Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 maggio 2002
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata del vino "Casteller".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Casteller" ed il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989;
Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Casteller";
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata al vino "Casteller" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Casteller" in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Casteller", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata ai vini "Casteller", modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.
 
Art. 2.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata "Valdadige", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "CASTELLER"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Casteller" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Casteller" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%;
Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%;
Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Casteller", comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave-San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Tenno, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Casteller" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano, purche' questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Casteller" e' stabilita in 160 q.li per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi il 20% del limite massimo.
Il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale supero di resa non avra' diritto alla D.O.C.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Casteller" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, e' consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Art. 6.
Il vino "Casteller" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: vinoso con leggero profumo gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile o amabile, armonico, vellutato, gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Il vino "Casteller" prodotto con le uve di cui all'art. 2 che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,00% vol e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico complessivo minino di 11,50% vol ed un estratto secco netto minimo di 20 g/l puo' portare in etichetta la menzione "superiore". Il vino "Casteller" superiore deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro aventi chiusure che si addicono ad un vino di pregio, escludendo il tappo a corona ed il tappo a strappo.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'anno di raccolta delle uve da cui il vino deriva.
Art. 8.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata "Casteller" qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
Nella designazione e presentazione del vino "Casteller" e' obbligatorio indicare in etichetta la locuzione "amabile" per i tipi aventi tale caratteristica. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto (d.m. 22 aprile 1992).
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Casteller" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Art. 10.
Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Casteller", e' consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 164. I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.
 
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