Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 febbraio 2002
Rettifica del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, recante norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991. pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1992, recante norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche;
Visto, in particolare, l'ultimo capoverso del punto 3.1 del capo VI dell'allegato 8 al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 dove si legge "la sorgente di energia deve poter essere disinserita dal motore";
Visto l'ultimo capoverso del punto 3.1 dell'allegato VI alla direttiva 89/173/CEE, dove si legge "che la sorgente di energia non deve poter essere disinserita dal motore";
Rilevato quindi che, per errore materiale, la menzionata disposizione del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 e' stata redatta in modo non conforme alla corrispondente disposizione della direttiva 89/173/CEE; Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1. Nell'ultimo capoverso del punto 3.1. del capo VI dell'allegato 8 al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, le parole "la sorgente di energia deve poter essere disinserita dal motore" sono sostituite dalle parole "la sorgente di energia non deve poter essere disinserita dal motore".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2002
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone