Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2002 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 giugno 2002.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ABBATEGGIO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 Ie aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
a) aliquota l.C.I. per gli immobili di proprieta': 7 per mille;
b) aliquota I.C.I. per gli immobili di seconda proprieta': 7 per mille;
c) aliquota l.C.l. per gli immobili sfitti: 7 per mille;
d) aliquota I.C.I. per terreni edificabili: 7 per mille;
e) aliquota l.C.l. per terreni agricoli: 7 per mille;
(Omissis). 02X00001;
Il comune di ACI BONACCORSI (provincia di Catania) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'esercizio finanziario 2002 le aliquote I.C.I. nelle misure sotto specificate:
a) aliquota 5,7 per mille limitamente all'abitazione principale;
b) aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02X00002;
Il comune di ACQUASPARTA (provincia di Terni) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure: =====================================================================
Descrizione | Aliquota |Detrazione (Euro) ===================================================================== Unita' immobiliari adibite ad | | abitazione principale | 6 per mille| 103,29 --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati | 7 per mille| - --------------------------------------------------------------------- Arre fabbricabili | 7 per mille| -
(Omissis). 02X00003;
Il comune di ACRI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno finanziano 2002 nelle seguenti misure:
a) immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
b) altri immobili esistenti nel territorio comunale: 7 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02X00004;
Il comune di AGNANA CALABRA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 30 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 7 per mille.
(Omissis). 02X00005;
Il comune di ALBAIRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. e detrazione per la prima casa:
aliquota I.C.I. prima casa 4 per mille;
detrazione prima casa Euro 104,00;
aliquota altri immobili 5,5 per mille.
(Omissis). 02X00006;
Il comune di ALEZIO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquota: 5,5 per mille su tutti gli immobili (abitazioni, abitazione principale, aree edificabili, terreni agricoli.). 2. detrazione abitazione principale: Euro 120,00 pari a lire 232.352.
(Omissis). 02X00007;
Il comune di ALMESE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota:
a) ordinaria del 5,65 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto (b);
b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare sul:
valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
fabbricati posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 5 del regolamento sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02X00008;
Il comune di AMANTEA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. Approvare, con effetto dal 1o gennaio 2002 l'applicazione in questo comune delle seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,5 per mille;
b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione, 6,5 per mille.
(Omissis). 02X00009;
Il comune di ARENZANO (provincia di Genova) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, per le motivazioni espresse in premessa e secondo le tipologie e modalita' di cui all'allegato sub a) del presente provvedimento, come segue:
4,3 per mille: aliquota ridotta in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune di Arenzano, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dei proprietari di unita' immobiliari cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzi come abitazione principale; dei proprietari delle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
6,8 per mille: aliquota ordinaria per le unita' immobiliari non ricomprese nelle altre categorie;
9 per mille: aliquota maggiorata a carico dei proprietari di unita' immobiliari, adibite ad uso abitativo, non locate intendendosi per tali quelle per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2002 ai sensi dell'art 2, comma 4, della legge n. 431/1998.; 2. di stabilire che i contribuenti aventi diritto alle aliquote differenziate di cui ai punti 2), 3) dell'allegato prospetto sub a), ai fini della dimostrazione della sussistenza di tale diritto, presentino al Comune, entro il tennine per il pagamento della seconda rata a saldo 2002, apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo predisposto dal Comune; 3. di dare atto che sono equiparate alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina costituenti pertinenza delle stesse come disciplinato dall'art. 6 del Regolamento Comunale in materia; 4. di quantificare in Euro 103,29, la detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, come prevista dall'art. 8, camma 2 del D.Lgs. 504/92; 5. di confermare per l'anno 2002 le maggiori detrazioni accordate per l'abitazione principale e le condizioni personali e patrimoniali per ottenerlo cosi specificate:
a) il reddito globale lordo conseguito nel 2001 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo non deve superare l'importo complessivo di Euro 12.911,42.;
b) l'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere alle categorie catastali A03-A04-A05 e costituire l'unica proprieta' sul territorio nazionale (escluse pertinenze) per l'intero nucleo familiare,
c) la maggiore detrazione e' cosi' quantificata: cat. A3: Euro 123,95 cat. A4-A5: Euro 154,94;
d) Il soggetto in possesso dei suddetti requisiti potra' applicare la maggiore detrazione solo su presentazione, entro il termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2002, di apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modello predisposto dal Comune..
(Omissis). 02X00010;
Il comune di ARRE (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote differenziate (omissis) applicate gia' negli anni 2000 e 2001, compresa la medesima detrazione per abitazione principale di L. 200.000 - Euro 130,30, fermo restando le altre disposizioni elencate:
1. area fabbricabile, applicazione aliquota del 6 per mille;
2. abitazione principale, applicazione aliquota del 5 per mille;
3. alloggio ceduto in uso da familiare, applicazione aliquota del 5 per mille;
4. detrazione per abitazione principale, L. 200.000 Euro 130,30.
(Omissis). 02X00011;
Il comune di ARZANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare la proposta di deliberazione n. 50 del 26 febbraio 2002 ad oggetto: "determinazione aliquote imposta comunale sugli immobili anno 2002 e detrazione per abitazione principale" (omissis) e per l'effetto conferma per l'anno 2002 le aliquote adottate neI 2001 con delibera di giunta municipale n. 45 del 12 marzo 2001; di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria e, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali comprese le pertinenze; di fissare in Euro 103,30 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00012;
Il comune di ASCEA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, 6 per mille.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) Altre unita' immobiliari, 6 per mille;
c) Terreni agricoli, esenti;
d) Aree edificabili, 6 per mille.
2. di determinare per l'anno 2002 in L. 200.000, pari ad Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00013;
Il comune di ATELLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
1) Edifici categoria "D" destinati esclusivamente ad attivita' industriali, aliquota 6,5 per mille;
2) Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al precedente n. 1, 6 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prosetto che segue:
1) Abitazione principale, con esclusione delle unita' immobiliari qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, detrazione d'imposta di Euro 130,00.
(Omissis). 02X00014;
Il comune di ATTIMIS (provincia di Udine) ha adottato, il 6 febbraio e il 3 aprile 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Attimis in materia di aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002.
Il Comune di Attimis (provincia di Udine) ha adottato in data 6 febbraio 2002 e 3 aprile 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002 per le motivazioni enunciate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:
aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille;
aliquota ridotta: invariata al 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o ad essa equiparata come previsto dal regolamento comunale vigente sull'I.C.I., loro pertinenze, o per anziani gia' residenti nel Comune ricoverati in Casa di Riposo, se tale unita' immobiliare e' tenuta a disposizione ed e' l'unica abitazione posseduta in Italia;
2. (Omissis).
3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 504/1992 cosi come riformulato dall'art. 3, comma 55, della legge 662 del 23 dicembre 1996, dall'imposta dovuta per l'abitazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, del soggetto passivo si detraggono Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare;
(Omissis). 02X00015;
Il comune di AURANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari;
di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29;
(Omissis). 02X00016;
Il comune di BADIA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. che l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2002 e' nella misura del 7 per mille e che la detrazione per abitazione principale e' di Euro 144,00.
(Omissis). 02X00017;
Il comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei servizi a domanda individuale, come di seguito specificate:
I.C.I.: aliquota base 5 per mille per prima abitazione; fabbricati; aree agricole; aliquota 5,5 per mille per fabbricati non affittati; aree ediificabili; N.B.: Coloro che concedono in comodato l'immobile a parenti e affini entro il quarto grado sono soggetti all'aliquota ordinaria del 5 per mille.
1. detrazione abitazione principale Euro 103,29;
2. maggiore detrazione Euro 206,58 per le persone anziane che abbiano compiuto sessantacinque anni e che abbiano un reddito compreso tra Euro 10.329,14 e Euro 13.944,34.
(Omissis). 02X00018;
Il comune di BAGNOLO DEL SALENTO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per l'anno 2002, confermando quelle dell'anno precedente approvate con delibera g.m. n. 49 del 15 marzo 2001, cosi' come di seguito riportate: =====================================================================
| Aliquota I.C.I. (per |
Tipologia immobile | mille) |Detrazione Euro ===================================================================== Abitazione principale | 6 | 103,29 --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi dalle | | abitazioni | 6 | --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti in | | aggiunta all'abitazione | | principale | 6 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati | 6 | --------------------------------------------------------------------- Immobili di enti senza | | scopo di lucro (diversi da| | quelli di cui all'art. 5, | | comma 1, lett. b) del | | regolamento (I.C.I.) | 4 | --------------------------------------------------------------------- Abitazione locata con | | contratto registrato a | | soggetto che la utilizzi | | come abitazione principale| 5 | --------------------------------------------------------------------- Fabbricati non venduti | | realizzati da imprese di | | cui all'art. 3 comma 2 del| | regolamento (I.C.I. | 5 | --------------------------------------------------------------------- Fabbricati di interesse | | artistico o | | architetronico, ubicati in| | centro storico, oggetto di| | interventi di recupero | | (art. 3, comma 3, del | | regolamento (I.C.I.) | 4 |
(Omissis).
3. di dare atto, altresi', che ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, sono esenti dall'imposta de quo:
a) gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province o da altri comuni, da consorzi fra detti enti e dalle A.S.L., anche se non destinati a compiti istituzionali;
b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o in qualita' di locatore finanziario, ed utilizzati da soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(Omissis). 02X00019;
Il comune di BALESTRINO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. come stabilito con atto di giunta comunale n. 68 deI 5 novembre 2001, nello seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille ed aliquota per abitazione principale 6 per mille, intendendo per "abitazione principale" quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente nonche' la detrazione pari a Euro 103,30 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00020;
Il comune di BARI SARDO (provincia di Nuoro) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura stabilita per l'esercizio finanziario 2001 per le varie categorie di immobili come di seguito riportato:
a) nella misura minima del 4 per mille da applicare sulla base imponibile per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) nella misura del 5,5 per mille per tutte le altre categorie di immobili, diverse dall'abitazione principale, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
c) nella misura del 5,5 per mille per le aree fabbricabili.
(Omissis). 02X00021;
Il comune di BASSANO BRESCIANO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, per il comune di Bassano Bresciano, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/92; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 02X00022;
Il comune di BEINETTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di non prevedere diversificazioni e/o riduzioni o detrazioni d'imposta diverse da quelle stabilite dalla legge.
(Omissis). 02X00023;
Il comune di BELLUSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Descrizione aliquote abitazione principale: 6 per mille;
abitazioni secondarie locate: 6 per mille;
abitazioni possedute e non locate: 7 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
immobili posseduti da: a) organizzazioni di volontariato; b) cooperative sociali (ONLUS): esenti come da regolamento;
immobili non rientranti nei precedenti casi: 6 per mille;
fabbricati realizzati da imprese e non venduti: 6 per mille;
Riduzioni: fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (previo accertamento): -50% dell'imposta dovuta;
Detrazione per abitazione principale e prima pertinenza: Euro 129.11
(Omissis). 02X00024;
Il comune di BERZANO SAN PIETRO (provincia di Asti) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare e determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella seguente misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 6 per mille;
altri immobili: aliquota del 7 per mille. L'importo della detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale resta stabilito nella misura di legge di L. 200.000 ora Euro 103,29.
(Omissis). 02X00025;
Il comune di BONVICINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare (omissis) per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. cosi' come applicata nell'anno 2001 e precisamente:
aliquota unica del 6 per mille;
detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,29 (pari a L. 200.000);
equiparazione all'abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02X00026;
Il comune di BORGO PRIOLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della, detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con le limitazioni in essa indicate.
TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I.
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E UNICA.
La maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 si applica alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A/6, A/3, A/4 e A/5 aventi un valore catastale non superiore a L. 80.000.000 (ottantamilioni), in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata.
Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato dal Mod. 740.
----> Vedere tabella di pag. 13 <---- Avvertenza.
Il beneficio dell'ulteriore detrazione spetta ai soggetti disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno precedente a cui si riferisce l'imposta e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; spetta anche ai lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nell'anno precedente.
I soggetti inabili a proficuo lavoro devono essere in possesso dell'attestato comprovante tale situazione.
I soggetti portatori di handicap o non autosufficienti devono essere in possesso dell'attestato di invalidita' civile.
I soggetti aventi diritto al beneficio non devono possedere anche a titolo di usufrutto altri immobili e/o terreni.
(Omissis). 02X00027;
Il comune di BORGOSATOLLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale incluse le pertinenze; 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 6,5 per mille per gli altri fabbricati; 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte, per le aree fabbricabili e per le aree agricole; 4. di approvare per l'anno 2002 le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale, in conformita' ai criteri e secondo le modalita' indicate.
(Omissis). 02X00028;
Il comune di BORNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,5 per mille e di riconfermare altresi' la detrazione prevista per la prima casa, cosi' come attualmente applicata, nella misura unica di L. 232.352 (Euro 120,00).
(Omissis). 02X00029;
Il comune di BOSCO CHIESANUOVA (provincia di Verona) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, nonche' di adeguare la detrazione d'imposta in vigore fino al 31 dicembre 2001, pari ad Euro 129,11 (L. 250.000), ad Euro 130,00 (L. 251.715) il tutto meglio evidenziato come segue:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 6,5 per mille;
aree fabbricabili e seconde case: 7 per mille;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta da contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita' non inferiore all'80%: 4 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell'imposta) sull'abitazione principale e relative pertinenze: Euro 130,00.
(Omissis). 02X00030;
Il comune di BUCINE (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). immobili adibiti ad abitazione principale, 5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale, 7 per mille; abitazioni locate ad equo canone a soggetti che presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per la mancanza degli alloggi medesimi, nonche' immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 02X00031;
Il comune di CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02X00032;
Il comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per il 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella seguenti misure:
5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri fabbricati 2. di confermare la misura della detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. 3. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. 4. di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 02X00033;
Il comune di CANAL SAN BOVO (provincia di TRENTO) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a valere per l'anno 2002m nella misura del:
4 per mille per l'abitazione principale e le aree fabbricabili;
5 per mille per tutti gli altri fabbricati 2. di elevare, cio effetto per il periodo d'imposta anno 2002, da Euro 103,30 a Euro 200,00, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 26 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 02X00034;
Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2002, le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni per l'abitazione principale, attualmente in vigore per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), cosi' come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
(Omissis).
Allegato
Imposta comunale sugli immobili - anno 2002 1. aliquota, 6,5 per mille. 2. agevolazioni:
a) attivita' produttive*, 6 per mille;
b) abitazione principale e pertinenze, 4,5 per mille. 3. detrazioni:
abitazione principale, Euro 103,29. * L'agevolazione e' applicabile ai fabbriacati utilizzati ad attivita' produttive e appartenenti alle categorie catastali "A/10 - C - D".
(Omissis). 02X00035;
Il comune di CANISTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. e le detrazioni vigenti nel 2001 nelle misure seguenti:
5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze;
6 per mille aliquota ordinaria. Detrazione per abitazione principale:
Euro 103,29 ordinaria,
Euro 154,94 contribuenti che risultano portatori di patologie quali: pazienti emodializzati, portatori di malattie oncologiche - stomatizzati.
(Omissis). 02X00036;
Il comune di CAPITIGNANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Le aliquote da applicare per la determinazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, sono state nelle seguenti misure:
5 per mille per le abitazioni principali;
6 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02X00037;
Il comune di CASALEONE (provincia di Verona) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili sotto specificate:
a) aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;
b) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
c) detrazione di Euro 103,30 (pari a L. 200.000) per abitazione principale;
d) detrazione di Euro 129,12 (pari a L. 250.000) per abitazione principale a favore dei soggetti passivi invalidi civili o di nucleo familiare in cui sia presente, oltre al soggetto passivo I.C.I., anche un invalido civile riconosciuto dalla "Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidita' civile delle condizioni visive e del sordomutismo" nella misura minima del 66%; 3. di dare atto che per poter accedere alla detrazione di cui al precedente punto 2, lett. d), il soggetto interessato e' tenuto a presentare apposita certificazione sostitutiva dell'atto di notorieta', attestante la propria condizione, redatta secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 445, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I.;
(Omissis). 02X00038;
Il comune di CASALINCONTRADA (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione che resta quindi invariata nella misura di Euro 103,29;
(Omissis). 02X00039;
Il comune di CASTANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di applicare, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5 per mille, tranne che per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, per cui viene fissata nella misura minima del 3 per mille. Di stabilire in Euro 206,58 la detrazione per le abitazioni principali quando il proprietario dell'immobile sia invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100% ed impossibilitato alla deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore o con necessita' di assistenza continua poiche' non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, quando tali situazioni siano accertate dalla A.S.L. Di non operare ulteriori diversificazioni rispetto al regime base stabilito dalla legge.
(Omissis). 02X00040;
Il comune di CASTELPETROSO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 02X00041;
Il comune di CASTELBUONO (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
5 per mille per tutti gli immobili;
lire 200.000 detrazione per la prima casa;
(Omissis). 02X00042;
Il comune di CASTELDIDONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,2 per mille, confermando l'aliquota dell'anno precedente;
(Omissis). 02X00043;
Il comune di CASTELNUOVO della DAUNIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire, (omissis), per l'anno 2002, la riduzione dell'aliquota I.C.l. dal 6 aI 5,5 per mille.
(Omissis). 02X00044;
Il comune di CASTELNUOVO PARANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare, per la causale in narrativa, nelle misure di seguilo trascritte, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002:
I.C.I. prima casa 5 per mille in favore dei residenti;
I.C.I. seconda casa 5,5 per mille;
I.C.I. aree fabbricabili 5,5 per mille.
(Omissis). 02X00045;
Il comune di CASTELSILANO (provincia di Crotone) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille.
(Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale anche le unita' possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito ai figli sempre che non risultano locate). B) Altre unita' immobiliari: 5 per mille. C) Aree edificabili: 5 per mille.
Ha fissato attresi' per l'anno 2002 in Euro 113,62 la detrazione unica per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00046;
Il comune di CASTREZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Per l'abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate alla stessa (art. 21 regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.) si conferma il 4 per mille gia' deliberato per l'anno 2001 e le norme applicate per l'anno 2001 cioe' la detrazione di Euro 103,29. Per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, l'aliquota viene fissata nel 5 per mille. Il valore delle aree fabbricabili per l'anno 2002 viene determinato come da prospetto allegato a1) che integra quanto disposto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 13 dicembre 1999.
(Omissis). 02X00047;
Il comune di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 e confermando pertanto quanto gia' stabilito negli anni precedenti, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che viene confermata nell'importo minimo di L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente.
(Omissis). 02X00048;
Il comune di CEDEGOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare la determinazione per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i terreni edificabili e per i fabbricati dei seguenti gruppi catastali: A - B - C - e delle seguenti categorie del gruppo D: D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/8 - D/9, al fine di agevolare le attivita' che in essi si svolgono normalmente, con particolare riferimento alle abitazioni ed alle attivita' legate al settore terziario; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per i fabbricati delle seguenti categorie del gruppo D: D/1 e D/7, nonche' per quelli del gruppo catastale D non iscritti in catasto di cui al comma 3, dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992; 3. di dare atto che la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 134,27, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
(Omissis). 02X00049;
Il comune di CENGIO (provincia di Savona) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille come per l'anno 2001.
(Omissis). 02X00050;
Il comune di CERVATTO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2002 nella misura seguente:
per l'abitazione principale aliquota I.C.I. 5 per mille;
per tutti gli altri immobili aliquota I.C.I. 6 per mille (per abitazione principale si intende prima casa); confermando cosi' l'aliquota in vigore per l'anno 2001; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 d.lgs. n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996; 4. di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02X00051;
Il comune di CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille fissando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 02X00052;
Il comune di CHIARAVALLE (provincia di Ancona) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di aumentare pertanto, dall'anno d'imposta 2002, la detrazione per l'abitazione principale, da L. 220.000 (113,62 euro) a L. 224.607 (116,00 euro); 2. di confermare l'aliquota I.C.I. al 5,8 per mille e di confermare l'elevazione di tale aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati (vuoti) da piu' di un anno, anche per l'anno di imposta 2002. I proprietari dei suddetti locali sono tenuti alla dichiarazione nei modi e nei tempi previsti in apposita ordinanza del sindaco; 3. di confermare, avvalendosi della facolta' prevista dal comma 53 punto 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'elevazione della detrazione da L. 220.000 al L. 500.000 (cioe' a Euro 258,23) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le seguenti categorie di cittadini in particolare condizioni economico-sociali:
a) Soggetti proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze, avente quale unico reddito la pensione minima I.N.P.S.;
b) nuclei familiari formati da soggetti titolari di sola pensione minima I.N.P.S. o di sole pensioni di importo non superiore al minimo I.N.P.S. Per usufruire dell'elevazione della detrazione da L. 220.000 a L. 500.000 i soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare nel mese di aprile dell'anno 2002 un'autocertificazione comprovante i requisiti richiesti.
(Omissis). 02X00053;
Il comune di CHIUSDINO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. n. 504/1992:
nella misura del 4,75 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate;
nella misura del 4,75 per mille per le seconde abitazioni concesse in affitto con regolare contratto di locazione;
nella misura del 7 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili, ecc;
la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 220.000 (Euro 113,62).
(Omissis). 02X00054;
Il comune di CODRONGIANOS (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di determinare, per i motivi esposti in premessa, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002:
aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo; di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00055;
Il comune di CONCA CASALE (provincia di Isernia) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali nelle seguenti misure:
(Omissis). Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli:
aliquota ordinaria 6 per mille; 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 02X00056;
Il comune di CONEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di fissare per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote differenziate I.C.I.:
a) aliquota per unita' immobiliari, aree edificabili e terreni agricoli 4,8 per mille;
b) aliquota per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo 7 per mille;
c) detrazione per unita' abitativa ove il contribuente ha la residenza anagrafica e per unita' abitative concesse in uso a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado Euro 113,62; di dare atto che la detrazione di cui agli artt. 6 e 7 del vigente regolamento I.C.I. e' prevista nel caso in cui l'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al 2o grado sia la residenza anagrafica degli stessi. In tal caso dovra' essere allegata alla denuncia di variazione copia del contratto di comodato o autocertificazione che dimostri la concessione in uso gratuito; di dare atto, inoltre, che l'aliquota del 7 per mille va applicata esclusivamente alle unita' abitative non locate (rientrano tra le unita' abitative non locate anche le abitazioni tenute a disposizione del proprietario) e non anche alle pertinenze, dato che quest'ultime scontano l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille; di precisare, altresi', che per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo deve intendersi ogni unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano in una delle seguenti categorie: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/8.
(Omissis). 02X00057;
Il comune di CORSICO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). La seguente disciplina relativa all'anno 2002, consistente nella riconferma delle misure in atto per l'anno 2001 in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come sotto specificato e nelle seguenti misure e per le fattispecie definite dal regolamento comunale. 1. aliquota ordinaria del 6 per mille differenziata come segue:
a) 4 per mille, per le unita' immobiliari locate ad uso abitativo, secondo i regimi previsti dal terzo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, utilizzati dal locatario come abitazione principale;
b) 5 per mille:
b1) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise residenti nel comune, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
b2) per le unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari (genitori-figli) i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti cosi' come previsto dall'art. 2 punto 2 del vigente regolamento;
c) 7 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d'affitto regolarmente registrato, e diverse da quelle indicate al precedente punto a) e per le unita' ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate;
d) 8 per mille, per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni; 2. di determinare nella misura di Euro 104,00 (pari al L. 210.372 arrotondato ai fini di semplificazione dei conteggi da parte dei contribuenti) la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 02X00058;
Il comune di CORTAZZONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per i fabbricati destnati a prima abitazione, per le aree fabbricabili e per gli immobili artigiani e industriali. 3. di elevare al 7 per mille l'aliquota del tributo per i fabbricati civili non destinati a prima abitazione e non locati con contratto regolarmente registrato alla data del 31 dicembre 2001. 4. di dare atto che la detrazione per la prima casa e' di Euro 103,29 per tutti gli immobili ubicati nel comune di Cortazzone.
(Omissis). 02X00059;
Il comune di CRESPINO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille nonche' di stabilire la riduzione per la prima casa nella misura di Euro 103,29; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a nuove attivita' produttive in genere (artigianali, commerciali, di servizi, ecc.) avviate nel corso dell'anno 2002.
(Omissis). 02X00060;
Il comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 29 febbraio 2000 che qui di seguito vengono riportate:
5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
6,2 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
7 per mille per gli alloggi che per struttura e caratteristica sono abilitati all'uso residenziale per i quali non sussiste contratto di locazione a tale scopo;
(Omissis). 02X00061;
Il comune di CUSINO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le case destinate ad abitazione principale, con una detrazione di Euro 129,11; 3. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nei casi diversi di quello di cui al punto 2. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02X00062;
Il comune di DRENA (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi a tutti gli immobili, presupposto di imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm., ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1. del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili; 3. di elevare, per l'anno 2002, ad Euro 129,00.= la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss. mm. ed ii. per l'imposta dovuta:
a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;
dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune;
dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale;
c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
(Omissis). 02X00063;
Il comune di DUGENTA (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 dell'aliquota I.C.I. di cui all'art. 6 decreto legislativo n. 505 citato, in misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili che vi sono soggetti con le agevolazioni di cui alla deliberazione consiliare 23 febbraio 2000, n. 11.
(Omissis). 02X00064;
Il comune di FABRIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, ai fini I.C.I. le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta, applicate per l'anno 2001:
A - aliquota ordinaria 7 per mille per le aree edificabili e le abitazioni non locate;
B - aliquota ridotta 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati non compresi nei punti "A", "C", "D", "E" (es. garage, magazzini, uffici, negozi, fabbricati industriali, abitazioni affittate, ecc.);
C - aliquota ridotta 4 per mille per le unita' immobiliari:
adibite ad "abitazione principale" del soggetto passivo (del gruppo catastale "A"), determinando la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. in Euro 103,29=;
concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza (del gruppo catastale "A"), senza alcuna detrazione d'imposta;
D - aliquota ridotta 4 per mille senza alcuna detrazione d'imposta, per i fabbricati ad uso di civile abitazione (categoria catastale "A"), concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone controllato (ai sensi dei commi 3 e 4 della legge n. 431/1998 e del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 marzo 1999), i cui contratti siano stipulati nell'ambito dell'accordo per il comune di Fabriano tra UPPI e SUNIA - SICET - UNIAT, depositato presso il comune di Fabriano il 17 febbraio 2000, protocollo n. 6279 del 17 febbraio 2000;
E - aliquota ridotta 4 per mille per la pertinenza, appartenente esclusivamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7, delle unita' immobiliari individuale alla precedente lettera C);
F - I contribuenti che hanno diritto alla detrazione di imposta di Euro 103,29 per l'abitazione principale, possono detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
(Omissis). 2. di apportare le seguenti modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con delibera consiliare n. 57 del 31 marzo 1999, cosi' come modificato ed integrato con delibere consiliari n. 172 del 30 novembre 1999, n. 13 del 3 marzo 2000 e n. 62 del 7 aprile 2001 e riportato nel testo integrato, in allegato al presente atto:
A) All'art. 2-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Dal 1 0 gennaio 2002 l'importo della detrazione per l'abitazione principale, da applicare con le modalita' di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e' elevato ad Euro 206,58 a favore dei contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:
siano titolari della sola abitazione principale piu' relativa pertinenza;
abbiano un reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2001 non superiore ad:
Euro 6.713,94 se riferito a nuclei familiari composti da una sola persona;
Euro 13.427,88 piu' Euro 774,69 per ogni figlio a carico, se riferito a nuclei familiari composti dai coniugi piu' figli a carico;
che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, con una rendita catastale rivalutata non superiore ad Euro 516,46, comprendendo in detto importo anche la rendita della pertinenza;
siano titolari, se persona che vive da sola, di almeno il 50% della proprieta' o del diritto di godimento dell'abitazione e della pertinenza;
siano titolari, se coniugati, del 100% della proprieta' o del diritto di godimento dell'abitazione e della pertinenza. All'art. 2-bis e' aggiunto il comma 6:
6. Il contribuente e' obbligato a denunciare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione li variazione I.C.I., il venir meno delle condizioni per l'applicazione della maggiore detrazione di cui al comma 3 e la relativa decorrenza. In difetto si provvede al recupero del tributo, delle sanzioni, degli interessi e sono applicabili le sanzioni previste dalla legge per l'omessa denuncia di variazione. C) All'art. 3 e' aggiunto il comma 3:
3. Il soggetto passivo d'imposta e' obbligato a denunciare entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'aliquota dotta prevista per l'abitazione principale e la relativa decorrenza. In difetto si provvede al recupero del tributo, della sanzione, degli interessi e sono applicabili le sanzioni previste dalla legge per l'omessa denuncia di variazione.
(Omissis). 02X00065;
Il comune di FAEDIS (provincia di Udine) ha adottato, il 6 febbraio 2002 e 3 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:
aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille;
aliquota ridotta: invariata al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o ad essa equiparata come previsto dal regolamento comunale vigente sull'I.C.I., loro pertinenze, o per anziani gia' residenti nel Comune ricoverati in casa di riposo, se tale unita' immobiliare e' tenuta a disposizione ed e' l'unica abitazione posseduta in Italia; 2. (omissis) 3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come riformulato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dall'imposta dovuta per l'abitazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, del soggetto passivo si detraggono, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare:
Euro 129,00 per le abitazioni situate nella zona stabilita con deliberazione giuntale n. 59 del 15 aprile 1998, ovvero site nelle frazioni di Canebola, compreso Borgo Clap e Pian delle Farcadizze, Valle, compresi Borgo Pedrosa e Borgo Costalunga, Canal di Grivo', limitatamente ai Borghi di Costapiana e Gradischiutta;
Euro 103,30 per le abitazioni situate nella restante parte del Comune.
(Omissis). 02X00066;
Il comune di FAI della PAGANELLA (provincia di Trento) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, (omissis), per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. 2. di fissare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale. 3. di fissare, (omissis), per l'anno 2002 la detrazione di Euro 113,60.= per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00067;
Il comune di FASANO (provincia di Brindisi) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 - del regolamento comunale I.C.I., con detrazione dell'imposta di L. 200.000; b) del 5,5 per mille per gli immobili accatastati e riportati sotto le categorie attuali C/1, C/3, D/1, D/2 e D/3; c) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli individuati sub lettere a) e b).
(Omissis). 02X00068;
Il comune di FERENTINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Vista la deliberazione della G.M. n. 41 del 2 febbraio 2001, con la quale veniva confermata per l'anno 2001, l'aliquota del 6 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 375.000, mentre per gli immobili distinti in catasto con la categoria D (opifici industriali) veniva determinato l'aliquota del 7 per mille;
(Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura dell'uno per mille per tutti gli immobili, esclusi quelli distinti in catasto con la categoria D (opifici industriali) per i quali resta fissata l'aliquota del 7 per mille; 2. di dare atto che per effetto dell'aumento disposto al precedente punto 1. l'aliquota dell'I.C.I., a decorrere dal 1 ggennaio 2002, e' fissata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili, ivi compreso quelli distinti in catasto con la cat. D (opifici industriali). 3. di modificare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 193,67 (L. 375.000) prevista per abitazione principale, apportando una riduzione di Euro 90,38 (L. 175.000) e per l'effetto, ai determinare e fissare, per l'anno 2002, la detrazione principale pari a Euro 103,29 (L. 200.000);
(Omissis). 02X00069;
Il comune di FIUMINATA (provincia di Macerata) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni I.C.I.:
5,5 per mille per gli immobili dei residenti adibiti ad abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri immobili;
in euro 116,20 la detrazione relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale;
in euro 118,79 la detrazione per soggetti passivi con particolari situazioni, come consente l'art. 15 della legge n. 537/1993:
Soggetto passivo avente a carico un portatore di handicap, risultante da certificazione rilasciata dalla U.S.L. ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e con situazione economica disagiata, precisando che e' tale un reddito famigliare inferiore a euro 8.263,31. La richiesta per la detrazione dovra' essere fatta dagli aventi diritto all'Ente prima della 1a scadenza del versamento I.C.I. e documentata con certificazione della (U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 e copia della denuncia dei redditi o certificazione sostitutiva.
(Omissis). 02X00070;
Il comune di FOBELLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2002 nella misura del 5 per mille,confermando l'aliquota in vigore per l'anno 2001; 2. di non avvalersi delle facolta' di cui:
al comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;
al comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in ordine alla fissazione di aliquote agevolate; 3. di confermare per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29 L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96; 4. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 decreto legislativo n. 504/92 come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/96; 5. di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02X00071;
Il comune di FRAGNETO l'ABATE (provincia di Benevento) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per la seconda abitazione; 2. di applicare la detrazione nella misura di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis). 02X00072;
Il comune di FRANCAVILLA di SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). riconferma imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 aliquota unica 6 per mille, detrazione unica L. 200.000.
(Omissis). 02X00073;
Il comune di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: aliquota unica da applicare 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distinazione; se l'unita' immobiliare ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 02X00074;
Il comune di GABIANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come segue:
aliquota unica 5 per mille;
detrazione abitazione principale di L. 200.000 (Euro 104,00)
(Omissis). 02X00075;
Il comune di GADONI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per l'anno 2002 e' confermata l'aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali e detrazioni di Euro 258,22, mentre l'aliquota per gli altri immobili e' rideterminata nel 5,2 per mille. 02X00076;
Il comune di GALLICANO nel LAZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 2002, le stesse aliquote dell'I.C.I. deliberate per l'esercizio 2001, come segue:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,9 per mille;
b) aliquota agevolata al 6 per mille per tutti gli immobili posseduti da persone fisiche, compresi i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale;
c) aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' commerciali, artigianali nell'ambito del centro storico, cosi' come perimetrato ai sensi di legge, purche' sussista in capo allo stesso soggetto la titolarita' dell'esercizio dell'impresa e la titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sull'immobile. 2. di proporre la conferma altresi' della detrazione per la prima abitazione attualmente in vigore in L. 200.000 Euro 103,29; dando atto che tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti a alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 02X00077;
Il comune di GALLUCCIO (provincia di Caserta) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare per l'anno 2002 le aliquote dei tributi cosi' come segue:
(Omissis).
c) I.C.I. 5 per mille;
d) addizionale comunale I.R.P.E.F. 4 per mille.
(Omissis). 02X00078;
Il comune di GARLATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Garlate, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale. di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili gravanti sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprieta' indivisa, quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri con la condizione che sia l'unica abitazione posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale; di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella detrazione dell'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione per l'abitazione principale 2. di stabilire nella misura di Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire l'elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 258,23 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare costituito solo da pensione sociale, oppure nucleo familiare con a carico soggetti disabili al 100% riconosciuti dagli Enti preposti e reddito complessivo non superiore a Euro 20.658,28; 4. di stabilire l'elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 5.164,57. Per usufruire delle detrazioni di cui ai punti 3. e 4. l'interessato fa domanda in carta semplice, corredata da copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, nello stesso termine di scadenza della dichiarazione di variazione I.C.I. 02X00079;
Il comune di GATTEO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per i motivi illustrati in premessa, per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione sul territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:
aliquota ridotta pari al 5,2 per mille: per le unita' destinate ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari ad essa equiparate per legge o disposizione regolamentare e relative pertinenze;
aliquota pari al sette per mille: per le unita' abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille: per tutti gli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta o maggiorata. 2. di approvare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per abitazione principale fino a Euro 104,00 (lire 201.372) da applicare secondo le disposizioni di legge nonche' le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 dell'art. 16 del gia' citato regolamento comunale; 3. di aumentare a Euro 205,00 (lire 396.935) per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 in relazione alle seguenti particolari situazioni di carattere sociale:
persone sole o nuclei familiari di due o piu' persone i cui componenti abbiano tutti un'eta' non inferiore a 65 anni in possesso, quale sola fonte di reddito, oltre all'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione, la pensione fino a Euro 6.714,00 (lire 13.000.039 mutue lorde se solo; la pensione fino a Euro 10.329 (lire 19.999.733) annue lorde se in coppia piu' Euro 826 (lire 1.599.359) per ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo. 4. ai fini della ulteriore detrazione di cui sopra per la situazione reddituale si fa riferimento al reddito percepito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. Si stabilisce altresi' che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione dovra', a norma di legge, presentare richiesta su apposito modulo predisposto dal comune entro il 30 giugno 2002 allegando alla richiesta una autocertificazione in cui si dichiarino che tutti i componenti del nucleo familiare sono in possesso dei requisiti. 02X00080;
Il comune di GENOVA ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6,2 per mille l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare per l'anno 2002 alla base imponibile, ai sensi delIart. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille:
a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Genova, da applicare all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione, come definite nel regolamento comunale;
b) in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Genova, da applicare alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53 legge 23 dicembre 1996 n. 662;
c) in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, entro il secondo grado, ed affini di primo grado, si applica sia l'aliquota del 5,8 per mille sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 13 del regolamento sull'imposta comunale per gli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio n. 166 del 21 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Al fine di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o consegnate presso la Direzione risorse finanziarie, Settore tributi, Ufficio I.C.I., apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario dovra' dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il secondo grado o ad un affine di primo, non minori. Il comodatario dovra' dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui e' stata stabilita in tale immobile la residenza. L'applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni.
L'applicazione delle agevolazioni e' in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione, si sono protratte per almeno quindici giorni.
Le agevolazioni sopra descritte non possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo a piu' di due immobili concessi in comodato; 3. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1-C3 - D (esclusa la categoria D5) - B direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell'esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; 4. di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 6,8 per mille relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), non utilizzate come abitazione principale; 5. di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 7 per mille relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), non locate (non occupate) da oltre un anno; 6. di stabilire un'aliquota pari al 9 per mille, relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 7. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 8. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 9. di stabilire un'aliquota pari al 4 per mille, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari di immobili localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti:
i lavori devono riguardare le unita' edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;
i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca tassata" in "acqua diretta", eliminazione serbatoi in amianto, sempreche' queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale);
la spesa della ristrutturazione, per unita' immobiliare deve essere di importo pari o superiore a Euro 1.032,91, documentabile con idonee fatture;
i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarita' dell'impianto; 10. di stabilire un'aliquota pari al 4,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
I soggetti che applicano tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, apposita comunicazione entro trenta giorni dalla registrazione del contratto; 11. di stabilire che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 12. di fissare in Euro 155,00 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 13. di stabilire in Euro 310,00 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, purche' titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidita' di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile.
I soggetti che usufruiscono di tale maggior detrazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti, previsti dal comma precedente, espressamente con apposita auto-certificazione da presentare al comune, a pena l'inammissibilita', entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'I.C.I. 2002; 14. di stabilire un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall'iscrizione della nuova attivita' alla Camera di Commercio di Genova.
Le nuove attivita' devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:
a) Terziario avanzato;
b) Industria ed artigianato;
c) Assistenza alla mobilita' veicolare;
d) Attivita' trasportistiche;
e) Impianti produttivi speciali;
Il soggetto passivo interessato all'agevolazione e' tenuto a presentare al comune, a pena l'inammissibilita', apposita certificazione attestante i requisiti, entro il 31 dicembre 2002.
(Omissis). 02X00081;
Il comune di GIANO dell'UMBRIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come approvate con atto consiliare del 29 febbraio 2000 n. 10 nelle seguenti misure:
a. aliquota fissa del 6 per mille per tutti gli immobili, con esclusione di quelli di cui al successivo punto b.
b. aliquota fissa del 7 per mille per gli alloggi non beati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis). 02X00082;
Il comune di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;
(Omissis). 02X00083;
Il comune di GIOIA del COLLE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). =====================================================================
Tipologia |Aliquota/1000 ===================================================================== Aliquota ordinaria | 6,5 ---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare adibita ad abitazione nella quale| il contribuente, che la possiede a titolo di | proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi | familiari dimora abitualmente, in conformita' alle | risultanze anagrafiche, relative pertinenze (concetto | di pertinenza riportato alla lettera A) dell'art. 20 | deI regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.| di cui alla deliberazione consiliare n. 78 del | 23 dicembre 1998). Sono equiparate all'abitazione | principale: a. le unita' immobiliari | appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' | indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci | assegnatari; b. gli alloggi regolarmente | assegnate dall'Istituto autonomo case popolari; |
c. le unita' immobiliari possedute a titolo di | proprieta' da anziani o disabili, che acquisiscono la | residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito| di ricovero permanente, a condizioni che non risultano| locate; d. le unita' immobiliari possedute a | titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini | italiani non residenti nel territorio dello Stato, a | condizione che non risultano locate; e. le | unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o | di usufrutto da un unico proprietario purche' | comunicante con l'abitazione principale, anche se | catastalmente distinte o appartenenti a categorie | diverse; f. le unita' immobiliari concesse in | uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale | diretta fino al secondo grado (genitori - figli - | nonni - nipoti - fratelli), a condizione che dette | unita' immobiliari siano classificate nel gruppo | catastale A) | 4,5 --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili, alloggi realizzati e non venduti: | 6,8 --------------------------------------------------------------------- Fabbricati inagibili, inabitabili o tauscenti art. 17 | e 18 del regolamento comunale per la disciplina | dell'I.C.I. (C.C. n. 78 del 23 dicembre 1998) |Ridotta al 50% 2. di confermare e riconoscere sulle unita' immobiliari di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) la detrazione d'imposta di lire 220.000.
(Omissis). 02X00084;
Il comune di GIUSVALLA (provincia di Savona) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; di prevedere, con decorrenza dall'anno 2002 che le aree edificabili siano soggette alla aliquota I.C.I. del 4 per mille; di prevedere, con decorrenza dall'anno 2002, che la detrazione per la prima casa passi da lire 200.000 a lire 250.000;
(Omissis). 02X00085;
Il comune di GLORENZA (GLURNS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, a norma dell'art. 8, terzo comma del d.leg. n. 504/1992 e succ. modd., anche per l'anno 2002 in Euro 180,00 la misura della detrazione per la abitazione principale nella applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, mentre viene confermata nel quattro per mille l'aliquota unitaria per detta imposta. 2. di confermare ovvero modificare anche per l'anno 2002 le ulteriori disposizioni regolamentari emanate con le precedenti deliberazioni consiliari quanto segue:
a) Agli effetti dell'applicazione della detrazione per la abitazione principale si considerano parti integranti le sue pertinenze allorquando questa e' asservita effettivamente e durevolmente al proprietario dell'abitazione o al titolare di diritto reale di godimento.
b) Non vengono sanzionati i versamenti effettuati nell'anno 2002 in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1o al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
c) Visto che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio, non si fa luogo a partire dall'anno 2002 ad accertamento del loro maggiore valore nei casi in cui l'imposta dovuta sia stata versata sulla base di valori non inferiori alle 155,00 Euro/mq per le aree entro le mura cittadine e 88,00 Euro/mq. per quelle situate all'infuori del cerchio cittadino.
(Omissis). 02X00086;
Il comune di GORGA (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta l.C.l. pari al 6 per mille; Dare atto che dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 02X00087;
Il comune di GRADOLI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2002 le stesse aliquote determinate per l'anno 2001 dell'imposta comunale sugli immobili e cioe':
a) abitazione principale - aliquota del 5,5 per mille - detrazione lire 200.000 pari a Euro 103,29;
b) tutti gli altri immobili - aliquota 6,5 per mille.
(Omissis). 02X00088;
Il comune di GREZZANA (provincia di Verona) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di determinare le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni per l'anno 2002 e precisamente.
l'aliquota in misura del 6,5 per mille per la determinazione dell'imposta per l'abitazione principale;
l'aliquota in misura deI 7 per mille per la determinazione dell'imposta per gli altri fabbricati;
la detrazione da applicare all'imposta per il possesso dell'abitazione principale in misura di lire 200.000;
una ulteriore detrazione da applicare all'imposta per il possesso dell'abitazione principale in misura di lire 150.000 per i titolari di pensione sociale, senza altri redditi, ad eccezione di quelli derivanti dalle case di abitazione principale
per importi inferiori a lire 20.000 nessun versamento o rimborso viene previsto;
(Omissis). 02X00089;
Il comune di GUALDO CATTANEO (provincia di Perugia) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota per l'abitazione principale: 5,5 per mille;
aliquota per gli immobili oggetto di recupero di cui al comma 5, art. 1 della legge 29 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille;
riconoscimento della qualifica di abitazione principale alle U.I. di proprieta' di anziani o disabili, non locate, anche se questi acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente.
detrazione annua per abitazione principale Euro 129,11
(Omissis). 02X00090;
Il comune di GUARDIA LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire che per l'anno 2002 sono confermate:
1)
f) le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi locati con contratto registrato, a soggetti che Ii utilizzano come abitazione principale;
2) di confermare, inoltre, la detrazione I.C.I. di L. 200.000 prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00091;
Il comune di IRMA (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo, nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 - comma 3 - del decreto legislativo n. 504/1992. come modificato dall'art. 3 comma 55 - della legge n. 662/1996.
(Omissis). 02X00092;
Il comune di ISOLABELLA (provincia di Torino) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica del 5 per mille sull'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00093;
Il comune di IONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
abitazione principale 6 per mille;
per tutti gli altri casi aliquota unica del 6,5 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del sua ammontare, di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;.
(Omissis). 02X00094;
Il comune di LACES (Latsch) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
II comune di Laces (provincia di Bolzano) ha adottato il 28 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione di aliquota e di detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno di imposta 2002
(Omissis). 1. con l'effetto per l'anno 2002 viene fissata la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:
a) 4 per mille per tutte le unita' immobiliari (come abitazioni, aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili non esenti dall'imposta ecc.);
2. con l'effetto per l'anno 2002 viene fissata la seguente detrazione d'imposta per le unita' immobili direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per gli appartamenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata siti nel comune di Laces: Euro 440,00 (L. 851.960)
(Omissis). 02X00095;
Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 17 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti i soggetti passivi;
b) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 136,861 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente nonche' le altre tipologie eventualmente previste dal regolamento I.C.I. vigente alla data del 1 gennaio 2001;
c) la detrazione prima casa e' elevata sino a concorrenza del suo ammontare per un importo possibile di ulteriori Euro 121,367 per cui la concorrenza massima dell'ipotesi b) e c) del presente deliberato sia comunque di massime Euro 258,228 cosi' come previsto dal regolamento I.C.I. vigente, per quelle famiglie con presenza di disabili e con reddito, compresi i redditi con ritenuta alla fonte, dei componenti il nucleo familiare convivente non superiore a L. 41.549.625 ovvero Euro 21.458,59 per l'anno 2000; 2. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di c.c. n. 16 del 26 marzo 1999.
(Omissis). 02X00096;
Il comune di LAURIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 che le aliquote I.C.I. sono state fissate nelle misure seguenti:
5,5 per mille per le abitazione principali;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale corrisponde al minimo di legge pari a L. 200.000.
(Omissis). 02X00097;
Il comune di LAVENA PONTE TRESA (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,65 per mille per la prima casa e del 5,5 per mille per la seconda casa, e la detrazione per la prima casa in Euro 103,30, vale a dire nella misura prevista dall'art. , comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, cosi' come successivamente modificato ed integrato.
(Omissis). 02X00098;
Il comune di LETTOMANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 4,8 per mille; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00099;
Il comune di LOMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
a) 5 per mille per le prime case e loro pertinenze;
b) 6 per mille per altri fabbricati e terreni;
c) 7 per mille per gli immobili sfitti. Agevolazioni
Ulteriore detrazione di L. 100.000 oltre le prime L. 200.000 per i nuclei familiari il cui reddito complessivo riferito al periodo di imposta precedente non superi L. 10.000.000 per ogni componente.
(Omissis). 02X00100;
Il comune di LONIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate in conformita' all'art. 4 del decreto legge 437/1996 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 7 del Regolamento comunale sopracitato per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dal successivo punto b), nella misura del 6 per mille;
b) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di:
persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
persone fisiche soggetti passivi che hanno concesso abitazioni in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1oº grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
(Omissis). 1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445 dei 28 dicembre 2000, art. 47. 2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilita' o di inabitabilita'. 3. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione deve essere suddivisa, in caso di piu' contraenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Nel caso in cui la detrazione superi l'importo dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la differenza puo' essere computata nel calcolo dell'imposta per le pertinenze dell'abitazione principale. 4. I nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni hanno diritto ad una ulteriore detrazione cosi' suddivisa purche' in possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze:
tre figli a carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a carico: Euro 51,646
quattro figli a carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a carico: Euro 103,291
cinque figli (e oltre) a carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a carico: Euro 154,937 Per godere di tali benefici i contribuenti' devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 entro il 30 giugno dell'anno di competenza. Ogni variazione delle sopraindicate condizioni comporta l'obbligo da parte del contribuente di presentare altra dichiarazione in base alla mutata situazione familiare. 5. Ai nuclei familiari, con almeno un soggetto portatore di handicap e con invalidita' permanente pari al 100% e/o soggetti con invalidita' pari al 100% riconosciuti come tali dalla competente autorita' secondo la legge 104/1992, viene riconosciuta una ulteriore detrazione di Euro 103,291. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 entro il 30 giugno dell'anno di competenza. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
La detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta entro il 1o grado, spetta in parti uguali ai soli soggetti passivi che sono in rapporto di parentela fino al 1o grado con l'utilizzatore, non soggetto passivo, in via principale, dell'abitazione. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, cosi' come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purche' siano parenti fino al 1o grado dell'occupante l'abitazione. 7. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unita' immobiliare ad abitazione principale. 8. Per godere della detrazione di cui al comma 6, 2o capoverso e di conseguenza anche dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo interessato deve presentare contestualmente alla dichiarazione di variazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 deI d.P.R. 445/2000 attestante gli immobili che hanno variato le caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito, e i soggetti interessati. 9. Le detrazioni di cui ai commi precedenti possono essere cumulate fino a raggiungere il limite massimo di Euro 258,228 ai sensi dell'art. 8 comma 3, del d.lgs. n. 504/1992. 02X00101;
Il comune di LORSICA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nonche' nella misura prevista dalla normativa vigente, convertita, (omissis), in Euro 103,30 la detrazione per la prima casa.
(Omissis). 02X00102;
Il comune di MACERATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ritenuto di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo:
ordinaria aliquota: 6,5 per mille;
abitazione principale: aliquota 5,5 per mille; dando atto che la scelta delle diverse aliquote tiene conto delle indicazioni contenute nella legge, nonche' della diversa situazione di chi possiede la sola casa di abitazione, rispetto a chi non ha altri immobili.
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille.
(Omissis). 02X00103;
Il comune di MAGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, aliquota: 5,5 per mille;
b) unita' immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a Euro 15.500 daIl'I.A.C.P., aliquota: 5 per mille;
c) unita' immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioe' contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota: 5 per mille;
d) prima abitazione di proprieta' di nuclei familiari dei quali facciano parte portatori di handicap, inabili a qualsiasi lavoro proficuo: aliquota 5 per mille. L'agevolazione e' concessa a condizione che entro il 30 giugno dell'anno cui l'imposta si riferisce sia presentata all'Ufficio tributi del comune apposita dichiarazione, su moduli predisposti;
e) riconoscere una ulteriore detrazione nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, pari a Euro 61,97 da aggiungersi alla detrazione di Euro 113,62, queset'ultima gia' prevista e deliberata con atto di C.C. n. 17 del 28 febbraio 1997 perle abitazioni principali, ai soggetti passivi di imposta titolari di pensione che:
e1) siano proprietari o titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso garage o posto macchina e/o oltre pertinenze annesse all'abitazione quale unico diritto reale del contribuente al primo di gennaio 2002. Nel caso di abitazione utilizzata con diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcun altra proprieta' immiobiliare;
e2) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002;
e3) siano in possesso al 1o gennaio 2002 di redditi da pensione che nel 2001 siano di importo entro:
Euro 6.714,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;
Euro 10.330,14 per nuclei familiari composti dal contribuente pensionato con coniuge a carico.
Il contribuente pensionato non deve avere altri redditi oltre l'abitazione principale. Inoltre, non si fa luogo alla ulteriore detrazione se del nucleo familiare fanno parte altri componenti che siano titolari di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti unicamente da fabbricati. L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non e' ammessa per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che abbiano l'abitazione principale classificata in A1 - A7 - A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in villa o castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
f) approvare i seguenti criteri applicativi ai fini della ulteriore detrazione di cui alla precedente lettera e):
f1) il contribuente deve presentare la domanda per ottenere l'aumento della detrazione entro il 30 giugno 2002. Nella domanda l'interessato deve indicare:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codisce fiscale;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a Euro 175,59;
f2) alla domanda, che dovra' essere presentata all'ufficio tributi del comune di Maglie entro il 30 giugno 2002, va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'ultima dichiarazione I.C.I... Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, l'interessato dovra' presentare apposita autocertificazione. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele si procedera' a norma di legge.
g) di confermare in Euro 113,62 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 come sostituiti dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
h) di confermare le particolari agevolazioni contenute nel regolamento appronto con consiliare n. 55 del 26 ottobre 1998 e successive modificazioni;.
(Omissis). 02X00104;
Il comune di MAIOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02X00105;
Il comune di MARCIANISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. applicare alle unita' immobiliari possedute dal soggetto passivo a titolo di abitazione principale l'aliquota nella misura del 5,5 per mille; 2. applicare a tutti gli altri immobili posseduti dal soggetto passivo diversi dall'abitazione principale l'aliquota nella misura del 6,5 per mille; 3. applicare la detrazione di Euro 124,00 all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00106;
Il comune di MARCIANO della CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare (omissis) con riferimento all'anno 2002, le aliquote d'imposta gia' vigenti per l'anno 2001, nella misura 5,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.
(Omissis). 02X00107;
Il comune di MARIGLIANELLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 1o marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare in questo comune per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota agevolata: 5,5 per mille, prima abitazione;
aliquota agevolata: terreni;
aliquota agevolata: fabbricati ad uso diverso nell'abitazione;
aliquota agevolata: aree fabbricabili; sulla prima abitazione la detrazione di Euro 103,30, con la seguente agevolazione:
da Euro 103,30 a Euro 154,94 nei seguenti casi:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 12.911,43, piu' Euro 826,34 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 12.911,43 piu' Euro 826,34 per ogni persona a carico;
e) famiglie numerose con nucleo familiare composta da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2002, con reddito familiare, riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 7.230,40 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratore dipendente e non superiore a Euro 5.681,03 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratori autonomi;
d) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEE di Euro 12.911,43 piu' Euro 826.34 per ogni persona a carico;
e) lavoratori in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di Euro 12.911,43 piu' Euro 826,34 per ogni persona a canto. L'agevolazione di cui sopra viene concessa a condizioni che nessun familiare dimorante nell'appartamento possiede al 1o gennaio 2002 altre proprieta' immobiliari (fabbricati e terreni) oltre quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione.
(Omissis). 02X00108;
Il comune di MARONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel modo seguente:
7 per mille aliquota ordinaria;
6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze. 2. di determinare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze.
(Omissis). 02X00109;
Il comune di MASSA DI SOMMA (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 5,5 per mille per la prima casa; 6,5 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 02X00110;
Il comune di MELARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,29; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione delle voci sottoriportate;
aliquota pari al 7 per mille a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;
aliquota ridotta, pari al 4 per mille a tutti i soggetti passivi, appartenenti a nuclei familiari che abbiano contratto matrimonio nell'anno corrente;
aliquota ridotta, pari al 4 per mille per le nuove imprese che si insediano nel territorio del comune di Melara nell'anno 2001, specificando che l'agevolazione avra durata di tre anni e si applichera' sui fabbricati nuovi o ristrutturati attinenti l'attivita' produttiva e che la condizione per ottenere tale aliquota e' che si tratti di nuova azienda.
(Omissis). 02X00111;
Il comune di MEL (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota applicata e' quella minima del 4 per mille.
(Omissis). 02X00112;
Il comune di MELISSA (provincia di Crotone) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille; 2) di stabilire la misura della detrazione da applicarsi alla predetta imposta per l'abitazione principale in L. 220.000 relativamente all'anno 2002;
(Omissis). 02X00113;
Il comune di MERONE (provincia di Como) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e la detrazione come segue;
4,9 per mille e detrazione di Euro 155,00 annue per l'abitazione principale;
5,2 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili.
(Omissis). 02X00114;
Il comune di MESOLA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 26 marzo - 17 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' fissata in Euro 108,46.
(Omissis). 02X00115;
Il comune di MEZZANE di SOTTO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2001: =====================================================================
Descrizione dei cespiti e delle detrazioni |Aliquote e detrazioni ===================================================================== unita' immobiliari non adibite ad abitazione | principale, classificati nel gruppo catastale | "A" | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- per tutte le altre categorie di immobili | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- detrazione per l'anita' immobiliare adibita ad | abitazione principale del soggetto passivo | (fruibile comunque fino a concorrenza | dell'imposta) | Euro 104,00
(Omissis). 02X00116;
Il comune di MEZZOMERICO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota aree edificabili 7 per mille. Riduzioni ed agevolazioni: abitazione principale 5 per mille, detrazione Euro 129,11.
(Omissis). 02X00117;
Il comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote:
5 per mille per i residenti e 6 per mille per i non residenti, fatta salva l'applicazione delle agevolazioni sotto elencate:
(Omissis); 1. esenzione totale fino a 3 anni, a favore dei proprietari di terreni, fabbricati o porzioni di essi (incluse le pertinenze) situati in centro storico o in aree produttive (come individuate dal piano regolatore comunale), che decidano di insediarvi (direttamente o attraverso contratto regolarmente registrato di cessione a terzi in locazione o comodato, da presentare in copia al comune insieme alla denuncia di variazione I.C.I.) un'attivita' commerciale o artigianale tale esenzione e', di norma, limitata ai soli locali e pertinenze o porzioni di terreno effettivamente adibiti ad attivita' produttiva, ma puo' estendersi all'intero fabbricato o terreno, se, dal contratto di locazione o comodato, risulti che il fabbricato ceduto o da edificare verra' adibito anche ad uso abitazione del conduttore; 2. esenzione totale, a favore dei proprietari di aree fabbricabili che siano, comunque, utilizzate per l'attivita' agricola, purche':
a) il proprietario sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo il cui reddito derivante dall'attivita' agricola superi il 50% del reddito complessivo imponibile;
b) l'area fabbricabile sia ceduta in affitto a coltivatore diretto o imprenditore agricolo (in tal caso occorre presentare in comune apposita denuncia di variazione I.C.I. allegando copia del contratto d'affitto regolarmente registrato); 3. esenzione totale, a favore dei proprietari di fabbricati e pertinenze adibiti ad abitazione principale e/o all'esercizio di attivita' agricole, purche' il proprietario sia:
a) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale in attivita';
b) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale in pensione, ma che continua a versare volontariamente i contributi di legge;
c) persona fisica o giuridica proprietaria di almeno 20.000 mq. (2 ettari) di terreno sul territorio del comune, che eserciti effettivamente l'attivita' agricola e sia titolare di partita I.V.A. agricola; 4. riduzione al 50%, a favore dei proprietari di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; 5. applicabilita' della detrazione di Euro 103,30, a favore dei proprietari di fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado (es. nonno a nipote, figlio a genitore e viceversa), purche' il familiare sia residente nel comune ed abbia scheda anagrafica autonoma rispetto al proprietario; 6. applicabilita' dell'aliquota agevolata (5 per mille), a favore dei proprietari non residenti di fabbricati concessi in locazione o comodato (con contratto regolarmente registrato, da presentare al comune insieme alla denuncia di variazione I.C.I.) a soggetti che vi stabiliscano la propria residenza.
i teneni agricoli ricadenti in area montana (tutto il territorio comunale) sono esenti dal pagamento dell'I.C.I., ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
la detrazione di Euro 103,30 e' appilcabile a tutte le pertinenze ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione principale, fino alla concorrenza della detrazione stessa;
il fabbricato in proprieta' o usufrutto di persona anziana o disabile che abbia trasferito, in modo permanente, la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario, e' assimilato all'abitazione principale con conseguente applicazione delle agevolazioni previste, purche' l'immobile non risulti locato;
il fabbricato di proprieta' di enti pubblici Stato, regioni, province, comuni, comunita' montane, A.S.L., ecc. o consorzi fra tall enti sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997;
gli immobili utilizzati a qualsiasi titolo da enti non commerciali (associazioni senza scopo di lucro, comitati, ecc.) si considerano esenti dal pagamento dell'I.C.I., ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 446/1997.
(Omissis). 02X00118;
Il comune di MONGUZZO (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle seguenti misure:
a) aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale comprese le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile pai al 4 per mille;
b) aliquota I.C.I. relativa ad altri fabbricati ed aree fabbricabili: pari al 7 per mille;
c) di fissare la detrazione per l'abilitazione principale, per l'anno 2002, nella misura di Euro 104,00.
(Omissis). 02X00119;
Il comune di MONSAMPIETRO MORICO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per l'anno 2002, di confermare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, con la detrazione per la prima abitazione di Euro 103,29, e per tutti gli altri cespiti.
(Omissis). 02X00120;
Il comune di MONSALPOLO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare l'aiquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.
(Omissis). 02X00121;
Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare ed approvare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per ogni altro immobile. evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103.29 pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica rilevare che ai sensi dell'art 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonche' i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.
(Omissis). 02X00122;
Il comune di MONTE SAN BIAGIO (provincia di Latina) ha adottato, il 22 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a. di confermare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'impposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Aliquota del 6 per mille:
1. abitazione principale (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, e suoi familiari vi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente);
2. abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta di I grado al coniuge ancorche' separato o divorziato ed agli affini entro il I grado, (il soggetto passivo deve far pervenire al comune entro il 31 dicembre c.a. apposita comunicazione);
3. unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani, disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata, viene considerata abitazione principale;
4. unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a priprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari viene considerata abitazione principale, purche' sussista per i soci stessi la condizione della identita' di dimora abituale a residenza anagrafica;
5. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;
6. unita' immobiliari censite nel catasto urbano classificate in gruppo A/10 - gruppo B (tutte) - gruppo C (tutte) - gruppo D (tutte) - gruppo E (tutte);
7. pertinenze;
8. unita' immobiliare posseduto a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. Aliquota del 7 per mille:
altri immobili non compresi nelle precedenti categorie;
(Omissis). 02X00123;
Il comune di MONTE SAN MARTINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 22 febbario 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I), nella misura unica del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili, con detrazione per unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, pari a Euro 103,29 (L. 200.000); 2. di stabilire l'aliquota, denominata "addizionale" da applicare all'I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali, con decorrenza 1 gennaio 2002.
(Omissis). 02X00124;
Il comune di MONTEBELLO IONICO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di rideterminare le aliquote da applicare per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
a) 5 per mille per unita' immobiliari utilizzate quale abitazione principale del proprietario;
b) 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a figli e/o genitori del proprietario;
c) 5 per mille per le aree fabbricabili;
d) 6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
e) 4 per mille per le abitazioni non locate di disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari; Detrazione per l'abitazione principale del proprietario Euro 110,00.
(Omissis). 02X00125;
Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nella misura del:
5 per mille per guanto riguarda la prima casa e le relative pertinenze;
6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed i terreni edificabili; detrazione d'imposta per la prima casa, unica per tutti, di Euro 103,29.
(Omissis). 02X00126;
Il comune di MONTEGROSSO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., che sara' applicata da questo comune, nella misura unica del 4.8 per mille e la detrazione per la prima casa di Euro 130,00.
(Omissis). 02X00127;
Il comune di MORTERONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura dei 7 per mille; di determinare, in base all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali; di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 02X00128;
Il comune di MONTEROSSO GRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 6 per mille per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, dando atto che l'aliquota e' unica e la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29.
(Omissis). 02X00129;
Il comune di MONTESANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa, a meno che la stessa non venga data in locazione, nel qual caso si applica l'aliquota del 4,5 per mille, in conformita' dell'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis). 02X00130;
Il comune di MONTESCUDO (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote per mille (2002) =====================================================================
1 | 2 | 3 ---------------------------------------------------------------------
1 | Abitazione principale | 6 ---------------------------------------------------------------------
|Pertinenze della 1a casa (garage, box,|
2 | cantine) | 6 ---------------------------------------------------------------------
| Altri fabbricati diversi dalle |
3 | pertinenze 1a casa | 7 ---------------------------------------------------------------------
4 | Terreni edificabili | 7 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
| Tipologia degli | | |
|immobili Nonche' | | |
| categorie di | | |
| soggetti in | | Detrazione | Detrazione
| situazione di | | d'imposta (in | d'imposta (in
| particolare | | ragione annua) | ragione annua)
| disagio | Riduzione | Valori espressi | Valori espressi N.D.|economico-sociale|d'imposta %| in lire | in euro =====================================================================
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Detrazione prima | | |
|casa e sue | | |
1. |pertinenze | ---- | 200.000 | 103,29 ---------------------------------------------------------------------
|Detrazione per | | |
|pensionati di | | |
|eta' superiore a | | |
|65 anni (compiuti| | |
|nel 2002) con | | |
|reddito annuo | | |
|lordo di Euro | | |
|7.250,00 se | | |
|singolo e Euro | | |
|14.500,00 se in | | |
|coppia purche' | | |
|proprietari | | |
|ovvero titolari | | |
|diritto di | | |
|usufrutto di una | | |
|sola unita' | | |
|immobiliare | | |
|appartenente alla| | |
|cat. "A" | | |
|direttamente | | |
|adibita ad | | |
|abitazione | | |
|principale e con | | |
|le eventuali | | |
2. |pertinenze. | ---- | 300.000 | 154,94
(Omissis). 02X00131;
 
Il comune di MONTEVAGO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Riconferma aliquota I.C.I., per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 02X00132;
Il comune di MONTOTTONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). "per l'anno 2002, di confermare l'aliquota I.C.I. applicata per l'anno precedente e pertanto:
a) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, con la detrazione per la prima abitazione di euro 103,29;
b) aliquota del 6 per mille per tutti i restanti cespiti;"
(Omissis). 02X00133;
Il comune di MOSCAZZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 02X00134;
Il comune di NAPOLI ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2002:
a) Aliquota ordinaria del 7 per mille;
b) Aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
c) Aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locate;
d) Aliquota del 5,5 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'accordo territoriale per la citta' di Napoli sottoscritto, in data 22 luglio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 no 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 no 67 e depositato presso il comune di Napoli;
e) Aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;
f) Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. elevare a Euro 154,94, la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 3, della legge 23 dicembre 1996 no 662, spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; 3. considerare, in virtu' del comma 56, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5,5 per mille, nonche' la detrazione di Euro 154,94 di cui al punto 2. del dispositivo; 4. subordinare il riconoscimento dell'aliquota e della detrazione di cui al punto 3. del dispositivo alla presentazione, al dipartimento tributi (servizio I.C.I.), entro l'anno di imposta, di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 5. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille, di cui alla precedente lettera c), alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento tributi - servizio I.C.I.), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta occupata in virtu' di contratto di locazione (semplice), nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione; 6. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 5,5 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento tributi - servizio I.C.I.), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtu' di contratto di locazione conforme all'accordo territoriale per la citta' di Napoli sottoscritto in data 22 luglio 1999 e depositato presso il comune di Napoli, nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione; 7. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille, di cui alla lettera e), prevista per le abitazioni non locate, alla presentazione di apposita dichiarazione nei termini e con le modalita' di cui al punto 5. attestante che, nei due anni precedenti quello d'imposta, l'immobile era adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero concesso in locazione; 8. precisare che, qualora il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione delle aliquote di cui ai punti c), d) e e) sia gia' stato dichiarato, ai fini dell'l.C.l. dovuta per gli anni d'imposta precedenti, e non si siano verificate modificazioni comportanti una diversa determinazione dell'aliquota d'imposta, la dichiarazione di cui ai punti 5., 6. e 7. del deliberato non e' dovuta, continuando a far fede quella gia' presentata per il precedente anno d'imposta;
(Omissis). 02X00135;
Il comune di NERVIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
abitazione principale e prime pertinenze, 4,4 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale, 6 per mille;
detrazione abitazione principale, Euro 103,29;
(Omissis). 02X00136;
Il comune di NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 gennaio, il 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. La determinazione, per l'anno 2002, delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: Aliquota 5,5 per mille per:
L'abitazione principale, incluse le pertinenze: Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina anche se distintamente iscritta in catasto, purche' utilizzate dal titolare dell'unita' immobiliare o dai suoi conviventi. (L'agevolazione e' attribuita ad un solo box o posto auto per unita' immobiliare);
Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, purche' gli occupanti abbiano stabilito la propria residenza nell'immobile (occorre presentare istanza entro il saldo);
L'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Aliquota 7 per mille per:
gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nelle casistiche precedenti Aliquota 9 per mille per:
gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni. Aliquota 2 per mille per:
le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3, utilizzate dal locatario come abitazione principale. (Occorre presentare istanza entro il saldo). 2. di stabilire che per poter usufruire delle aliquote ridotte previste per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e per le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, gli interessati dovranno presentare entro la scadenza del saldo apposita istanza; 3. di proporre al consiglio comunale di determinare, per l'anno 2002, in euro 113,62 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 504/1992; 4. di determinare al dirigente del servizio finanziario e al responsabile dell'ufficio tributi o pertinenti atti gestionali;
(Omissis). 1. di stabilire in Euro 113,621 (L. 220.000) per l'anno 2002, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzia territoriali per la casa (A.T.C.) e dal Consorzio intercomunale torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C.; 2. di stabilire, che hanno diritto alla detrazione di Euro 180,76 (L. 350.000) per la prima casa i soggetti che per l'anno 2002 rientrino nei sottoelencati limiti di reddito lordo (imponibile I.R.P.E.F.) e che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili: =====================================================================
| | Reddito annuo | Reddito annuo
Componenti |Parametro scala |lordo del nucleo |lordo del nucleo nucleo familiare| di equivalenza | familiare 2001 | familiare 2001 =====================================================================
1 | 1,00 | L. 10.634.000 | Euro 5.492,003 ---------------------------------------------------------------------
2 | 1,57 | L. 16.695.380 | Euro 8.622,444 ---------------------------------------------------------------------
3 | 2,04 | L. 21.693.360 | Euro 11.206,685 ---------------------------------------------------------------------
4 | 2,46 | L. 26.159.640 | Euro 13.510,327 ---------------------------------------------------------------------
5 | 2,85 | L. 30.306.900 | Euro 15.652,208 ---------------------------------------------------------------------
6 | 3,20 | L. 34.028.800 | Euro 17.574,409 ---------------------------------------------------------------------
7 | 3,55 | L. 37.750.700 | Euro 19.496,609
Per ogni ulteriore familiare a carico, si applica una maggiorazione al parametro della scala di equivalenza pari a 0,35. 3. Di stabilire che per poter usufruire dell'agevolazione indicata al punto 2) gli interessati dovranno produrre entro la scadenza del saldo apposita istanza; 4. Di dare atto che per i soggetti non compresi nei limiti di reddito indicati nel punto 2) continua a trovare applicazione la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 113,621; 5. Di applicare per l'anno 2002 le aliquote d'imposta determinate con deliberazione di giunta comunale n. 9 del 18 gennaio 2002;
(Omissis). 02X00137;
Il comune di NOCERA SUPERIORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare, (Omissis), nella misura del 6 per mille, l'aliquota ordinaria sull'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 adibiti ad abitazione principale e aumentare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da Euro 103,29 a Euro 154,94 e aumentare inoltre l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili dal 6 per mille al 7 per mille;
(Omissis). 02X00138;
Il comune di NOTARESCO (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di confermare, per l'anno 2002, per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive disposizioni di legge quanto segue:
a) l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi;
b) la detrazione dell'imposta di Euro 154,94 (L. 300.000) per le abitazioni principali;
(Omissis). 02X00139;
Il comune di NOVALEDO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi alla base imponibile nella misura del 4,5 per mille per tutte le abitazioni principali e del 5 per mille per le aree edificabili e per gli altri fabbricati; 2. di dare atto che dall'imposto dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;
(Omissis). 02X00140;
Il comune di NUORO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' stabilite:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota abitazione principale: 4 per mille;
aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997: 3 per mille.
(Omissis). 02X00141;
Il comune di NURECI (provincia di Oristano) ha adottato il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 4 per mille e la detrazione nella misura unica di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02X00142;
Il comune di OLDENICO (provincia di Vercelli) ha adottato il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura: aliquota unica del 6 per mille.
(Omissis). 02X00143;
Il comune di OROSEI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno d'imposta 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille abitazione principale e sue pertinenze;
6 per mille tutte le altre tipologie di immobili. 2. di stabilire che per l'anno d'imposta 2002 la detrazione d'imposta prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' fissata in Euro 130,00 (L. 251.715).
(Omissis). 02X00144;
Il comune di OSPITALE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille; 2. di elevare a Euro 180,00 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02X00145;
Il comune di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 e 7 per mille, e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
(Omissis). 02X00146;
Il comune di OSTRA VETERE (provincia di Ancora) ha adottato il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota del 5,3 per mille (aliquota ordinaria) limitatamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, mentre per le altre unita' immobiliari e terreni edificabili l'aliquota stabilita e' del 6,5 per mille; di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 129,11 per l'anno 2002 allorche' ricorra una delle seguenti condizioni:
persone sole ultrasessantacinquenni con reddito lordo pari o inferiore a Euro 7.230,40;
coppie ultrasessantacinquenni con reddito complessivo lordo pari o inferiore a Euro 11.362,05.
(Omissis). 02X00147;
Il comune di OTTAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, comprese le pertinenze di cui all'art. 818 codice civile a servizio delle stesse anche se accatastate distintamente, aliquota 6 per mille, detrazione Euro 258,228; 2. unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai genitori e ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, aliquota 6 per mille, detrazione Euro 258,228 (cinquecentomila); 3. unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, aliquota 6 per mille; 4. fabbricati categoria "C" e "D", aliquota 6,5 per mille; 5. restanti immobili, aliquota 7 per mille.
(Omissis). 02X00148;
Il comune di PAGLIETA (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 504.
(Omissis). 02X00149;
Il comune di PAGNONA (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille e di mantenere la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in Euro 103,29 (L. 200.000), rapportate al periodo dell'anno in cui si potrae tale destinazione.
(Omissis). 02X00150;
Il comune di PALENA (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura dei 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale, confermando l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02X00151;
Il comune di PALIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'l.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002 come segue:
aliquota da applicare per tutti gli immobili 5,75 per mille fatta eccezione per le unita' immobiliari possedute come seconda casa per le quali l'aliquota stabilita e' del 7 per mille. 2. la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,30, aumentabili ad Euro 154,94 ai contribuenti compresi nelle seguenti categorie:
capo famiglia non in mobilita', iscritti nelle liste di collocamento al 1 0 gennaio dell'anno in corso, da almeno due anni, il cui nucleo familiare non abbia alcun reddito;
aventi, nel proprio nucleo familiare, persona convivente con grado di invalidita' non inferiore al 75 per cento. La detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' applicata anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primoo grado ovvero in linea collaterale entro il secondo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica.
(Omissis). 02X00152;
Il comune di PALMIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: =====================================================================
N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTE 2002 =====================================================================
1 | Tutti gli immobli | 6 per mille 2. di determinare per 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in Euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
| TIPOLOGIA DEGLI | |
| IMMOBILI Nonche' | |
|categorie di soggetti| |
| in situazione di | | DETRAZIONE D'IMPOSTA
| particolare disagio | | (Euro in ragione N.D.| economico-sociale |RIDUZIONE D'IMPOSTA| annua) =====================================================================
1 | Prima abitazione | - | 103,2913
(Omissis). 02X00153;
Il comune di PANDINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota da applicare sul valore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) per l'anno 2002 in misura del 5 per mille; 2. di determinare per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al precedente punto a), dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati l'aliquota per l'anno 2002 in misura del 6 per mille; 3. di stabilire l'importo di Euro 103,29 quale detrazione da applicare ad unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento - dimora abitualmente; 4. di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02X00154;
Il comune di PATERNO' (provincia di Potenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di aumentare determinando a decorrere dal 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille per la totalita' degli immobili; di confermare in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00155;
Il comune di PELLIO INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 1oo febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge 662/1996, l'aliquota l.C.l. per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille; di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in Euro 150,00.
(Omissis). 02X00156;
Il comune di PEREGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 1o febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille; 3. di confermare quale detrazione sull'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo l'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02X00157;
Il comune di PESSINETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 1o dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille, nonche' di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 118,00.
(Omissis). 02X00158;
Il comune di PIANIGA (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 dicembre 2001 - 31 gennaio 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.l.:
5 per mille per le prime case e relative pertinenze;
7 per mille per le seconde case e relative pertinenze con esclusione di quelle concesse in comodato gratuito per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille;
5,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di approvare la detrazione minima prevista per la prima casa in Euro 108,00 ed inoltre la detrazione di Euro 252,00 per particolari situazioni economiche.
(Omissis); 2) di stabilire, ad integrazione della citata deliberazione 107/2001, che la detrazione di Euro 252,00 prevista per particolari situazioni economiche e' da considerarsi applicabile specificamente per soggetti passivi o componenti il nucleo familiare:
invalidi civili - con almeno il 75% di invalidita';
invalidi di lavoro - con il 100% di invalidita'.
(Omissis). 02X00159;
Il comune di PIEA (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare e confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota per l'abitazione principale 6 per mille;
detrazione per l'abitazione principale nella misura di legge (L. 200.000, ora Euro 103,29);
aliquota per gli immobili locati, con contratto registrato e adibiti dal locatario ad abitazione principale 6 per mille.
(Omissis). 02X00160;
Il comune di PIEDIMONTE ETNEO (provincia di Catania) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, le sottoindicate norme per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto 1o gennaio 2002. a) aliquota agevolata in favore di proprietari che seguono interventi volti:
al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;
al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;
all'utilizzo di autotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; b) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nella precedente classificazione: 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92 compreso quanto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, sino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 02X00161;
Il comune di PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I) di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, gia' previste per l'anno 2001.
1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;
3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;
5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; II) di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. III) di determinare che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allego idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come modificata dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare lo data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV) di determinare che sull'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorita', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; V) di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02X00162;
Il comune di PIGNA (provincia di Imperia) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, al 5 per mille senza applicare ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.
(Omissis). 02X00163;
Il comune di PIGNONE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 2002, (Omissis) le seguenti aliquote I.C.I.:
6,5 per mille per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale propria;
6,5 per mille per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado o collaterale fino al secondo grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza e che la persona che ha in uso gratuito l'appartamento o altro componente del relativo nucleo familiare non possegga altra abitazione nel territorio nazionale. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve presentare domanda all'ufficio tributi del comune.
6,5 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' produttive.
7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di confermare in Euro 103,29 pari a L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' imimobiliari adibite ad abitazione principale propria, detrazione che si applichera' anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
(Omissis). 02X00164;
Il comune di PIMENTEL (provincia di Cagliari) ha adottato, il 7 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota I.C.I. in misura unica del 5 per mille; una detrazione pari a Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/92.
(Omissis). 02X00165;
Il comune di PINETO (provincia di Teramo) ha adottato, il 5 marzo 2002 e 28 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti aliquote da applicare sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) l'aliquota del 4,8 per mille da applicare sul valore di:
abitazioni principali e sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale;
abitazioni concesse in uso a parenti, utilizzate da quest'ultimi come abitazione principale, di cui all'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
terreni agricoli;
b) l'aliquota del 6,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni e relative pertinenze, locate con regolare contratto;
c) l'aliquota del 7 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree fabbricabili; 2. la detrazione minima per l'abitazione principale da applicare all'I.C.I., per l'esercizio finanziario 2002, e' fissata in Euro 103,29.
(Omissis). 1. di elevare il limite della detrazione minima per l'abitazione principale, da Euro 103,29 controvalore L. 200.000 a Euro 154,94 controvalore L. 300.000, in favore di contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio sociale, di seguito indicati:
a) anziani che hanno come unico reddito soltanto quello derivante dalla pensione minima di vecchiaia;
b) inabili con la sola pensione d'invalidita';
c) famiglie con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. fino a Euro 13.427,88 controvalore L. 26.000.000, elevabile di ulteriori Euro 1.032,91 controvalore L. 2.000.000 per ogni altro componente familiare convivente oltre due componenti;
d) ragazze madri con figli conviventi a carico, con reddito complessivo fino a Euro 13.427,88 controvalore L. 26.000.000;
e) single con reddito fino a Euro 12.394,97 controvalore L. 24.000.000; 2. il reddito di riferimento per poter usufruire del presente trattamento fiscale agevolato e' quello derivante dal reddito imponibile determinato ai fini dell'applicazione I.R.P.E.F. dell'anno 2001 (redditi prodotti nel corso del 2001) dell'intero nucleo familiare; 3. il presente trattamento fiscale agevolato, puo' essere applicato soltanto in caso di unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale, sia dagli aventi diritto che dai familiari conviventi; 4. i soggetti che usufruiscono del presente trattamento fiscale agevolato devono presentare richiesta documentata, su apposito modulo, all'ufficio comunale dei tributi, entro il 20 luglio 2002; 5. di approvare lo schema di richiesta del presente trattamento fiscale agevolato.
(Omissis). 02X00166;
Il comune di PISCIOTTA (provincia di Salerno) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) unita' immobiliari (seconde case) di soggetti non residenti nel comune di Pisciotta: aliquota 6,5 per mille;
b) unita' immobiliari (seconde case) di soggetti residenti nel comune di Pisciotta: aliquota 5,5 per mille;
c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ovvero altri immobili non ricompresi nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b): aliquota 5 per mille; di stabilire e prevedere per l'anno 2002 un'unica detrazione, secondo quanto previsto dalla succitata normativa, nella misura di (Euro 103,29) a favore dell'abitazione principale.
(Omissis). 02X00167;
Il comune di POGGIBONSI (provincia di Siena) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare con effetto dal 1o gennaio 2002 la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni:
5,4 per mille l'aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili da applicare a carico dei soggetti passivi;
5 per mille l'aliquota da applicare sul valore del patrimonio immobiliare sito nel territorio comunale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per i fabbricati ad essa pertinenziali;
5 per mille l'aliquota da applicare alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29 comma 5);
5 per mille l'aliquota da applicare all'abitazione concessa ad uso gratuito a familiari entro il primo grado, che la utilizzino come abitazione principale;
5 per mille l'aliquota da applicare alle abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/98 (locazioni a canone concordato);
7 per mille l'aliquota per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire nella misura di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione d'imposta riferita all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ed alle unita' immobiliari concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/98 (locazione a canone concordato).
(Omissis). 02X00168;
Il comune di POLAVENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota per l'abitazione principale: 4,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 105,00 (pari a L. 203.308) la detrazione d'imposta per l'abitazione principale; 3. di considerare, ai fini delle agevolazioni, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto dall'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I. si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; 5. di considerare altresi' abitazioni principali, ai fini dell'applicazione sia dell'aliquota che della detrazione, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento ai parenti di primo grado in linea diretta (figli e genitori), cosi' come previsto dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I.
(Omissis). 02X00169;
Il comune di PONZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille e di determinare per le abitazioni adibite ad abitazione principale l'aliquota del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 02X00170;
Il comune di PORTO TORRES (provincia di Sassari) ha adottato, l'8 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire ai sensi deIl'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2002, l'aliquota vigente sul proprio territorio dell'imposta comunale sugli immobili: 1) aliquota del 5 per mille per la prima casa e abitazione principale dei residenti;
2) aliquota del 6 per mille per tutte le altre fattispecie di immobili escluse quelle di cui al comma 1;
3) aliquote del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti e i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
4) di stabilire per l'anno 2002 le detrazioni con i seguenti limiti:
a) per la prima casa: Euro 103,29; b) disoccupati, cassintegrati, iscritti in lista di mobilita', titolari di pensione e/o assegno minimo I.N.P.S., con reddito familiare non superiore al doppio della pensione e/o assegno minimo I.N.P.S.: Euro 154,94;
c) soggetti passivi d'imposta nel cui nucleo familiare convivano portatori di handicap con percentuale di invalidita' non inferiore al 75% con reddito non superiore al triplo della pensione e/o assegno minimo I.N.P.S.: Euro 154,94.
Dette agevolazioni dovranno essere certificate e verificate dai competenti uffici.
(Omissis). 02X00171;
Il comune di PRESENZANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
7 per mille per fabbricati categoria D (attivita' produttive);
6 per mille nella misura ordinaria;
4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo. Tale aliquota si estende anche alle abitazioni concesse dal proprietario o dall'usufruttuario in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli),e che risultino abitazione principale per i medesimi;
La detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale iscritta in catasto, il garage, il box e posto auto, una cantina, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
(Omissis). 02X00172;
Il comune di PULA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 20 marzo 2002 e il 30 aprile 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare, per l'anno 2002, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come gia' stabilite con la propria deliberazione G.M. n. 9/2001 e precisamente:
abitazione principale: 5 per mille;
altri immobili: 7 per mille. Di dare atto che, per quanto riguarda la detrazione per l'abitazione principale, fissata per l'anno 2001, in L. 300.000 pari ad Euro 154,94, provvedera' per l'eventuale conferma il consiglio comunale rientrando la stessa nelle norme regolamentari di competenza del suddetto organo.
(Omissis). Di determinare in Euro 155,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
(Omissis). 02X00173;
Il comune di QUARGNENTO (provincia di Alessandria) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;
(Omissis). 02X00174;
Il comune di RACCONIGI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota per abitazione principale: 5,8 per mille (con detrazione di Euro 103.29);
b) aliquota ordinaria: 6,6 per mille;
c) aliquota alloggi sfitti: 7 per mille (sono da considerarsi alloggi sfitti tutte quelle abitazioni che non essendo abitazioni principali sono a disposizione del proprietario e per le quali non esista un contratto di locazione registrato ai sensi di legge);
d) aliquota per nuovi insediamenti produttivi: 4 per mille (per nuovi insediamenti produttivi si considerano tutte quelle nuove attivita' imprenditoriali, escluse quelle commerciali, che hanno iniziato o inizieranno ad operare sul territorio comunale. L'agevolazione riguardera' l'utilizzo sia di nuovi fabbricati che di fabbricati ristrutturati, ed avra' effetto tre anni).
(Omissis). 02X00175;
Il comune di REALMONTE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2002, come di seguito specificato:
aliquota unica del 6 per mille per tutti i fabbricati, gli immobili, le aree fabbricabili, le pertinenze senza distinzione ed esenzione di sorta; 2. di stabilire in Euro 103,29, pari a L. 200.000 la misura della detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire altresi' che la predetta detrazione di Euro 103,29, pari a L. 200.000 venga elevata a Euro 113,62 pari a L. 220.000 per i soggetti che si trovino nelle condizioni appresso indicate:
proprietari di una sola abitazione, con una eventuale pertinenza, che siano titolari di pensione sociale con minimo I.N.P.S. e unici occupanti l'alloggio;
proprietari di una sola abitazione, con eventuale pertinenza, portatori di handicap riconosciuto al 100%;
nuclei familiari, proprietari di un'unica abitazione, con eventuale pertinenza, il cui reddito complessivo a qualunque titolo percepito nell'anno 2001, non sia superiore a Euro 6.197,48 pari a L. 12.000.000;
in caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unita' abitativa; 4. di stabilire che i soggetti i quali intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione devono, presentare entro il mese di giugno 2002 all'ufficio tributi del comune un' autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
L'amministrazione comunale si riserva comunque di chiedere la documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiore detrazione in questione;
(Omissis). 02X00176;
Il comune di REFRONTOLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili:
aliquote 6 per mille - ordinaria;
4,5 per mille - prima casa di abitazione;
detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000);
aumento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 200,00 (L. 387.254) per abitazioni principali detenute a titolo di proprieta', uso, usufrutto da soggetti facenti parte di un nucleo familiare che dimostri, con idonea documentazione da presentarsi all'ufficio tributi del comune, di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi da lavoro dipendente o da pensione, per un importo complessivo pari all'ammontare della pensione sociale minima I.N.P.S., comprensiva della maggiorazione sociale e dimostri, inoltre, di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. La possibilita' di ottenere la maggiore riduzione e' condizionata alla presentazione, entro il mese di giugno dell'anno d'imposta, di una domanda su apposito modello, disponibile presso l'ufficio comunale, allegando alla stessa la documentazione necessaria a permettere la verifica dei redditi percepiti l'anno precedente. 2. di confermare per l'esercizio 2001 quanto previsto per l'esercizio 2000 facendo rientrare nella definizione di abitazione principale, secondo quanto stabilito dal comma 3, art. 8 del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 16 marzo 1999, le seguenti unita' immobiliari:
a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
b) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
(Omissis). 02X00177;
Il comune di REVINE LAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente sottoriportato:
abitazione principale o equiparate: aliquota 5 per mille;
altri fabbricati: aliquota 7 per mille;
aree fabbricabili: aliquota 5,5 per mille;
ipotesi art. 1, comma 5, legge n. 449/1997: aliquota 2 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 200.000;
detrazione per abitazione principale di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale, cosi' come definiti nella normativa vigente nell'anno d'imposta: L. 300.000.
(Omissis). 02X00178;
Il comune di RIBERA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare l'aliquota l.C.l. anno 2002, da applicare in questo comune nel modo seguente:
abitazione principale 4 per mille;
terreni agricoli 4 per mille;
restanti categorie 5 per mille;
detrazioni per l'abitazione principale Euro 103.77;
(Omissis). 02X00179;
Il comune di RIVAROLO del RE ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura unica del 5,75 per mille. 2. per la determinazione della base imponibile, si terra' conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l'anno 2002. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02X00180;
Il comune di ROBECCO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2002, nelle misure seguenti le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992:
aliquota: nella misura del 6 per mille per tutti i soggetti passivi;
detrazione unica per l'abitazione principale pari a Euro 103,29.
(Omissis). 02X00181;
Il comune di ROCCA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote approvate dalla g.c. n. 11 del 14 febbraio 2002 dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura:
6 per mille per abitazione principale e realtive pertinenze;
7 per mille per altri immobili. 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 come sostitutito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di Euro 103,30.
(Omissis). 02X00182;
Il comune di RODI' MILICI (provincia di Messina) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare al 5 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. 2. di fissare la detrazione a Euro 129,11 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 3. di fissare al 6 per mille l'aliquota per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili
(Omissis). 02X00183;
Il comune di ROIATE (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le tipologie di immobili; 2. di fissare, altresi', nella misura di Euro 104,00 la detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 02X00184;
Il comune di RONCO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno finanziario 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili ed una detrazione per abitazione principale fissata in Euro 103,29; aliquota I.C.I.: 5 per mille.
(Omissis). 02X00185;
Il comune di ROSELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 (omissis).
(Omissis). 02X00186;
Il comune di ROSETO VALFORTORE (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002:
l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con le detrazioni previste ai sensi di legge.
(Omissis). 02X00187;
Il comune di ROVERETO (provincia di Trento) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A. di approvare come segue le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 2002: 1. di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996, una aliquota ordinaria pari al 5 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unita' immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune; 2. di ridurre per l'anno 2002 al valore del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta; 3. di ridurre per l'anno 2002 al valore del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del medesimo decreto in applicazione del disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto 1. per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell'anno impositivo, fino a nuova locazione, l'unita' immobiliare e' assoggettata all'aliquota ordinaria prevista al punto 1.; 4. di applicare per l'anno 2002 un'aliquota pari al 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e dell'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, al garage di pertinenza dell'abitazione principale, parificando cioe' l'aliquota applicata all'abitazione principale con quella del garage di pertinenza. Si definisce garage di pertinenza dell'abitazione principale, individuandolo nell'ambito degli immobili diversi dalle abitazioni, l'unita' immobiliare catastalmente classificata nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all'esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unita' risulti al servizio dell'abitazione principale del soggetto passivo o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. Il garage di pertinenza dell'abitazione principale e' inteso quale unica unita' immobiliare classificata nella categoria C/6 strettamente ed esclusivamente al servizio dell'abitazione principale medesima, non comprendendo nell'agevolazione ulteriori unita' in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso, per queste ultime unita' immobiliari verra' applicata l'aliquota ordinaria; 5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996 e dell'art. 8 comma 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non sia locata, e di applicare per l'anno 2002 un'aliquota pari al 4 per mille; 6. di applicare, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997, una aliquota agevolata dell'1 per mille - per le unita' immobiliari che nel corso dell'anno 2002 saranno oggetto di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi iniziati nel 2002 e per tre anni d'imposta consecutivi a partire da tale anno. Le condizioni per poter godere dell'agevolazione sono le seguenti:
il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall'ufficio tecnico comunale ai sensi della legge n. 457/1978 lettere c), d) ed e), nel corso del 2002 o anche precedentemente al 2002;
l'inizio dei lavori, come da comunicazione resa all'ufficio tecnico comunale competente, o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell'anno 2002 (dal 1 gennaio al 31 dicembre), a tal fine non rientreranno nell'agevolazione interventi iniziati precedentemente ne' successivamente a tale anno;
ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs n. 504/1993 la base imponibile ai fini I.C.I. in tali circostanze diviene l'area fabbricabile su cui insiste l'edificio in ristrutturazione, quindi l'aliquota agevolata dell'1 per mille sara' applicabile su tali aree definite "fabbricabili" in deroga a quella ordinaria di cui al punto 1 pari al 5 per mille per l'anno 2002;
qualora intervenga la fine lavori prima della decorrenza dell'intero triennio iniziato nel 2002 o l'edificio sia di fatto nuovamente utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori, cambiando la base imponibile, che dal valore dell'area diviene la rendita catastale dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi cambia anche in corso d'anno al momento del cambio di utilizzo, passando dal valore dell'1 per mille sull'area fabbricabile, al valore di riferimento valevole per l'anno in corso per la tipologia di immobile interessato; 7. di aumentare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a Euro 258,00 (pari a L. 499.558), o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a Euro 517,00 (pari a L. 1.001.052), dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2002, abbia avuto nel 2001 un reddito cumulativo imponibile ai fini I.R.P.E.F. inferiore a Euro 7.747,00 (pari a L. 15.000.284); 8. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a Euro 258,00 (pari a L. 499.558), limitatamente alle categorie di soggetti beneficiari nel corso dell'anno 2002 degli interventi di assistenza economica (minimo vitale) di cui all'art. 24 primo comma, lettera c) della l.p. 14/1991, per periodi di almeno 6 mesi, anche non continuativi; 9. di aumentare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a Euro 258,00 (pari a L. 499.558), o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per le unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a Euro 517,00 (pari a L. 1.001.052) - dei soggetti passivi il cui nucleo familiare come risultante anagraficamente nel corso dell'anno 2002, abbia avuto nel 2001 un reddito cumulativo imponibile ai fini I.R.P.E.F. inferiore a Euro 10.330,00 (pari a L. 20.001.669) e sia presente nel suddetto nucleo un componente di eta' superiore ai 65 anni compiuti nel corso del 2002 ovvero portatore di invalidita' superiore al 60%; 10. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale, ad esclusione di quanto disposto nei punti 7), 8) e 9) del presente provvedimento, in Euro 104,00 (pari a L. 201.372) da applicarsi anche alle unita' immobiliari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 11. di aumentare ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992 al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi diversi dall'abitazione principale non locati; a tal fine si stabilisce che non rientrano in detta tipologia:
l'abitazione principale del soggetto passivo e le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 8 del regolamento comunale sull' applicazione dell'imposta;
le unita' immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento; le unita' immobiliari date in uso gratuito a familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), i quali vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota agevolata pari a 4 per mille se rispondenti ai requisiti di cui all'art. 8 comma 1 del regolamento comunale, oppure l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento negli altri casi;
le unita' inimobiliari a disposizione di residenti all'estero se non locate che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento;
le unita' immobiliari a disposizione di anziani o disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti; 12. di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti 7, 8 e 9 che precedono, devono presentare richiesta al comune, in conformita' ad apposito modulo predisposto dagli uffici, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa in conformita' all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.;
(Omissis). 02X00188;
Il comune di SANT'AGATA sul SANTERNO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni di imposta:
a) 5,4 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo A, esclusa la categoria catastale A/10 e per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7;
b) 7 per mille per gli alloggi non locati e/o residenza secondaria come individuati dall'art. 5 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 30 gennaio 1999;
c) 6 per mille per tutti gli immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a) e b); 2. di determinare per l'anno 2002 una aliquota agevolata I.C.I. del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che hanno per oggetto esclusiovo o prevalente l'attivita' di costruzione o alienazione immobili; 3. di individuare le seguenti categorie, per le quali viene disposto un aumento fino a L. 450.000 della detrazione di imposta I.C.I. per abitazione principale;
a) Pensionati e/o portatori di handicap unici abitanti l'unita' immobiliare:
pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, che siano gli unici abitanti dell'unita' immobiliare e che abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., non superiore a L. 17.500.000 annui lordi riferito all'anno 2001 e siano in condizione non lavorativa.
b) Famiglie di pensionati e/o portatori di handicap:
pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l'unita' immobiliare, fino a L. 28.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico.
c) Famiglie di disoccupati:
disoccupati con reddito annuo imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l'unita' immobiliare, fino a L. 28.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
d) Persone assistite:
titolari di assistenza sociale a livello comunale (per la sola erogazione di sussidi) a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Sia nel caso della lettera b) (pensionati e/o portatori di handicap) che della lettera c) (disoccupati), l'applicazione del beneficio e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l'unita' immobiliare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; 4. di determinare i seguenti criteri applicativi ai fini di cui al precedente punto 3):
"Il cotribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione. La richiesta autocertificazione dovra' essere inviata entro il 30 giugno 2002 all'ufficio tributi del comune di S. Agata sul Santerno, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sara' depositato presso l'ufficio tributi. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/1992".
(Omissis). 02X00189;
Il comune di SANT'ALESSIO SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: sei per mille;
b) Altre unita' immobiliari: sei per mille;
e) Terreni agricoli: sei per mille;
d) Aree edificabili: sei per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00190;
Il comune di S. COSTANTINO ALBANESE (provincia di Potenza) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di riconfermare per l'esercizio 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille gia' in vigore nell'anno 2001 con fissazione della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29;
(Omissis). 02X00191;
Il comune di SALA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare confermando le aliquote I.C.I., assunte con deliberazione n. 167/GC del 29 dicembre 2002, per l'anno 2002, come segue:
a) aliquota ordinaria 5,8 per mille;
b) aliquota per aree fabbricabili 6,5 per mille;
c) aliquota per abitazioni tenute a disposizione dal soggetto passivo in aggiunta alla principale (seconde case) che non risultano: essere locale, utilizzate da familiari o altri (con o senza contratto), utilizzate come dimora abituale, residenza dall'occupante 7 per mille;
d) aliquota per abitazioni concesse in affitto a seguito di accordo sottoscritto con il comune per le soluzioni di casi sociali e di emergenze 4 per mille; 2. di determinare la detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in Euro 132,00.
(Omissis). 02X00192;
Il comune di SAN CASCIANO dei BAGNI (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio e 30 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'esercizio 2002 nel comune si applicano le tariffe differenziate: per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze l'aliquota e' del 5,5 per mille; del 4 per mille previa autocertificazione, per le imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili per un periodo di tre anni dall'ultimazione, per i fabbricati e le porzioni di fabbricati realizzati per la vendita e invenduti e non locati, vuoti da persone e cose; per i restanti immobili e' del 7 per mille, fatta salva la riduzione del 50% per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, 2. della medesima aliquota del 5,5 per mille usufruiscono: a) le abitazioni principali, qualora non locate, di anziani e disabili in ricovero permanente presso istituti di cura e case di riposo;
b) le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, ivi residenti, purche' da ambo le parti autocertificato; 3. che l'abitazione principale del soggetto passivo, escluse quelle concesse in uso gratuito, spetta la detrazione d'imposta di Euro 103,29 rapportata al periodo di tale destinazione, incrementabile a Euro 155,00 nei confronti dei soggetti passivi che risultino in possesso di attestazione di invalidita' superiore al (80-90-100%), opportunamente dimostrabile dagli stessi.
(Omissis). 1. di approvare l'incremento della misura della detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi che risultino in possesso di attestazione di invalidita' superiore all'80%, opportunamente dimostrabile dagli stessi, secondo il seguente prospetto:
percentuale di invalidita' superiore all'80% misura della detrazione Euro 155,00.
(Omissis). 02X00193;
Il comune di SAN GILLIO (provincia di Torino) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., nele seguenti misure:
5 per mille:
a) per gli immobili appartenenti alla categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A11 adibiti ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e relative pertinenze;
b) per le aree fabbricabili ad edilizia industriale e residenziale;
c) per i i terreni agricoli;
d) per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C06 (rimesse, autorimesse)
6,5 per mille:
e) per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A11 che non siano adibiti ad abitazione principale (seconde case, alloggi non locati ...);
f) per gli immobili rientranti nella categoria A10 (uffici e studi privati);
g) per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C01, C02, C03, C04, C07 (negozi, magazzini, laboratori ...);
h) per gli immobili appartenenti alla categoria catastale B (collegi e convitti, uffici pubblici ...) e alla categoria catastale D (opifici industriali, alberghi ...).
(Omissis). 02X00194;
Il comune di SAN GIORGIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
4,5 per mille per le abitazioni principale;
5 per mille per tutti i restanti immobili; 2. di operare quale unica variazione delle riduzioni o elevazioni stabilite dalla legge, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale in Euro 119,00 rapportate al periodo dell'anno dirante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02X00195;
Il comune di SAN GIORGIO del SANNIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili indistintamente per tutte le unita' immobiliari; di riconfermare, altresi', per l'anno 2002 nella misura unica di L. 330.000, pari ad Euro 170,43, la detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00196;
Il comune di SAN GIOVANNI SUERGIU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 in particolare:
a) I.C.I. aliquota 4,5 per mille;
(Omissis). 02X00197;
Il comune di SAN MANGO PIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'intero anno 2002 le aliquote I.C.I. come segue:
a) aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per abitazione principale e/o abitazione messa a disposizione di parenti in linea retta di primo grado stabilmente residenti;
b) aliquota I.C.I. al 6,5 per mille per altri fabbricati;
c) l'importo detraibile dell'imposta, dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, solo per i pensionati con un reddito del nucleo familiare non superiore a Euro 7.746,85 annue e' determinata in Euro 154,94.
(Omissis). 02X00198;
Il comune di SAN MARTINO ALFIERI (provincia di Asti) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, come stabilisce, per i motivi e con le finalita' in premessa illustrate, e qui riprese, l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di San Martino Alfieri, per il 2002, nella misura "unica" del 5,5 per mille, con detrazione prima casa quantificata in L. 200.000, pari all'aliquota ed alla detrazione gia' applicate per il 2001;
(Omissis). 02X00199;
Il comune di SAN MICHELE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri fabbricati ed immobili; 2. di confermare in Euro 103,39 (L. 200.000) l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale; 3. di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I. le agevolazioni relative all'abitazione principale si applicano anche a numero una pertinenza secondo i limiti stabiliti nel regolamento stesso;
(Omissis). 02X00200;
Il comune di SAN SOSTI (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1oo gennaio 2002, come segue: nella misura unica del 4 per mille; 2. di stabilire che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02X00201;
Il comune di SAN VITO CHIETINO (provincia di Chieti) ha adottato il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, con riferimento all'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale e nell'importo di Euro 144,61 la detrazione di imposta inerente l'abitazione principale; di confermare sempre per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.
(Omissis). 02X00202;
Il comune di SANTA CRISTINA GELA (provincia di Palermo) ha adottato il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Applicare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Detrarre, per l'abitazione principale L. 200.000 legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2.
(Omissis). 02X00203;
Il comune di SANTA GIUSTINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille con l'applicazione della detrazione per la casa di abitazione nella misura di Euro 129,11. (Omissis). 02X00204;
Il comune di SANTA MARIA a MONTE (provincia di Pisa) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, omissis le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili gia' vigenti nell'anno 2001, nelle misure risultanti dall'allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale; 2. di determinare i valori di riferimento per l'accesso alla detrazione agevolata per i casi di disagio economico sociale, in applicazione del regolamento comunale ISEE, secondo quanto indicato nel predetto allegato A.
Allegato A
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2002 7 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per almeno sei mesi; 3 per mille: a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6 per mille: per le aree edificabili; 4 per mille: per gli immobili destinati all'esercizio di attivita' commerciali, artigianali, di lavoro autonomo e comunque svolte in locali di categoria catastale C1, C3 o A10, posti nelle zone piu' decentrate del territorio comunale, ossia in strade diverse da via Francesca, via Bientina, via San Michele e via Usciana rientranti in uno dei seguenti casi:
a) immobili destinati all'avvio di nuove attivita' o relativi ad attivita' gia' esistenti e oggetto di interventi di manutenzione straordinaria;
b) immobili relativi ad attivita' gia' esistenti oggetto di interventi di manutenzione ordinaria; L'aliquota e' applicata nella presente misura per tre anni ed un anno, rispettivamente per gli immobili di cui alle lettere a) e b), sul presupposto della presentazione di apposita denuncia di variazione I.C.I. ai sensi della vigente normativa con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti suddetti ed indicante, rispettivamente, per gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, gli estremi della pratica D.I.A. o della concessione edilizia e gli estremi della comunicazione di manutenzione ordinaria resa al Servizio tecnico comunale. 5 per mille: aliquota ordinaria per tutte le fattispecie non rientranti in alcuna delle casistiche suddette, ovvero, a titolo di esempio:
- in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
DETRAZIONI PER L'ANNO 2002 Importo della detrazione: Euro 113,50. Detrazioni per i casi di disagio economico sociale
1.1 Soggetti ammessi e presupposti
1.11 Nuclei familiari composti di due pensionati ultrasessantacinquenni con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 9.300,00, a condizione che il nucleo familiare, come individuata ai fini ISEE non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l'abitazione principale e sue pertinenze;
1.1.2 Nuclei familiari composti da un solo pensionato ultrasessantacinquenne che vivono da soli con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 9.300,00, a condizione che il nucleo familiare, come individuata ai fini ISEE non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l'abitazione principale e sue pertinenze;
1.1.3 Famiglie delle quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purche' tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 11.620,00, e a condizione che il nucleo familiare, come individuata ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l'abitazione principale e sue pertinenze.
1.2 Ammontare della detrazione.
La detrazione e' fissata pari ad Euro 155,00 nel caso 1.1.1, pari ad Euro 258,50 nei casi 1.1.2 e 1.1.3.
1.3 Domanda e documentazione.
Il beneficio della maggiore detrazione e' concesso, per ogni anno, dietro presentazione al servizio tributi di apposita antocertificazione attestante le condizioni di cui sopra, accompagnata dalla certificazione della situazione economica equivalente, ISEE, e da documentazione, attestante lo stato di portatore di handicap. La documentazione dovra' pervenire, con riferimento all'anno in corso, non oltre il 30 settembre dello stesso anno.
(Omissis). 02X00205;
Il comune di SANTA NINFA (provincia di Trapani) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Stabilire dall'anno 2002 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. stabilire la detrazione d'imposta in ragione d'anno per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di Euro 130, dall'anno 2002.
(Omissis). 02X00206;
Il comune di SANT'ANGELO di BROLO (provincia di Messina) ha adottato il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nel modo seguente:
aliquota pari al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
aliquota pari al 6 per mille per le unita' immobiliari iscritte alla categoria catastale C1;
aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari di cui all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
aliquota pari al 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1997, nella misura di L. 280.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00207;
Il comune di SANT'APOLLINARE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 le aliquote disponibili I.C.I. del comune di S. Apollinare, nelle seguenti misure:
abitazione principale: 5 per mille;
altre abitazioni: 6,5 per mille;
aree fabbricabili: 6,5 per mille.
(Omissis). 02X00208;
Il comune di SANTO STEFANO d'AVETO (provincia di Genova) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 2002 per le regioni meglio evidenziate in preambolo; 2. di non prevedere alcuna differenziazione di aliquota e di non determinare alcuna detrazione d'imposta supplettiva a quella di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come determinato dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449.
(Omissis). 02X00209;
Il comune di SANTO STEFANO di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 4. di aggiornare infine l'aliquota dell'I.C.I. alla misura del 6 per mille aumentando la detrazione per l'abitazione principale ad Euro 130,00.
(Omissis). 02X00210;
Il comune di SARTEANO (provincia di Siena) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) e' determinata per tutto il territorio del comune di Sarteano per il 2002 nelle seguenti misure:
6 per mille per la generalita' degli immobili;
5,7 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze prima casa, e per l'abitazione concessa dal possessore, residente nel comune di Sarteano, in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la occupano quale loro abitazione principale avendoci fissata la residenza anagrafica;
(Omissis).
7 per mille per le abitazioni e loro pertinenze non adibite ad abitazione principale. La detrazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2002 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) situate nel territorio del comune di Sarteano e' di Euro 129,12; La detrazione di Euro 129,12 e' estesa alla prima abitazione non locata di anziani ricoverati in casa di riposo in forma stabile; detrazione di Euro 258,23 per i pensionati ultrasessantacinquenni, possessori di unica abitazione, con il seguente reddito riferito all'anno precedente:
pensionato unico componente il nucleo familiare, reddito non superiore ad Euro 6.972,17;
Altri anziani con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad Euro 11.878,51.
(Omissis). 02X00211;
Il comune di SATRIANO di LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002:
1. aliquota ridotta, da applicare:
a) per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;
b) per le unita' immobiliari locale con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non locali: 5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; III. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, secondo le modalita' del regolamento comunale I.C.I. vigente; IV. L'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a un anno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell' aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contatto di vendita; V. Dall' imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza dei suo ammontare, L. 200.000, rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che:
a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra, sia elevato a L. 250.000, pari ad Euro 129,11; Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' inmobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata; VII. Si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I e di quanto oggetto del capo IV, nonche' nella definizone della riduzione o detrazione di cui al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; VIII. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all' art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;.
(Omissis). 02X00212;
Il comune di SAVOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 20 febbraio 2002 e l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
Aliquota del 4,5 per mille per:
1. Abitazione concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti ed affini in linea retta fino al secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;
2. Unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
3. Immobili adibiti a magazzino e/o locale di deposito cat. 02) di pertinenza all'abitazione principale nonche' stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse cat. C6) a condizione che iI proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia il proprietario o titolare d diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e de questa sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Aliquota deI 5,5 per mille per tutti gli altri immobili non previsti nei casi di cui sopra di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale e sue assimilate per l'anno 2002 e' pari a Euro 104,00.
(Omissis). 02X00213;
Il comune di SCAMPITELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili, 2. dare atto che la misura delle detrazioni per l'abitazione principale resta determinata in Euro 103,29 pari all'importo minimo.
(Omissis). 02X00214;
Il comune di SCANZANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, relativamente all'anno 2002, l'aliquota relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota abitazione principale: 4 per mille;
aliquota villaggio turistico e villaggio case albergo: 7 per mille. 2. Di stabilire, per l'anno 2002, nella misura di Euro 103,29, la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02X00215;
Il comune di SCIOLZE (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per Iapplicazione deIIimposta comunale sugli immobili - I.C.I.:
abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille;
altri fabbricati ed aree farbbricabili: 6,5 per milie 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3 di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 21 del regolamento in materia di I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n. 6 deI 16 marzo 1999 sono equiparate alle categorie principali:
le unita' immobilari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
le unita' immobiliare possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate;
sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito
a) ai genitori e figli;
b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato.
(Omissis). 02X00216;
Il comune di SEBORGA (provincia di Imperia) ha adottato, il 16 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, come conferma, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, al 5 per mille senza applicare ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.
(Omissis). 02X00217;
Il comune di SEDRIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'applicazione dell'I.C.I., in conferma di quelle gia' determinate per l'anno 2000 e 2001 di cui all'atto di CC. n. 11 del 28 febbraio 2000 e G.C. n. 64 del 7 marzo 2001 e come segue:
aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
aliquota ridotta al 4,5 per mille per l' abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C6 - garage o posto auto, e/o C2);
sono equiparate all'abitazione principale (ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento comunale ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta:
a) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado);
b) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito a residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che liabitazione stessa non sia locata.
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, sfitti o a disposizione;
aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 2,5 per mille;
b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille; Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449). 2. di mantenere in conferma di quanto gia' stabilito per l'anno 2000 e 2001 con le delibere di C.C. n. 12/200 e G.C. n. 64 deI 7 marzo 2001 le seguenti detrazioni:
detrazione di Euro 103,29 annue e/o rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la detrazione e' applicabile alle pertinenze per la sola quota che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
detrazione di Euro 154,94 annue per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale.
(Omissis). 02X00218;
Il comune di SELLANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille senza alcuna diversificazione entro tale limite confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 02X00219;
Il comune di SELVA di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, i8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquote stabilite:
ordinaria: 7 per mille;
abitazione principale: 4 per mille;
ex rurali (tabia' stalla-fienile) non utilizzati come abitazione: 4 per mille;
strutture ricettive categoria catastale D2: 5,5 per mille;
aree edificabili: 5,5 per mille;
detrazione per abitazione principale Euro 154,94 (L. 300.000).
(Omissis). 02X00220;
Il comune di SENNA LODIGIANA (provincia di Lodi) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). con deliberazione della giunta comunale n. 10 del 5 maggio 2002 ha confermato l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella seguente misura: 6 per mille.
(Omissis). 02X00221;
Il comune di SERRA RICCO' (provincia di Genova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002;
aliquota del 5,8 per mille: sono soggette a tale aliquota tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
aliquota del 6,5 per mille: sono soggette all'aliquota del 6,5 per mille tutti gli altri tipi di immobili;
detrazione per abitazione principale: la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e' fissata nella misura di Euro 114,00.
(Omissis). 02X00222;
Il comune di SERRAMONACESCA (provincia di Pescara) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle misure seguenti:
a) aliquota del 4 per mille:
1. abitazione principale;
2. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario ad ascendenti o discendenti di primo grado che le utilizzino come abitazioni principali e che non possiedono altri immobili;
3. abitazioni locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; per poter beneficiare delle relative aliquote agevolate, il soggetto passivo e' tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti anche mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1978, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) aliquota del 7 per mille:
4. abitazioni non locate;
5. fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione;
6. immobili adibiti ad attivita' produttive, commerciali, artigianali;
7. seconda abitazione;
c) aliquota del 6 per mille:
8. aree fabbricabili;
d) aliquota del 5 per mille:
9. terreni agricoli;
e) detrazione unita' immobiliari adibite a prima abitazione - Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02X00223;
Il comune di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille.
(Omissis). 02X00224;
Il comune di SERRAVALLE a PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria: 5,6 per mille;
alloggi a carattere abitativo sui quali vengono effettuate ristrutturazioni oppure interventi di manutenzione straordinaria, limitatamente alle unita' immobiliari inagibili e inabitabili che non sono inserite nella fascia B del piano stralcio fluviale: esenzione (per anni tre dalla data di inizio lavori);
detrazione per la prima casa: Euro 103,29.
(Omissis). 02X00225;
Il comune di SILVI (provincia di Teramo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). detrazione abitazione principale Euro 134,27 (L. 260.000); aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota altri fabbricati ed aree: 7 per mille.
(Omissis). 02X00226;
Il comune di SIMERI CRICHI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002 le sotto indicate aliquote I.C.I.:
aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i terreni edificabili;
aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale;
fissare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.
(Omissis). 02X00227;
Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto-legge n. 504/1992 e in L. 200.000, Euro 103,29, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00228;
Il comune di Siracusa ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue: 4 per mille per l'abitazione principale ed al 7 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 02X00229;
Il comune di SLUDERNO (SCHLUDERNS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. con decorrenza dall'anno 2002 e fino a diversa regolamentazione vengono determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: 4 per mille. 1. l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinato, con decorrenza dall'anno e fino a diversa regolamentazione, come segue: per tutte le abitazioni principali: Euro 258,25.
(Omissis). 02X00230;
Il comune di SOLARINO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (Omissis), confermare, per l'anno 2002, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, gia' in vigore nell'anno 2001 (di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni). 2. Fissare pertanto le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) nella misura di 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed alle sue pertinenze (si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale), nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per quelle concesse in comodato gratuito, con contatto registrato, a persone fisiche parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero in linea collaterale entro il primo grado, adibite ad abitazione principale;
b) Nella misura di 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 3. di fissare, per l'anno 2002, in ragione annua una detrazione di imposta di Euro 103,29 (L. 200.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 4. la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata anche alle unita' inimobiliari concesse in comodato gratuito a persone fisiche, (parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado), a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale e, in tali unita' immobiliari hanno stabilito la residenza.
(Omissis). 02X00231;
Il comune di SOLONGHELLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). "l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune, per l'anno 2002, con aliquota ordinaria, nella misura unica, del 6 per mille, ed una detrazione dell'imposta per l'abitazione principale pari a Euro 109,29, in conformita' delle vigenti disposizioni legislative".
(Omissis). 02X00232;
Il comune di SORISOLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 2001 e il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 113,62, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente: sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che la stessa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o superficie da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 1. di concedere, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale nell'importo di Euro 258,23 (pari L. 500.000) ai soggetti aventi i seguenti requisiti:
a) proprietari nel cui nucleo familiare e' presente un invalido con riduzione permanente della capacita' lavorativa pari o superiore al 90%;
b) proprietari nel cui nucleo familiare e' presente un cieco assoluto (legge n. 382/1970);
e) proprietari nel cui nucleo familiare e' presente un sordomuto (legge n. 381/1970);
d) proprietari il cui nucleo familiare e' composto da n. 2 componenti ultrasessantacinquenni;
e) proprietari il cui nucleo familiare e' composto da n. 1 componente ultrasessantacinquenne:
I soggetti sopraindicati avranno diritto alla maggiore detrazione se il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativa ai nucleo familiare stesso non risulti superiore a Euro 8.250 (pari a L. 15.974.225); 2. Di stabilire che per beneficiare della detrazione in oggetto i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine del 31 luglio 2002, apposita domanda unitamente all'attestato ISEE contenente il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente che deve essere richiesto presso il comune (settore servizi alla persona), o presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) o presso le sedi territoriali dell'I.N.P.S. unitamente al documento comprovante di appartenere ad una delle categorie sopraccitate; la presentazione della domanda e' condizione necessaria per poter usufruire del beneficio in questione. 3. Di stabilire inoltre che a detrazione di cui trattasi venga riconosciuta ai contribuenti proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis). 02X00233;
Il comune di SOVERIA MANNELLI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 18 e il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquota 5 per mille per le abitazioni principali; 2. aliquota 6 per mille per tutti gli altri edifici e fabbricati.
(Omissis). 02X00234;
Il comune di SOVERZENE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;.
6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
6 per mille per le aree fabbricabili. 2. di stabilire la detrazione di Euro 125,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02X00235;
Il comune di SPINAZZOLA (provincia di Bari) ha adottato, il 13 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille; 2. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, nella misura del 4,75 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito all'art. 11, comma 1 e 2 del vigente regolamento I.C.I.; 3. di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a Euro 118,80.
(Omissis). 02X00236;
Il comune di STRESA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma, 56, legge 662/96): 5 per mille;
aliquota unita' immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1, comma 5, legge 449/97 - od in caso di ristrutturazione);
Detrazione per la prima casa: Euro 155,00.
(Omissis). 02X00237;
Il comune di SUSEGANA (provincia di Treviso) ha adottato, l'8 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
4,8 per mille per l'abitazione principale;
5,3 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette all'I.C.I.; 2. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura in Euro 108,46 (L. 210.000);
(Omissis). 02X00238;
Il comune di TALLA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille. Di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a Euro 103,30.
(Omissis). 02X00239;
Il comune di TARANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
abitazioni principali: 4 per mille;
abitazioni secondarie: 7 per mille;
aree fabbricabili (zone C in prg): 7 per mille; 2. di determinare come segue le detrazioni per l'abitazione principale:
detrazione abitazione principale: Euro 103,29;
detrazione per chi ristruttura la propria abitazione principale: Euro 154,94 (per tre anni); 3. di dare atto che ai fini dell'applicazione della detrazione di Euro 154,94 per chi ristruttura la propria abitazione principale, i tre anni si conteggeranno dalla data del certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori previsto nella concessione edilizia o nella denuncia di inizio attivita' (legge 662/96);
(Omissis). 02X00240;
Il comune di TARANTA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare per l'esercizio 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille, cosi' come determinata con propria delibera n. 54 del 25 febbraio 1993.
(Omissis). 02X00241;
Il comune di TAVAGNASCO (provincia di Udine) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota I.C.I. nella misura prevista del 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze considerando tali le unita' immobiliari classificabili come C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ancorche' distintamente iscritte in catasto; aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli; aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili; e' stabilita per l'anno 2002, quale detrazione base annua d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini I.C.I., l'imposto di Euro 192,00; e' riconosciuta ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino a concorrenza dell'imposta dovuta, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le modalita' di seguito elencate:
a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
che alla data del 31 dicembre 2001 ha compiuto il sessantacinquesimo anno di eta';
che e' proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto, abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;
che e' titolare di redditi, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, complessivi lordi, imponibili ai fini I.R.P.E.F., pari o inferiori all'importo di Euro 5.170,000 se appartenente a famiglie monoreddito, o con redditi non superiori a Euro 9.300,00 se appartenente a nuclei familiari con 2 persone, aumentabile di Euro520,00 per ogni persona a carico;
i cui componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non sono proprietari di altri immobili /terreni ee fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;
b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
nel cui nucleo familiare sono compresi quali conviventi uno o piu' disabili, con invailidita' civile non inferiore al 75% o affetti da handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle compententi strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; nel caso in cui la situazione edi invalidita' inizi a decorrere in corso d'anno l'esenzione viene applicata in misura proporzionale alle meisilita' di invalidita' accertata;
con reddito familiare complessivo lordo imponibilee I.R.P.E.F., riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiore a Euro 31.000,00;
i cui componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non sono proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero, ad esclusione dell'immobile di proprieta' o in titolarita' di altri diritti reali destinato al recupero psico-fisico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap;
c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
disoccupato per almeno 8 mesi (anche non consecutivi) nell'arco dell'anno 2002, con un reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore nel suo complesso all'importo di Euro 10.500,00. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto sara' effettuato interamente a saldo, per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa in caso di indebito versamento in accordo, si procedera' al rimborso delle somme ai sensi di legge;
soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati: =====================================================================
Numero componenti famiglia | reddito in Euro =====================================================================
4 | Euro 13.500,00
5 | Euro 16.000,00
6 | Euro 18.500,00 per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di Euro 2.600,00; il reddito, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e' quello complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare; i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non sono proprietari o titolari di diritti reali su altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero; per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di Euro 2.600,000;
e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
anziano o disabile che acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente relativamente all'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o altro diritto reale, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata; In presenza di tutti i requisiti per ottenere il beneficio delle maggiori detrazioni sopra elencate, il contribuente puo' applicare la detrazione automaticamente. Qualora la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procedera' al rimborso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992. E' tuttavia opportuno che i contribuenti trasmettano una comunicazione al comune, sulla base dei modelli disponibili presso l'ufficio tributi, possibilmente entro i termini previsti per la presentazione della denuncia, in quanto, in caso di mancata presentazione della comuncazione, il comune provvedera' ad effettuare gli opportuni accertamenti nelle forme previste dalla legge e dal regolamento anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari. E' stabilita, l'aliquota I.C.I. pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di interventi di recupero e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nei seguenti casi:
1. a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
2. a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. Importante: per usufruire dell'applicazioone dell'aliquota ridotta, i soggetti passivi devono presentare al comune apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. La dichiarazione e' obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta. In caso di mancata presentazione della dichiarazione al comune, pur in possesso dei requisiti necessari, il contribuente potra' successivamente regolarizzare la sua posizione ai sensi di legge. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata, una volta presentata la dichiarazione, non e' necessario un preventivo assenso da parte del comune. Il comune si riserva di provvedere a successivi controlli circa la veridicita' delle dichiarazioni presentate.
(Omissis). 02X00242;
Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, le sottoelencate aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002:
ordinaria 6,5 per mille;
abitazione principale 5 per mille.
(Omissis). 02X00243;
Il comune di TEGGIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille e ion Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, entrambi gia' in vigore per l'anno 2001.
(Omissis). 02X00244;
Il comune di TERRASINI (provincia di Palermo) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza dal 1o gennaio 2002:
Aliquota:
1) 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale;
2) 5,9 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
3) 6,5 per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;
4) 6,5 per mille: alloggi posseduti e non locati;
5) 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;
6) 4 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti. II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
1) Euro 113,62 per detrazione base maggiorata entro il limite di legge. III. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
(Omissis). 02X00245;
Il comune di TERZORIO (provincia di Imperia) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Confermare, per l'anno 2002, le aliquote e le norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 3 del 30 marzo 2002 e cosi' risultanti:
1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;
3. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;
4. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
5. aliquota da applicare a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico, applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 5 per mille;
6. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibbita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a cianscuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02X00246;
Il comune di TESTICO (provincia di Savona) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e del 7,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, dando atto che per abitazione si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o oltro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 02X00247;
Il comune di TIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutte le abitazioni e L. 200.000 quale detrazione per la prima casa.
(Omissis). 02X00248;
Il comune di TITO (provincia di Potenza) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002 l'imposta comunale immobilire sul valore dei fabbricati, dei terreni e delle aree fabbricabili, nella misura del 5 per mille e con una detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 02X00249;
Il comune di TORANO CASTELLO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Allegato alla deliberazione n. 43/2002
A) abitazione principale o prima casa (*): 5,5 per mille;
B) abitazione scondaria o seconda casa: 6 per mille;
C) abitazione principale anziani e disabili (**): 5,5 per mile;
D) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (***): 5,5 per mille;
E) immobili diversi da abitazioni (esercizi commerciali, artigiani, ed altri ad essi assimilati): 5,5 per mille;
F) alloggi non locati: 6 per mille;
G) enti senza scopo di lucro: 5,5 per mille;
h) aree fabbricabili: 6 per mille. (*) La detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 129,11. (**) La detrazione di Euro 129,11 spetta con la maggiorazione del 20% (129,11 + 25,82 Totale Euro 154,93) art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (***) La locazione deve risultare dal contratto di fitto.
(Omissis). 02X00250;
Il comune di TORRAZZA PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura indifferenziata del 5,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta come segue:
in lire: 201.372;
in euro: 104,00
(Omissis). 02X00251;
Il comune di TORRE de' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare e determinare, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione 5,5 per mille;
aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita' immobiliari, dagli stessi posseduti nel Comune 6,5 per mille; di confermare in euro 103,29 l'incidenza della detrazione per la prima abitazione ai sensi del 3o comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni; di stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 02X00252;
Il comune di TORRE di MOSTO (provincia di Venezia) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote della imposta comunale sugli immobili valide per l'anno 2002, come segue:
a) aliquota unica per tutti gli immobili (ivi comprese le aree edificabili) del 5 per mille;
b) detrazione per la prima abitazione ivi comprese le pertinenze come definite dagli articoli 817 e 818 del codice civile: Euro 103,29 (pari al L. 200.000);
c) detrazione del 50% a favore del titolare di fabbricato inagibile, inabitabile o di fatto inutilizzato ai sensi dell'art. 8 comma 6 lettere a), b), e c) del regolamento comunale;
d) non applicazione della aliquota agevolata del 4 per mille per tre anni per gli immobili costruiti per la vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attivita' la costruzione ed alienazione di immobili;
e) erogazione, su istanza, di un contributo fino al 100% della imposta pagata a favore del titolare di abitazione principale il reddito del cui nucleo familiare si inferiore o uguale a quello della pensione minima I.N.P.S., relativa all'anno 2001 in rapporto diretto all'ammontare della imposta stessa ed al numero dei titolari richiedenti il beneficio con lo stanziamento a tale scopo destinato dal bilancio di previsione 2001 e che resta fissato come per gli esercizi precedenti in Euro 5.164,57 (L. 10.000.000);
f) esenzione dal pagamento della imposta al proprietario dell'immobile sito in localita' Boccafossa di Torre di Mosto per la parte adibita a titolo gratuito a sede temporanea del Museo della Civilta' Contadina (art. 4, comma 2 lett. c) del regolamento comunale.
(Omissis). 02X00253;
Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille. 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare la somma di Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
l'abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
l'abitazione posseduta a titolo di proprienta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 legge n. 662/96).
(Omissis). 02X00254;
Il comune di TREPUZZI (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota oridinaria I.C.I. ed al 5 per mille quella relativa alle abitazioni principali; 2. istituire, per il corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 504/93, un'ulteriore aliquota del 6 per mille relativa agli immobili non locati; 3. di stabilire in euro 103,30 la detrazione massima consentita per le abitazioni principali rapportandola all'effettivo periodo di utilizzo e sino alla concorrenza dell'imposta dovuta; 4. dare atto che, ai sensi dell'art. 22 del succitato regolamento di applicazione I.C.I., approvato da questo C.C. con atto n. 69 del 29 ottobre 1998, le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al 2o grado, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle abitazioni principali e godono pertanto dell'aliquota agevolata del 5 per mille e della detrazione prevista di euro 103,30; 5. dare atto inoltre, che ai sensi dell'art. 20 del predetto regolamento: "Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili applicano l'aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di tre anni per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzato per la vendita e non vendute ai sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre 1992 n. 662.
(Omissis). 02X00255;
Il comune di TREQUANDA (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
5,5 per mille per l'abitazione principale;
7 per mille per altri immobili, o abitazioni tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale;
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02X00256;
Il comune di TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 dicembre 2001 e il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;
(Omissis). 1. di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 218 del 18 dicembre 2001 di determinare per l'anno 2002, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare il Euro 104,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come individuata nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I. e di stabilire inoltre che si considerano abitazione principale le suguenti unita' immobiliari:
le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (es.: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
le unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 3. di determinare in euro 208,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti, titolari di pensione, purche' siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:
a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte in catasto;
b) che non possiedano nel territorio nazionale nessun altro tipo di immobile;
c) che il nucleo familiare dimorante nell'unita' immobiliare sia costituito esclusivamente dall'avente diritto e dal coniuge, e che il loro reddito non sia superiore a euro 7.746,85, come risulta dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 2001, ovvero come risulta dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'Ente erogante relativo all'anno 2001;
d) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al Comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell'imposta da effettuare, idonea certificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:
i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo famigliare al 1o gennaio 2002;
la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale;
la dichiarazione di non possedere alcun altro tipo di immobile nel territorio nazionale;
la dichiarazione del reddito del nucleo familiare (suddiviso per ciascun coniuge); 4. di determinare in Euro 208,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei nuclei familiari che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USL che attesti un grado di invalidita' pari al 100%. L'avente diritto dovra' presentare idonea comunicazione al comune entro il termine previsto per il primo versamento da effettuare.
(Omissis). 02X00257;
Il comune di TROINA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di mantenere l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. mantenere l'aliquota I.C.I. al 6 per mille alle altre unita' immobiliari diversi dalle abitazioni, agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, agli alloggi non locati.
(Omissis). 02X00258;
 
Il comune di TURI (provincia di Bari) ha adottato, il 14 maggio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di seguito indicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
per la prima casa adibita ad abitazione principale - aliquota 4,5 per mille;
per tutti gli altri fabbricati - aliquota 5,5 per mille;
per le aree fabbricabilli - aliquota 5,5 per mille;
per i terreni agricoli - aliquota 4,5 per mille;
per immobili soggetti ad interventi del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, commi 1 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - aliquota del 50%. 2. di determinare, per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta cosi' come segue:
per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale Euro 103,29 in ragione annua;
per il pensionati vedovi o vedove, celibi o nubili che vivono da soli titolari di reddito pensionistico non superiore a Euro 7.746,85 lorde annue e che non abbiano altri redditi ad esclusione dell'abitazione utilizzata direttamente, euro 154,94 in ragione annua;
per i pensionati sociali o con assegno sociale che non abbiano altri redditi ad esclusione dell'abitazione principale usata direttamente, euro 258,23 in ragione annua.
(Omissis). 02X00259;
Il comune di UGGIATE TREVANO (provincia di Como) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili vigenti che risultano cosi' determinate:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille;
aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino a I grado e parenti in linea collaterale fino al II grado (autocertificazione da presentare su apposito modulo entro il 30 giugno 2001): 5 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 200.000;
riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili: 50%
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale:
fino al valore di L. 50.000.000: esenti;
fra 50 e 125 milioni: riduzione del 70% dell'imposta;
fra 125 e 200 milioni: riduzione del 50% dell'imposta;
fra 200 e 250 milioni: riduzione del 25% dell'imposta.
(Omissis). 02X00260;
Il comune di UMBERTIDE (provincia di Perugia) ha adottato il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare (omissis), anche per l'anno 2002 l'aliquota principale al 7 per mille per l'imposta comunale sugli immobili e prevedere una aliquota agevolata del 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi del titolo I art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato ed integrato con legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 104,00 ottenuta per arrotondamento alla nuova moneta di conto.
(Omissis). 02X00261;
Il comune di USINI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote % 2002 =====================================================================
1 | 2 | 4 ---------------------------------------------------------------------
| Unita' immobiliari adibite ad abitazione |
1 | principale.... | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
| Unita' immobiliari locate con contratto |
|registrato ad un soggetto che le utilizza come |
2 | abitazione principale.... | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
3 | Immobili diversi dalle abitazioni.... | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
| Immobili posseduti oltre l'abitazione |
4 | principale.... | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
5 | Alloggi non locati.... | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
| Fabbricati realizzati per la vendita e non |
| venduti dalle imprese che hanno per oggetto |
| eslusivo o prevalente dell'attivita' la |
6 | costruzione e l'alienazione di immobili.... | 4,5 2. Di determinare per l'anno 2002, le riduzioni, queste ultime in euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
| Tipologia | | | |
| degli | | | |
| immobili | | | |
| nonche' | | | |
|categorie di | | | |
| soggetti in | Detrazione | | |
|situazioni di|d'impsta (in | Detrazione | |
| particolare | ragione |d'impsta (in | |
| disagio | annua) In | ragione | |
| economico | vigore in | annua) In | Proposte in | N.D.| sociale | lire | euro | lire |In euro =====================================================================
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---------------------------------------------------------------------
| Unita' | | | |
| immobiliare | | | |
| adibita ad | | | |
| abitazione | | | |
| principale | | | |
|del soggetto | | | |
1 | passivo.... | 200.000 | 103,29 | 200.000 |103,29
(Omissis). 02X00262;
Il comune di VALDOBBIADENE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Il comune di Valdobbiadene avvisa che e' stata adottata la deliberazione di giunta comunale n. 188 del 11 dicembre 2001, rettificata per mero errore materiale con deliberazione di giunta comunale n. 2 del 11 gennaio 2002, relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno2002:
aliquota ordinaria pari a 5,5 per mille;
aliquota per abitazione principale pari a 4,5 per mille;
detrazione per abitazione principale pari ad euro 104,00.
(Omissis). 02X00263;
Il comune di VALLADA AGORDINA (provincia di Belluno) ha adottato il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire in Euro 130,00 la misura della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota agevolata per abitazione principale: 6 per mille; applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.;
alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario;
all'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;
all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino aI secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessore. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell'abitazione, in numero non superiore all'unita' per ciascuna tipologia di pertinenza. Il carattere pertinenziale dell'immobile, dovra' essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', trasmessa al comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima. Aliquota ordinaria: 6,25 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.
(Omissis). 02X00264;
Il comune di VALLE di MADDALONI (provincia di Caserta) ha adottato il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. di cui alle deliberazioni della g.c. n. 11/97 e consiliare 5/2000:
a) prima casa aliquota I.C.I. 4 per mille detrazione L. 200.000;
b) aree fabbricabili aliquota I.C.I. 5 per mille;
c) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale:
locati aliquota 4 per mille;
non locati aliquota 5 per mille;
d) immobili diversi dalle abitazioni aliquota I.C.I. 5 per mille.
(Omissis). 02X00265;
Il comune di VALNEGRA (provincia di Bergamo) ha adottato il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del:
abitazione principale 6 per mille;
aree edificabili 7 per mille;
altre 7 per mille;
detrazione per abitazione principale Euro 155,00.
(Omissis). 02X00266;
Il comune di VAPRIO D'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune, confermando la detrazione unica di Euro 103,29.
(Omissis). 02X00267;
Il comune di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5.2 per mille; di confermare per l'abitazione principale la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000); di confermare la detrazione di Euro 258,22 (L. 500.000), ai soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, proprietari o titolari di altri diritti reali sulla casa di abitazione, appartenenti ad un nucleo familiare anagrafico comprendente soggetti dichiarati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(Omissis). 02X00268;
Il comune di VARESE LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 2002, per i motivi di cui in premessa, le seguenti aliquote I.C.I.:
4 per mille per le persone fisiche residenti nel comune relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento comunale I.C.I.;
5 per mille per tutti gli altri immobili. 2. Di confermare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento comunale I.C.I., detrazione che si applica anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
(Omissis). 02X00269;
Il comune di VAS (provincia di Belluno) ha adottato il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 6 per mille per le aree fabbricabili e aree artigianali; 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale non locate; 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta come da regolamento e dagli stessi adibite a loro abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti; detrazione dell'imposta comunale per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.
(Omissis). 02X00270;
Il comune di VERGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Abitazioni sfitte: aliquota 6,5 per mille; seconde case tenute comunque a disposizione: aliquota 6,5 per mille; tutti gli altri immobili, compresa l'abitazione principale: aliquota 5,5 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis). 02X00271;
Il comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 le medesime aliquote e condizioni di applicazione gia' previste nell'anno 2001 con la delibera di giunta comunale n. 11 del 30 gennaio 2001, come di seguito riportato:
a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
b) aliquota per le unita' immobiliari e le relative pertinenze destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1: 6,5 per mille. 2) di convertire in euro l'importo della detrazione concessa per le abitazioni principali e di considerarla pari a Euro 103,50.
(Omissis). 02X00272;
Il comune di VERRUA PO (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 02X00273;
Il comune di VERZUOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'applicazione di piu' aliquote differenziate riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche nelle seguenti misure:
6 per mille come aliquota normale;
5,8 per mille come aliquota ridotta nel caso di abitazioni principali e per le tipologie previste dall'art. 4 comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556;
4 per mille per immobili in corso di ristrutturazione per restauro e risanamento conservativo situati nel centro storico;
7 per mille per gli alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, tenuti a disposizione e privi di utenza elettrica. Detrazione fissa di Euro 103,29 per l'abitazione principale. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale con la conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
quella concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado.
(Omissis). 02X00274;
Il comune di VESCOVATO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002:
1. aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 5 per mille;
2. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis). IV. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. V. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 02X00275;
Il comune di VESTONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 2002 sia la seguente:
4,5 peer mille - abitazione principale;
6 per mille - tutte le altre categorie.
(Omissis). 02X00276;
Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, per le ragioni in premessa esposte, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
a) 6,2 per mille aliquota ordinaria;
b) 4,7 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze considerata tale per espressa previsione legislativa nonche' per le fattispecie aggiunte dall'art. 14, comma 1, del regolamento comunale con esclusione di quella prevista alla lettera b) "abitazione concessa in uso gratuito...";
c) 7 per mille per le abitazioni e le relative pertinenze non locate e non utilizzate. 2. di precisare che, anche per il 2002, la detrazione di Euro 103,291 spetta per l'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 nonche' per le fattispecie aggiunte dall'art. 14, comma 1, del regolamento comunale con esclusione di quella prevista alla lettera b) "abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini...". 3. di confermare anche per il corrente anno la possibilita' di effettuare i versamenti I.C.I., sia in autotassazione che a seguito di accertamento, direttamente presso la Tesoreria Comunale - Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola.
(Omissis). 02X00277;
Il comune di VILLA BARTOLOMEA (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille cosi' come deliberato dalla G.C. in data 9 febbraio 2002 al n. 18; 2. di approvare le detrazioni per abitazione principale come segue:
Euro 103,29 pari a L. 200.000 = per abitazione principale compreso le pertinenze cosi' come stabilito dall'art. 818 del codice civile;
Euro 154,94 pari a L. 300.000 = per:
a) nuclei familiari comprendenti portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta al 100%;
b) titolari di assegno (pensione) sociale, purche' nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dall'assegno stesso;
c) pensionato/a ultrasettantacinquenne con nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1o gennaio 2002 titolare di pensione integrata al minimo di cui alla normativa vigente. Ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione i contribuenti con i requisiti richiesti devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprieta' immobiliare al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessun'altra proprieta' immobiliare.
(Omissis). 02X00278;
Il comune di VILLA di TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili (ad eccezione degli immobili di cui al punto 2. nella misura del 5 per mille, come da deliberazione C.C. n. 7/2000. 2. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, stabilendo che l'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
(Omissis). 02X00279;
Il comune di VILLA POMA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' determinate:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota maggiorata per case (e relative pertinenze) sfitte per piu' di tre mesi all'anno o tenute a disposizione: 7 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: Euro 103,291.
(Omissis). 02X00280;
Il comune di VILLA VERDE (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02X00281;
Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In tali casi l'aliquota sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5 art. 1 della legge n. 449/1997 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
b) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C2, C3, D1 e D7 ed utilizzati per l'istituzione di una nuova attivita' produttiva nel territorio comunale nell'anno d'imposta, con decorrenza dall'inizio dell'utilizzo e per un periodo di tre anni a decorrere dall'inizio dell'utilizzo;
c) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto;
d) aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dall'abitazione;
e) aliquota del 6 per mille per le aree agricole;
f) aliquota del 7 per mille per le aree edificabili. 1. di approvare per l'anno 2002 il seguente regime perle detrazioni di cui all'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996:
a) ai fini dell'applicazione delle detrazioni minime e massime di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente adibite ad abitazioni principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;
b) per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione:
persone o nuclei familiari per i quali nell'anno di imposta o in quello precedente si sia verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tikets sanitari - detrazione di Euro 258,23;
persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello della casa adibita adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione redditurale - detrazione Euro 258,23;
persone titolari di solo reddito derivante da trattamento pensionistico minimo I.N.P.S. e di quello della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione redditurale - detrazione Euro 154,94;
solo per lavoratori dipendenti e pensionati con:
redditi mensili per ogni componente inferiori a Euro 258,23 - detrazione Euro 258,23;
redditi mensili per ogni componente da Euro 258,23 a Euro 392,69 - detrazione Euro 154,94;
redditi mensili per ogni componente superiori a Euro 392,69 - detrazione Euro 103,29;
famiglie con la presenza di un soggetto gravato da invalidita' totale ed il cui reddito complessivo annuo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S. - detrazione Euro 154,94; 2. di dare atto che per l'applicazione delle detrazioni di cui al precedente punto 1. verranno seguiti i seguenti criteri:
il contribuente dovra' presentare la richiesta autocertificazione nella quale dovra' dichiarare:
nome
cognome
data di nascita
codice fiscale
oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alle detrazioni agevolate (Euro 258,23 e Euro 154,94). La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il mese precedente al pagamento della prima rata ai servizi amministrativi tributari del comune di Villadose, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione comunale si riservera' di richiedere la necessaria documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni.
(Omissis). 02X00282;
Il comune di VILLANOVA d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota I.C.I. 2002:
per il corrente anno l'aliquota viene confermata nella misura del 6 per mille; detrazioni:
Euro 123,95 annue, per l'abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente che la possiede vi dimori abitualmente. E' altresi' da considerarsi abitazione principale, purche' non locata, l'unita' immobiliare posseduta a qualsiasi titolo da anziani o disabili ospiti in case di riposo o R.S.A.
Euro 154,94 ai portatori di handicap (anche se familiare, non intestatario dell'immobile, ma convivente con il proprietario).
Euro 154,94 ai nuclei familiari il cui reddito complessivo risulti essere un'unica pensione sociale. valore aree fabbricabili:
sono stati altresi' determinati i valori venali delle aree edificabili da considerare come base imponibile ai fini I.C.I. per l'anno 2002. Gli interessati possono prenderne visione presso gli uffici comunali.
(Omissis). 02X00283;
Il comune di VISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione ai fini I.C.I. per l'abitazione principale; 3. di stabilire, inoltre, in Euro 180,76 la detrazione I.C.I. di cui all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per tutti i pensionati, cassintegrati e disoccupati proprietari di una sola casa e con reddito ISEE riferito al nucleo familiare che non risulti superiore a Euro 8.779,77.
(Omissis). 02X00284;
Il comune di VOLANO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), nel 4,7 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2002; 2. di determinare nel 7 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2002 relativamente agli immobili destinati alla locazione ma non locati o non concessi in comodato; 3. di determinare in Euro 120,00 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e della sua famiglia.
(Omissis). 02X00285;
Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote vigenti per l'anno 2001, ovvero:
un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell'imposta;
un'aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive;
una detrazione arrotondata per eccesso all'unita' di Euro 104,00 annue dell'imposta dovuta per l'abitazione principale; 2. di individuare come categorie di soggetti in situazione di particolare disagio socio economico le persone fisiche, soggetti passivi dell'imposta, che siano titolari di pensione, elevando per questi soggetti la precedente detrazione per l'abitazione principale a Euro 208,00, purche' siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:
a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto;
b) che il reddito complessivo dell'insieme dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all'anagrafe al 1 gennaio 2002 nella medesima unita' immobiliare oggetto della detrazione, sia non superiore a L. 20.000.000 (o Euro 10.329,14), come risultante dalla somma dei redditi dichiarati nelle denuncie relative all'anno 2001, ovvero risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 2001;
c) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine del 20 dicembre 2002, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:
1. i nomi dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all'anagrafe al 1 gennaio 2002 nella medesima unita' immobiliare oggetto della detrazione;
2. la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto);
3. la dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo convivente, cosi' come definito dal precedente punto 1., non e' superiore a L. 20.000.000 ovvero a Euro 10.329,14. 3. di individuare inoltre come categorie di soggetti in particolare disagio socio economico le famiglie che abbiano al loro interno uno o piu' soggetti disabili con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USL che attesti una invalidita' non inferiore al 70%. Al proprietario dell'immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo e' consentito elevare a Euro 208,00 la relativa detrazione, purche' presenti idonea comunicazione al comune entro il termine del 20 dicembre 2002; tale agevolazione si intende alternativa all'analoga detrazione prevista al punto 2 per i pensionati e non e' pertanto con essa comulabile; 4. di dare atto che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera e), del vigente regolamento comunale dell'imposta, variato con deliberazione consiliare n. 11 del 7 febbraio 2001, alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente iscritte al catasto fabbricati, viene applicata la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale ed anche l'eventuale parte eccedente di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale; 5. di considerare come abitazioni principali le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis). 02X00286;
Il comune di ZOCCA (provincia di Modena) ha adottato, il 28 gennaio e il 26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di integrare, per l'anno 2002, (omissis), la propria precedente deliberazione, (omissis), prevedendo, in aggiunta a quelle gia' deliberate, la seguente nuova aliquota I.C.I.:
4 per mille per tutti i nuovi insediamenti di attivita' produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, commerciale, turistico, di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:
nuove costruzioni, o ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso da residenziale o agricolo a produttivo, con ultimazione dei lavori dal 1o gennaio 2002;
utilizzo di un fabbricato gia' esistente, non destinato all'esercizio di attivita' da oltre un anno, per lo svolgimento di una nuova attivita' produttiva. L'applicazione dell'aliquota del 4 per mille spettera' solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento ai fini produttivi. La presente aliquota puo' essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il titolare dell'attivita' produttiva. 2. di riconfermare le altre aliquote precedentemente deliberate:
a) 5,8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, cosi' come individuate con atto consiliare n. 14 del 25 febbraio 2000, del soggetto passivo;
b) 7 per mille per tutti gli altri immobili. 3. di mantenere, (omissis), ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, visto anche l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 129,11.
(Omissis). 02X00287;
Il comune di ZUMPANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni sono determinate come appresso:
1. per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
2. aliquota da applicare, per i soggetti passivi a per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel punto 1: 5,5 per mille;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 154,94.
(Omissis). 02X00288;
 
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