Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 giugno 2002
Riconoscimento alla sig.ra Capellino Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Capellino Laura, nata il 29 giugno 1970 a Harare (Zimbabwe), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta di cui e' in possesso, come attestato dal consiglio professionale per la psicologia, ordine delle professioni sanitarie del Sud Africa in data 14 novembre 2001;
Preso atto che la richiedente e' in possesso dei seguenti titoli accademici:
"Bachelor of Arts" conseguito presso la "University of the Witwatersrand" di Johannesburg nel 1991;
"Ba Honours" in psicologia conseguito presso l'Universita' "Rand Afrikaans" di Johannesburg nel 1994;
"Magister Artium (M.A.)" in psicologia conseguito presso l'Universita' "Rand Afrikaans" di Johannesburg nel 1995;
"Magister Artium" in psicologia clinica conseguito presso l'Universita' di Pretoria nel 1997; come documentato nella richiesta per il riconoscimento del titolo di psicologo;
Preso atto altresi' che la richiedente e' in possesso della laurea in psicologia clinica e di comunita', conseguita presso l'Universita' degli studi di Urbino, come documentato in data 12 luglio 2001;
Considerato che in base ai titoli sopra menzionati e all'esperienza documentata, la richiedente ha ottenuto il rilascio del decreto di accoglimento della domanda di riconoscimento del titolo professionale di psicologa da parte di questo Ministero, in data 29 marzo 2001;
Considerato altresi' che la sig.ra Capellino e' iscritta all'albo degli psicologi del Piemonte dal 7 maggio 2001;
Preso atto che in Sud Africa gli psicologi clinici che hanno ottenuto la qualifica sono abilitati ad esercitare anche la psicoterapia come previsto dalla sez. 37 della legge sulle professioni sanitarie (legge n. 56 del 1974);
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:
1) teoria e pratica della psicologia clinica;
2) principi deontologici professionali.
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Capellino Laura, nata il 29 giugno 1970 a Harare (Zimbabwe), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio della professione di psicoterpeuta in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) teoria e pratica della psicologia clinica;
2) principi deontologici professionali.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 11 giugno 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, consistera' in un colloquio.
c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame al fine dell'iscrizione come psicoterapeuta.
 
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