Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 25 giugno 2002
Autorizzazione alla societa' Direct Line Insurance S.p.a. (in breve Direct Line), in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2097).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il provvedimento ISVAP in data 2 dicembre 1999, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni (ivi compreso il ramo 1. Infortuni - limitatamente al rischio "persone trasportate"), rilasciata alla Direct Line Insurance S.p.a. (in breve Direct Line) con sede in Milano, piazza Monte Titano n. 10;
Vista l'istanza in data 8 febbraio 2002 con la quale la Direct Line Insurance S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 1. Infortuni (gia' autorizzato con le limitazioni di cui sopra) relativamente a tutti i rischi dello stesso ramo, nonche', ex novo, nei rami 8. Incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio "energia nucleare", 9. Altri danni ai beni e 13. R.C. generale;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 19 giugno 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla societa' Direct Line Insurance S.p.a.;

Dispone:

La societa' Direct Line Insurance S.p.a. (in breve Direct Line), con sede in Milano, gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni, ivi compreso il ramo 1. Infortuni - limitatamente al rischio "persone trasportate", e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa a tutti i rischi inclusi nel predetto ramo 1. Infortuni, nonche', ex novo, ai rami 8. Incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio "energia nucleare", 9. Altri danni ai beni e 13. R.C. generale, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2002
Il presidente:Giannini
 
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