Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
COMUNICATO
Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane gia' Segretariato generale del C.E.R. e la regione Lazio per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:
ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.
arch. Massimo Rinversi, direttore del dipartimento urbanistica e casa della regione Lazio

PREMESSO CHE:

- L'art. 61 del D.L.vo 31/3/1998 n. 112, al comma 3, ha disposto che
l'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento e'
stato prorogato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e
dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e'
effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle
Regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione
attribuita; - L'art. 63 dello stesso D.L.vo n. 112/98 ha demandato all'intesa da
conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 9 della
legge 15.3.1997 n. 59, il compito di fissare i criteri, le
modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle
regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di
programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna
regione; - L'art. 7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n. 284 ha disposto il
trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita'
della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al
31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai
programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e
posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.
457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da
raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato
art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98; - L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del
2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29
febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP.
in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 112/98 con la successiva
presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo
2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della
citata intesa del 213/2000, ha concordato per l'attuazione del
comma 3 dell'art. 61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto
segue:

- A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. dl un conto corrente intestato
alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle
risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro
conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso
la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti; - B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai
contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati
esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa
vigente:

all.1 - L. 2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994) all.2 - L. 2.623,410 miliardi (giro fondi per annualita' slittate) all.3 - L. 478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L. 94/82, art. 1 comma 6, lett.b).

Non e' compreso nel reintegro l'importo di L. 400,75 miliardi, ridotto a L. 400 miliardi (legge n. 118/85, art. 3, comma 1, lett. b), gia' versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in
relazione alle effettive necessita' di liquidita' registrate per li
complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al
punto A) (Fondo unico).

- C) Le seguenti modalita' di trasferimento dei fondi di edilizia
sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della
Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1. Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da
attribuire alle regioni; - programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire
ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie
ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della
regione di appartenenza dei comuni per i quali si e' verificata
l'economia; - programmi straordinari regionali per la concessione di contributi
in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni; - programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i
cui fondi sono da attribuire alla regione dl appartenenza. Le
relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso
dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed
agli Iacp per Il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi
acquisito l'assenso oltre tale termine; - programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui
fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale. 2. Invio
alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per
l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a
comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi
acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha
stabilito le procedure per l'attuazione dei protocolli d'intesa di
cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la
Regione LAZIO ha aderito con la sottoscrizione del protocollo
d'intesa in data 18 febbraio 1994-22 settembre 1999 promosso dal
Comune di Roma; - Con nota 3 agosto 2000 n. 8866/D il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca
d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente
infruttifero n. 20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG. cui
far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha
rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti
percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.
872.924.297.304 di cui L. 850.000.000.000 gia' ripartiti, con
delibera CIPE 22 dicembre 1998; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha
rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti
percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.
360.385.838.167; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha
rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei
contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo
di L. 1.012.909.999;

I contributi ex GESCAL, relativi agli anni progressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la
decurtazione complessiva di L. 57,350 MLD operata dalle leggi di
assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti
dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella
legge 25 marzo 1982 n. 94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio
1985, n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118; - La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000
pari a L. 384.323.043.470 e' ripartita tra le regioni sulla base
dei parametri di cui al triennio 1996-1996 stabiliti dalla delibera
CIPE 22 dicembre 1998; - L'accantonamento di L. 230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1,
comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto
incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12
settembre 1995 n. 424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre
1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per
il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE
del 16 marzo 1994; - Con l'art. 1 dei decreti ministeriali 1 giugno 2000 n. 1356 e n.
1395 nonche' 26 luglio 2000 n.1881 e' stata effettuata la
ricognizione del fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti
correntI 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi
e Prestiti rilevando, per la Regione LAZIO una giacenza di cassa di
L. 1.517.864.519.663 nella quale e' compreso l'importo di L.
90.000.000.000 sui fondi del triennio 1996-98 destinati dalla
stessa Regione al protocollo d'intesa in data 18 febbraio 1994-22
settembre 1999; - Con nota 2 agosto 2000 n. 1930 la Direzione Generale delle Aree
Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga
richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in
qualita' di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio
assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il
fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000; - Con nota 7 agosto 2000 n. 1914 e' stato disposto l'accredito, a
favore degli IACP della Regione LAZIO della complessiva somma di L.
273.430.000.000; - Con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n. 1230 e 18 ottobre 2000
n. 2466 - 29 maggio 2000 n. 1231 e' stata effettuata la
ricognizione rispettivamente per gli IACP di Latina e Civitavecchia
dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art. 25 della
legge 8 agosto 1977 n. 513, con i fondi della gestione speciale di
cui all'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 determinando
le seguenti giacenze di Cassa:

- IACP di Latina L. 5.875.449.715 - IACP di Civitavecchia L. 73.905.248

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.
risultano versate dai seguenti IACP (o comunque denominati) le
somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui
all'art. 10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate al fini
dell'art. 25 della legge 8 agosto 1917, n. 513:

- IACP di Frosinone L. 1.077.651.092 - IACP di Rieti L. 5.108.920.030 - IACP di Roma L. 25.077.481.561 - IACP di Viterbo L. 7.975.793.678

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha
comunicato che i dati relativi ai programmi dl cui all'art. 25
della legge 8 agosto 1977 n. 513 ed ai rientri di cui all'art. 10
del D.P.R. 1038/72 possono essere desunti dai tabulati emessi
annualmente dalla stessa Cassa; - Con l'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e' stato
costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e
Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui
decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed
all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonche'
all'acquisto di aree edificate da recuperare; - Con l'intesa 2/16 marzo 2000 e' stato stabilito che le risorse
relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge
17 febbraio 1992 n. 179 debbono essere trasferite negli appositi
conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale
affinche' ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse
relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito
territoriale e le risorse comunque non utilizzate; - Con note 1 marzo 2000 n. 411712, 13 ottobre 2000 n. 412610 la Cassa
Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare del rientri su c/c
n.20120 fino al 1o semestre dell'anno 2000 che per la Regione LAZIO
ammontano complessivamente a: L. 14.468.216.100

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo e' necessario disciplinare la riscossione,
la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle
eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli
enti percettori; - E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli
importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L. 56,6 MLD e nel
biennio 1986-87 per L. 0,750 MLD per effetto delle decurtazioni
operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei
bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16
marzo 2000 citata in premessa; - Alla regione LAZIO secondo i decreti di ricognizione specificati
nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a: L.
1.517.864.519.663 - Con il presente atto viene attribuita alla regione LAZIO la quota
parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori
entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonche' le entrate 1999 e 2000
pari a complessive: L. 40.555.304.840 - Con il presente atto viene attribuita alla regione LAZIO la quota
parte di spettanza dell'importo di L. 230 MLD specificato in
premesse pari a: L. 24.493.160.000 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere
detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia
sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia
agevolata per un importo di: L. 254.594.979.985 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere
detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia
sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia
agevolata per un importo di: L. 13.365.607.962 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere
detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata
utilizzata al sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n. 691
convertito in legge 16/2/1995, n. 35 (alluvione 94) pari a:
L.249.564.260.000 - Dalle giacenze dl cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere
detratta la quota parte dl spettanza dei finanziamenti previsti
dalle leggi 25/3/1982 n. 94 e 5/4/1985 n. 118 rimodulati dal
Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo
2000 pari a: L. 6.165.641.150 - L. 45.358.047.100 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere
detratta l'erogazione disposta in data in favore degli IACP
operanti nella regione stessa pari a: L. 273.430.000.000 - Di conseguenza per la regione LAZIO viene a determinarsi una
giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia
sovvenzionata ordinaria, pari a: L.740.434.448.306 - Il protocollo d'intesa per il Comune di Roma datato 18 febbraio
1994 - 22 settembre 1999 riveste preminente importanza per il
raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la
stipula dello stesso protocollo e per la sua attuazione la Regione
Lazio dovra' accantonare sulle giacenze di cassa di
L.740.434.448.306 la somma di L. 90.000.000.000 - Dalla ricognizione dei programmi attivati dagli IACP ai sensi
dell'art. 25 della legge 8/8/1977 n. 513 sono risultate le seguenti
giacenze di cassa da attribuire alla regione LAZIO:

- IACP di Latina L. 5.875.449.715 - IACP di Civitavecchia L. 73.905.248
----------------
L. 5.949.354.963

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della
Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati
dagli IACP, alla data del presente atto, i seguenti importi
complessivi da attribuire alla regione LAZIO a titolo di rientri di
cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1036 non utilizzati ai
fini dell'art. 25 della legge 513/77:

- IACP di Frosinone L. 1.077.651.092 - IACP di Rieti L. 5.108.920.030 - IACP di Roma L. 25.077.481.561 - IACP di Viterbo L. 7.975.793.678
-----------------
L. 39.239.546.361

Con il presente accordo dl programma e' necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale dei presente accordo.
 
ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art. 10 lett. b) e c) L. 14 febbraio 1963 n. 60)

Sulla somma complessiva di L. 384.323.043.470 (trecentoottantaquattromiliarditrecentoventitremilioniquarantatremila quattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione LAZIO sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L. 40.555.304.840 (quarantamiliardicinquecentocinquantacinquemilionitrecentoquattromila ottocentoquaranta) pari a Euro 20.945.066,98.
 
ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art. 1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n. 498).

Sulla somma complessiva di L. 230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione LAZIO, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L. 24.493.160.000 (ventiquattromiliardiquattrocentonovanatremilionicentosessantamila) pari a Euro 12.649.661,46.
 
ART. 4

Riduzione degli stanziamenti onerata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L. 57.350.000.000 (cinquantasettemiliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 e' ripartita sulla base del parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione LAZIO e' attribuita la somma di L. 6.165.641.150 (seimiliardicentosessantacinquemilioniseicentoquarantunomilacentocinq uanta) pari a Euro 3.184.287,91.
 
ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione LAZIO sui c/c n. 20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art. 1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n. 1356 e n. 1395 nonche' 26 luglio 2000 n. 1881 in complessive: L. 1.517.864.519.663

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi L. 267.960.587.947

b) alluvione 94 (L. 35/1995) L. 249.564.260.000

c.1) leggi assestamento bilancio
(art. 4 del presente accordo -
All. 3 intesa) L. 6.165.641.150

c.2) quota parte stanziamenti
da iscrivere in bilancio
(All. 3 dell'intesa L. 421,9 MLD) L. 45.358.047.100

d) erogazione straordinaria agli IACP L. 273.430.000.000

Totale riduzione L. 842.478.536.197

e conseguentemente viene ad essere pari a:
Totale giacenza di cassa L. 675.385.983.466
 
ART. 6

Protocollo d'intesa con il Comune di Roma

L'importo di L.90.000.000.000, relativo al protocollo d'intesa con il Comune di Roma specificato in premesse sara' accantonato a cura della Regione Lazio per essere gestito sulla base delle procedure stabilite nel relativo accordo di programma.
 
ART. 7

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n. 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, e' incrementata della complessiva somma di L. 65.048.464.840 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L. 740.434.448.306 (settecentoquantamiliardiquattrocentotrentaquattromilioniquattrocento quaranttottomilatrecentosei) pari a Euro 382.402.479,15.
 
ART. 8

Giacenze rientri art. 25 legge 513/1977

La giacenza dl cassa sul c/c 20104 Individuata in complessive L. 5.949.354.963 (cinquemiliardinovecentoquarantanovemilionitrecentocinquantaquattromi lanovecentosessantatre) pari a Euro 3.072.585,42 nelle premesse o nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513 dagli IACP territorialmente competenti e' attribuita alla regione LAZIO al sensi dell'intesa dei 2-16 marzo 2000.
 
ART. 9

Giacenze da rientri art. 10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n. 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nel le premesse e nei considerata deI presente accordo in complessiva L. 39.239.546.361 (trentanovemiliardiduecentotrentanovemilionicinquecentoquarantaseimil atrecentosessantuno) pari a Euro 20.265.534,44 e riguardante i rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1036, versati dagli IACP territorialmente competenti, e' attribuita alla regione LAZIO per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.
 
ART. 10

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 7 8 e 9, entro 30 giorni dall'esecutivita' dei presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n. 20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica od intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 mano 2000.
 
ART. 11

Residue disponibilita' attribuite

Le residue disponibilita' attribuite alla Regione LAZIO in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 e' riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate
dall'art. 1 dei DD.MM. di ricognizione
1 giugno 2000 n. 1356 e n. 1395 - 26
luglio 2000 n. 1881 L. 1.517.864.519.663

- anticipazione del fabbisogno al
31 dicembre 2000 - nota 7 agosto
2000 n. 1974 L. 273.430.000.000

- riduzione degli stanziamenti operata
dalle leggi di assestamento del bilancio
(all. 3 dell'intesa 2/16 marzo 2000)
a detrarre L. 6.165.641.150

- maggiori entrate 1998 ed entrate
1999-2000 per contributi ex GESCAL
pregressi L. 40.555.304.840

- accantonamento di cui alla delibera
CIPE 22 dicembre 1998 (art. 1 comma 10
della legge 23 dicembre 1992 n. 498) L. 24.493.160.000

- giacenze programmi attivati ai sensi
dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977
n. 513 L. 5.949.354.963

- giacenze da rientri ai sensi dell'art. 10
del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 L. 39.239.546.361

Importo attribuito L. 1.348.506.244.677
 
ART. 12

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi progressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n. 20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE 8,4048 VALLE D'AOSTA 0,1626 LOMBARDIA 14,0959 PROV. AUT. TRENTO 1,4250 PROV. AUT. BOLZANO 1,6100 VENETO 5,7345 FRIULI VENEZIA GIULIA 1,9312 LIGURIA 3,2919 EMILIA ROMAGNA 5,2619 TOSCANA 5,5453 UMBRIA 1,0996 MARCHE 1,6988 LAZIO 10,5524 ABRUZZO 2,4768 MOLISE 0,6217 CAMPANIA 11,5489 PUGLIA 7,1169 BASILICATA 1,1404 CALABRIA 4,7926 SICILIA 8,1017 SARDEGNA 3,3871
--------
Totale 100,0000
 
ART. 13

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n. 20120 della Seziono autonoma della Cassa Depositi e Prestiti e' attribuita alla regione LAZIO la somma di L.14.468.216.100 (quattordicimiliardiquattrocentosessantottomilioniduecentosedicimilac ento) pari a Euro 7.472.210,02 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.31183 intestato alta regione LAZIO presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
 
ART. 14

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilita' attribuite alla regione LAZIO con il D.M. 28 settembre 1998 n. 1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 sono attribuite alla regione LAZIO dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.31183 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
 
ART. 15

Disciplina dei rientri di cui all'art. 6 della legge 17.2.52 n. 179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione LAZIO, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.31183 intestato alla stessa regione LAZIO presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
 
ART. 16

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutivita' e' notificato a cura del Ministero del LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.
 
ART. 17

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo e' sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti o pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
ART. 18

Esecutivita'

L'esecutivita' dei presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. Il Ministro dei lavori pubblici
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il direttore del dipartimento urbanistica e casa della regione Lazio RINVERSI
 
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