). - 1. Il materiale specifico a rischi, cosi' come
definito dal decreto del Ministro della sanita' del
29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e
dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad
alto rischio, cosi' come definito dall'art. 3 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i prodotti
trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali
sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o
coincenerimento.
2. I titolari degli impianti di incenerimento sono
obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al
comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti
siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o
province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste
altresi' per i titolari di impianti per la produzione di
leganti idraulici a ciclo completo.
3. I titolari degli impianti di incenerimento sono
altresi' obbligati ad accettare i materiali e le proteine
animali di cui al presente articolo anche quando sia
intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2
presentano alla provincia territorialmente competente
comunicazione di inizio dell'attivita', ai sensi delle
leggi vigenti.
5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui
interno sono installati impianti di incenerimento sono
obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali
derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il
divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di
diversa provenienza.
6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di
seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che
assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui
al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel
territorio italiano dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti
indennita':
a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale
specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;
b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine
animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a
rischio e ad alto rischio.
7. Le indennita' di cui al comma 6 sono erogate
forfettariamente per i costi relativi al trattamento
preliminare e all'incenerimento o coincenerimento,
effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni
altra spesa a tali operazioni connessa.
8. Le regioni e le province autonome possono altresi'
disporre eventuali ulteriori misure.
9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo'
percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita'
per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto
comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo
accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni
rappresentative del settore.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.".
"Art. 2 (Ammasso pubblico per le proteine animali a
basso rischio). - 1. L'Agenzia provvede all'ammasso
pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e
ottenute da materiali a basso rischio, cosi' come definiti
dall'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio
2001. Sono altresi' ammesse all'ammasso pubblico, nel
limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle
prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per la produzione di alimenti per gli animali
familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro
della sanita', con proprio decreto, fissa modalita' e
condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso
rischio, cosi' come consentito dalla normativa vigente, e
con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad
alimentazione zootecnica.
3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui
al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina
sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da
reperire con procedure d'urgenza.
4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di
stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio,
entrata e uscita del prodotto, cosi' come stabiliti in
attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio,
del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con
riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in
polvere.
5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un
prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di
cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo
e maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di
prodotto conferito con tasso proteico, documentato da
apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici,
uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire
165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso
proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura
delle spese di trasporto e' inoltre corrisposto l'importo
di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato
per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e
quello di destinazione.
6. Ferma restando la possibilita' di eventuali proprie
misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i
soggetti interessati di cui al comma 5 non possono
percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le
associazioni rappresentative del settore possono stipulare
accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi
per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato
antecedenti l'emergenza.
7. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante
"Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449":
"3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio
1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle
aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei
costi di produzione energetici e l'incentivazione
dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole,
esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale
regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, con
regolamento del Ministro per le politiche agricole, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata
per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare
i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi
comunitari.
4. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e
con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli
interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati
ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e
di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto
ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali
interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d)
e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento
(CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle
autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi
provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni
fissate nell'allegato alla decisione della Commissione
94/173/CE del 22 marzo 1994.".
- Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge
17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali":
"Art. 25 (Fondo per lo sviluppo in agricoltura). - 1.
Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo
e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle
strutture, il rinnovo del capitale agrario, la
ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di
settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il
riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e
la crescita dell'occupazione, nonche' la qualificazione
delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al
finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli,
1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad
un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito
nello stato di previsione della spesa del Ministero per le
politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi
indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le
politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare
il procedimento amministrativo per il riordino fondiario,
alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare
il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: "non
superare il 30 per cento ;
b) all'art. 29 e' aggiunto il seguente comma: "il
provvedimento di approvazione del piano di riordino, che
determina i trasferimenti di cui al primo comma,
costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni
immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le
agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e
successive modificazioni, nei limiti delle risorse
disponibili della Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, sono regolate le
modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento
dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime .
4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo
IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del
quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, gia' attuati dagli enti concessionari con
l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si
intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione
competente non provveda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione
anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b)del
comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli
adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al
comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.
I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate
norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono
riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".
- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 10, lettera
f),della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - e) (omissis);
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale."
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis, comma 2. Lettera
b),del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con
la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante:
"Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme
bovina", come modificato dalla presente legge:
"2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al
finanziamento di:
a) (omissis);
b) interventi per assicurare, in conformita' all'art.
87, comma 2, lettera b),del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, l'agibilita' degli impianti di
allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi
in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita'
agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale
fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a
titolo di compensazione, un indennizzo fino al 30 giugno
2001 da corrispondere previa attestazione della
macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del
bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a
lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12
mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta' compresa fra i 12
e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' compresa
fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta'
compresa fra i 24 ed i 30 mesi;"
- Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio n. 228, recante "Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di
concertazione presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali sono definite con decreto del Ministro.".
- La legge 16 marzo 1988, n. 88, reca. "Norme sugli
accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione
e vendita dei prodotti agricoli".
- Si trascrive il testo dell'art. 7-ter, comma 2, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la
legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante:
"Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme
bovina":
"2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono
sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre
2001, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza
ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei
dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non
corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene
senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri."
 
Art. 2.
Lotta agli incendi boschivi
1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi boschivi di competenza, e' autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalita' di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attivita' di presidio estivo antincendio, nonche' alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalita' di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalita', termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lettera
f),della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio":
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - e) (omissis)
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;"
- La legge 6 marzo 2001, n. 64, reca: "Istituzione del
servizio civile nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la
legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, recante:
"Interventi urgenti in materia di protezione civile":
"1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco relativi all'attivita' antincendi boschivi
e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi
aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono,
rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' la spesa
di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e
di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo
di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota
dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi
dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere
di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi
per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999,
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
- Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge
8 luglio 1998, n. 230, recante: "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza":
"Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.".
- Si trascrive parte del testo della tabella C della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)":

"Ministero dell'economia e delle finanze 2002 (migliaia di euro) legge n. 230 del 1998: Nuove norme in ma- teria di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) 2002 (migliaia di euro) 120.777"
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovra' essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 129, comma 1, lettera
b),della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
"1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel
settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e
della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' per
l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di
spesa:
a) - (omissis)
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla
encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche
con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita',
nonche' delle razze da carne italiana e delle popolazioni
bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- Il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 1, della
legge 27 marzo 2001, n. 122, recante: "Disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore agricolo e forestale":
"1. Lo stanziamento previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di
lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi
annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al
cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti
dall'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del
1999."
- La legge 27 ottobre 1966, n. 910, reca "Provvedimenti
per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio
1966-1970".
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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