Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 giugno 2002
Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unita' sanitarie locali - Ser.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
Visto in particolare, il relativo art. 118, come modificato dall'art. 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in base al quale il Ministro della sanita' determina con proprio decreto, l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, concernente la "Determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unita' sanitarie locali";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'accordo Stato - Regioni di cui al provvedimento del 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 15 marzo 1999, ove si prevede che i servizi per le tossicodipendenze si occupino dell'assistenza alle persone che utilizzano sostanze d'abuso, incluse quelle legali;
Visto l'atto d'intesa Stato - Regioni approvato con provvedimento del 5 agosto 1999, che individua le specifiche prestazioni erogabili dai soggetti privati alle persone dipendenti da sostanze d'abuso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nella parte relativa alle prestazioni di assistenza territoriale sia ambulatoriale e domiciliare e sia semiresidenziale e residenziale;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Decreta:
Art. 1.
Principi generali
1. I servizi per le tossicodipendenze (Ser.T) sono unita' operative delle Aziende - Unita' sanitarie locali - A.S.L. coordinate nell'ambito di uno specifico dipartimento per le dipendenze patologiche, in applicazione dell'accordo Stato - Regioni del 21 gennaio 1999. Tale dipartimento e' organizzato con modalita' di integrazione interistituzionale, che prevedono la diretta partecipazione a livello operativo e decisionale del privato sociale accreditato o autorizzato operante nel territorio o richiesto da altri territori per specifiche competenze (enti ausiliari, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e "no-profit", associazioni famiglie, e simili) e che includano anche la certificazione dello stato di tossicodipendenza. Alle stesse entita', con specifici provvedimenti di accreditamento delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, viene riconosciuto un ruolo strategico determinante nell'ambito dello sviluppo di un moderno sistema di prevenzione e di protezione della salute nell'area dipartimentale delle dipendenze patologiche. Il dipartimento per le dipendenze patologiche opera funzionalmente per il trattamento, il reinserimento e la prevenzione dei problemi correlati all'uso di sostanze psicotrope legali ed illegali e per i comportamenti assimilabili e correlati (disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo, videodipendenze, etc.), con opportuna definizione, a questo scopo, delle relazioni operative con le aree ed i dipartimenti della salute mentale e materno - infantile. Resta comunque obiettivo comune del dipartimento per le dipendenze patologiche e di dette altre aree dipartimentali la costruzione di progetti integrati, con particolare riguardo agli ambiti di confine, quali alcolismo, problemi dell'adolescenza, doppia diagnosi, disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo.
2. All'interno del dipartimento per le dipendenze patologiche i Ser.T costituiscono le unita' operative di base e specialistiche dell'Azienda, che operano in una logica di integrazione con gli altri servizi e con gli enti di cui al comma 1, per la risoluzione delle problematiche delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, legali ed illegali - in seguito denominate sostanze - e delle loro famiglie.
3. Nell'ambito del dipartimento per le dipendenze patologiche di cui al comma 1 i Ser.T sono strutture complesse, articolabili in unita' funzionali sulla base dei bisogni emergenti nel tenitorio in relazione alle varie tipologie di abuso e di dipendenza, conformemente alle determinazioni adottate dalle regioni e dalle province autonome.
4. All'interno del dipartimento di cui al comma 1 sono assicurate le seguenti funzioni:
a) collaborazione con i centri servizi amministrativi (C.S.A.) del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) collaborazione con le autorita' militari esistenti nel territorio per l'attuazione di quanto disposto agli art. 109, escluso quanto disposto ai commi 2 e 5, 110 e 111 dello stesso decreto;
c) collaborazione con il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle sostanze da attuare nei confronti dei detenuti;
5. Ai fini del trattamento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, su richiesta del prefetto competente, i Ser.T e gli enti privati accreditati, inseriti nel dipartimento di cui al comma 1, predispongono e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati e forniscono, altresi', all'autorita' giudiziaria le certificazioni di cui all'art. 91, comma 2, dello stesso decreto. I Ser.T e gli enti ausiliari vengono preventivamente accreditati per tale funzione sulla base della disponibilita' di una equipe multidisciplinare diagnostica.
6. I Ser.T, tutti i servizi e le realta' del privato sociale di cui al comma 1 assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dell'art. 120, comma 4 e dell'art. 122, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 
Art. 2.
Norme di principio sul funzionamento dei Ser. T
1. I Ser.T operano nel rispetto dei criteri fissati dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, con specifico riferimento alle indicazioni relative alla sezione "assistenza territoriale semi-residenziale e residenziale" ed alle prestazioni erogabili in base ai contenuti dell'accordo Stato - Regioni del 21 gennaio 1999 citato nell'art. 1, comma 1.
2. Nell'ambito di uno stabile coordinamento con il dipartimento di cui all'art. 1 i Ser.T assicurano la disponibilita' dei principali trattamenti relativi alla cura e alla riabilitazione dall'uso di sostanze e garantiscono, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, la liberta' di scelta del cittadino e della sua famiglia di attuare i programmi terapeutico - riabilitativi presso qualunque struttura autorizzata in tutto il territorio nazionale.
3. I Ser.T, d'intesa con il paziente e con la sua famiglia, anche mediante l'utilizzo di altri servizi specialistici, pubblici e privati accreditati o autorizzati, si occupano della prevenzione e della cura di tutte le patologie correlate alla dipendenza da sostanze. Le prestazioni sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi nelle sedi operative, o, se necessario, a domicilio. Le prestazioni di prevenzione possono essere erogate anche mediante mezzi mobili.
4. I Ser.T, fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle regioni ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, provvedono a:
a) garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente;
b) predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico - riabilitativo con valutazione diagnostica multidisciplinare iniziale e monitoraggio periodico delle variazioni dello stato di salute, in relazione ai risultati degli interventi effettuati, in termini di uso di sostanze, di qualita' della vita, di abilita' e capacita' psico-sociali, di comparsa delle principali patologie correlate sulla cartella individuale del soggetto;
c) effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagonistiche, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico, verificando l'opportunita' di tali interventi e mantenendo contemporaneamente l'obiettivo del superamento dello stato di dipendenza anche dai farmaci sostitutivi. Nei casi in cui e' prescritta una terapia farmacologica, accanto agli opportuni controlli sono previsti supporti relazionali intensi (colloqui almeno settimanali, gruppi di discussione e di informazione, appoggi alle famiglie), che garantiscano un'attenzione costante alle condizioni di salute, sia fisica sia psichica, e mantengano viva la possibilita' di sviluppare piu' ampi percorsi di cambiamento. Attenzione specifica va posta ad evitare che si creino le condizioni per l'emergere della cronicita' iatrogena; a tal fine i Ser,T, in collaborazione con gli enti accreditati nel dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, garantiscono in ogni territorio la possibilita' di realizzare cure direttamente finalizzate alla riabilitazione, come:
1. attivita' di osservazione, diagnosi e cura intensiva di disintossicazione, con modalita' residenziale (ospedali, comunita', centri crisi), semiresidenziale o ambulatoriale;
2. attivita' riabilitative articolate in centri diurni, semiresidenziali, comunita' residenziali, etc.
3. attivita' di reinserimento psico-sociale e lavorativo, post riabilitative, finalizzate a prevenire le recidive;
4. nei casi in cui la cronicizzazione venga ritenuta inevitabile deve risultare dalla cartella individuale un dettagliato resoconto delle ragioni cliniche e dei tentativi effettuati per ridurre la dose di metadone;
d) svolgere attivita' di psicodiagnosi, di "counseling", di sostegno psicologico, di psicoterapia;
e) svolgere attivita' di prevenzione, screening/counseling e cura delle patologie correlate all'uso di sostanze d'abuso, anche in collaborazione con altri servizi specialistici;
f) svolgere attivita' di orientamento e di sostegno in ambito sociale ed educativo;
g) svolgere specifiche e strutturate attivita' per la prevenzione delle principali cause di morte e di inabilita' (malattie infettive, overdose, ete.);
h) attivare specifici programmi destinati alle donne, anche in collaborazione con altri servizi specialistici, prevedendo, in particolare, interventi relativi a gravidanza, prostituzione, episodi di violenza;
i) rilevare, sulla base delle indicazioni stabilite a livello nazionale e regionale, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle attivita' e al territorio di competenza.
5. I Ser.T attuano per le persone in carico i seguenti interventi relativi alle infezioni da HIV e alle altre patologie correlate alla tossicodipendenza:
a) individuazione dei comportamenti a rischio;
b) informazione ed educazione sanitaria;
c) visite mediche ed interventi diagnostici e terapeutici, in collaborazione con strutture specialistiche;
d) test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e counseling;
e) collaborazione e integrazione degli interventi con altri presidi specialistici.
6. I Ser.T collaborano alle attivita' di prevenzione primaria coordinandosi, tramite il dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, con i servizi aziendali ed extra aziendali competenti.
 
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2002

Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone