Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 giugno 2002
Interventi urgenti finalizzati al ripristino della viabilita' della s.s. 394, danneggiata a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici che nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2002 hanno colpito il territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo. (Ordinanza n. 3222).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001 che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;
Vista la nota dell'Ente nazionale per le strade del 16 maggio 2002 con la quale viene segnalata la grave situazione determinatasi a seguito dei citati eventi alluvionali del 3, 4 e 5 maggio 2002, che hanno causato gravi danni alla viabilita' della strada statale n. 394 "del Verbano Orientale" al km 39,900 nel comune di Maccagno (Varese);
Considerato che la predetta strada statale n. 394 e' stata chiusa al traffico in quanto ostruita da materiale franato dal prospiciente pendio;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ripristino della viabilita' della strada statale n. 394;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il compartimento ANAS della regione Lombardia e' autorizzato ad eseguire le opere e gli interventi necessari ed urgenti volti ad eliminare le situazioni di pericolo determinatesi a seguito degli eventi alluvionali del 3, 4 e 5 maggio 2002, nonche' ad assicurare il ripristino della viabilita' stradale mediante la costruzione di una galleria artificiale da realizzare al km 39,900 della s.s. 394 collegando le due gallerie esistenti, denominate "Maccagno inferiore 1" e "Maccagno inferiore 2"; per l'esecuzione di tali opere ed interventi, il compartimento ANAS della regione Lombardia procede, nelle zone colpite dai citati eventi alluvionali, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza.
2. Al relativo onere, stimato in Euro 14,200 milioni, si provvede a carico del bilancio dell'ANAS, anche in deroga al programma triennale 2002-2004, di cui all'art. 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2.
1. Per l'affidamento e l'approvazione delle progettazioni, per i procedimenti espropriativi e per la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga delle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 14, 16 e 17, e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5; 9, 10, comma 1-quater; 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2002
Il Ministro: Scajola
 
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