Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 giugno 2002
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali per uso veterinario "Gangliovet" e "Gangliovet Forte".

IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione
- Ufficio XI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, in particolare la disposizione contenuta nel capo V;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visti i decreti 26 giugno 2000, 14 marzo 2001 del Ministero della sanita' in materia di prevenzione e profilassi della trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Viste le linee guida EMEA in materia di TSE EMEA/410/01;
Visti i decreti con cui fu autorizzata l'immissione in commercio delle specialita' medicinali, indicate nella parte dispositiva del presente decreto;
Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nelle sedute del 16-18 maggio 2001 e 11 marzo 2002, la quale dopo aver esaminato l'ulteriore documentazione presentata non ha ritenuto opportuno che il rapporto rischio/beneficio indotto dai medicinali in questione sia tale da consentire una deroga al decreto ministeriale 14 marzo 2001 se non in casi "estremamente eccezionali" ove il beneficio per la salute dell'uomo e degli animali sia rilevante rispetto al rischio;
Ritenuto ai sensi dell'art. 1 del decreto 14 marzo 2001 sussistano gli elementi per procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari in questione;

Decreta:

Art. 1.
E' revocata per le motivazioni indicate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialita' medicinali per uso veterinario:
GANGLIOVET - A.I.C. n. 101153017;
GANGLIOVET FORTE - A.I.C. n. 101153029.
Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., in Abano Terme (Padova).
Il provvedimento riguarda tutte le preparazioni e confezioni dei medicinali suddetti.
I medicinali veterinari non possono essere piu' venduti.
 
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2002
Il direttore generale: Marabelli
 
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