Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 13 giugno 2002
Soppressione del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento. Individuazione degli uffici siti in provincia di Bolzano competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi, sgravi, richieste di maggiore rateizzazione, sospensione e per i rapporti pendenti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
di Bolzano
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in previsione della soppressione al 30 giugno 2002 del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento relativamente alla competenza territoriale per la provincia di Bolzano;
Dispone:
Art. 1.
Dal 1 luglio 2002 le competenze svolte dal centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento per la provincia di Bolzano sono attribuite agli uffici dell'agenzia delle entrate della provincia di Bolzano come di seguito individuate. Gli uffici locali ricevono i seguenti atti per competenza territoriale in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data della presentazione della interessata dichiarazione e provvedono a definire i relativi procedimenti:
rimborsi ex articoli 37 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente gli anni d'imposta 1997 e precedenti;
rimborsi ex art. 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta ante 1994;
istanze di sgravio avverso gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta anteriori 1998;
istanze di maggior rateazione ex art. 19, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e istanze di sospensione ex art. 39 stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;
rimborsi e sgravi derivanti dal contenzioso in essere sulle dichiarazioni;
ricorsi avverso atti e iscrizioni a ruolo posti in essere dallo stesso Centro di servizio, ferma restando la speciale procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.
 
Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 2002, i ricorsi e le istanze relativi ai rapporti di cui ai punti precedenti vanno inoltrati agli uffici locali della provincia di Bolzano territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente o del debitore, i quali provvederanno all'esame e alla definizione del procedimento.
I predetti medesimi uffici, per competenza territoriale, gestiscono e definiscono i procedimenti relativi ai seguenti rapporti:
istanze relative a mancati rimborsi;
remissione dei vaglia estinti;
rimborsi agli eredi aventi diritto e ai soci di societa' cessate, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali;
volture dei titoli emessi dal Centro di servizio di Trento; riammissione al pagamento di titoli perenti.
 
Art. 3.
A decorrere dal 1 luglio 2002, e' assegnata all'ufficio rapporti con enti esterni della direzione provinciale di Bolzano la competenza per le attivita' concernenti i rapporti pendenti con il concessionario della riscossione per la provincia di Bolzano e con la ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, riferiti alle iscrizioni a ruolo operate dal Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento a carico dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano, le cui cartelle di pagamento siano state notificate entro la data del 30 giugno 2002.
 
Art. 4.
Le comunicazioni concernenti le spese di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, presentate presso il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento prima del 1 gennaio 2002, vengono conservate presso l'ufficio locale di Bolzano.
 
Art. 5.
Il presente provvedimento non modifica le competenze funzionali normativamente previste per legge, nonche' quelle previste dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002. Motivazioni.
Con atto del 7 dicembre 2001, prot. n. 220441, del direttore dell'Agenzia delle entrate e' stata, tra l'altro, disposta la soppressione al 30 giugno 2002 del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento.
Il punto 1.3 del suddetto atto prevede che per i rapporti pendenti in specifiche materie (rimborsi, rapporti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato) il direttore regionale o provinciale con proprio provvedimento possa individuare, anche in deroga ai criteri generali della competenza territoriale, gli uffici cui assegnare la competenza per tali trattazioni.
Pertanto, al fine di garantire un assetto omogeneo nei rapporti con la Ragioneria provinciale e con il concessionario della riscossione per gli adempimenti relativi a tali attivita' e' stato individuato l'ufficio competente in materia.
Al punto 1.6 dell'atto 27 febbraio 2002 del direttore dell'Agenzia delle entrate e' inoltre previsto che per ragioni di economia gestionale e di razionalizzazione delle lavorazioni, la competenza in materia di sgravi e rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni d'imposta fino al 1992, gia' attribuita al Centro operativo di Pescara, puo' essere affidata, nell'ambito di ciascuna regione o provincia, ad uno o piu' uffici individuati dal direttore regionale o provinciale.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto dei carichi di lavoro derivanti dalle attivita' in corso di svolgimento presso il Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento, con il presente provvedimento vengono individuati gli uffici competenti alla gestione dei rapporti pendenti nelle suddette materie. Riferimenti normativi dell'atto:
decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 28 novembre 1980;
articoli 19 e 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;
art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
art. 2 decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99;
C.M. 1 febbraio 2002, n. 14;
C.M. 12 aprile 2002, n. 13;
risoluzione ministeriale del 22 aprile 2002, n. 123;
statuto dell'Agenzia delle entrate;
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;
atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, n. 2001/220441;
atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002.
Bolzano, 13 giugno 2002
Il direttore provinciale: De Sio
 
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