Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2002
Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e sentito

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante: "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 83, comma 1, lettera g), relativo alla "determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989, recante limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, che fissa i "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento della qualita' dell'aria";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, recante modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;
Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1998, n. 219, che fissa "modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato";
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
Visto il decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze del 20 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, recante caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua, destinate alla trazione ed alla combustione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio 7 settembre 2001, recante recepimento della direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi.
Considerata l'opportunita' di aggiornare ed integrare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995 al fine di assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana;
Sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 19 novembre 1998, recante linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;
Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2002.

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
 
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' quelli utilizzati nelle attivita' di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
b) Combustibili per usi civili: combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
c) Luogo di produzione di uno o piu' combustibili: area delimitata in cui sono localizzati uno o piu' impianti destinati alla produzione di detti combustibili;
d) Potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell'impianto di combustione, cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce un'unita' termica. Ai soli fini della definizione dei valori limite di emissione e dell'applicabilita' dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, la potenza termica nominale da considerare e' la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse valutazioni dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:
a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;
b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;
c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) forni da pane;
f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attivita' di ristorazione.
 
Art. 3.

Combustibili consentiti

1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in relazione a quanto prescritto dai successivi comma, i poteri attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti e nelle attivita' di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e' consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1;
f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I punto 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10;
i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;
l) legna da ardere alle condizioni previste nell'allegato III punto 2;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nell'allegato III, alle condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all' 1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;
r) biogas individuato nell'allegato VI, alle condizioni ivi previste
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, e' consentito altresi' l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma, che, fino all'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non deve essere superiore a 180 mg/kg;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2,
c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;
d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purche' il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al comma 1 lettere o), p) e q);
e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, riga 7
3. Negli impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di cui all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988, nonche' negli altri impianti delle stesse potenzialita' autorizzati in via definitiva o che rispettano i valori limite di emissione previsti per l'adeguamento ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, e' consentito altresi' l'uso di:
a) emulsioni acqua - bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 2;
b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.
4. E' altresi' consentito, nel luogo di produzione l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1, colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;
c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti da greggi nazionali, e coke da petrolio, in deroga a quanto previsto all'allegato 3B, punto B) 4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui all'allegato IV.
5. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, e' consentito altresi' l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 1, colonna 8;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2;
c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;
d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, riga 8.
6. E' in ogni caso vietato utilizzare i combustibili di cui al comma 5 nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, nella regione Sardegna e' consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:
a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica purche' vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'allegato 9 del decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;
b) impianti di cui al comma 2 del presente art..
8. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui all'art. 3 comma 1, lettere l), n) ed r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 4.

Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW

1. Negli impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a) aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, e' vietato l'uso dei seguenti combustibili:
a) carbone da vapore;
b) coke metallurgico e da gas;
c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
e) bitume da petrolio;
f) coke da petrolio;
g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, combustibili liquidi, come individuati dal presente decreto, con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.
2. Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni possono estendere il divieto di cui al comma 1, lettera g), anche agli impianti di cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria.
3. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato 1, punto 4, e' consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.
 
Art. 5.

Requisiti degli impianti

1. Fatto salvo quanto previsto all'allegato III, punto 2.3, lettera b), al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologie disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonche' di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I medesimi impianti devono essere dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.
2. Nel caso di impianti di combustione per i quali e' prescritto, ai sensi della vigente normativa, un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla misurazione di tale inquinante e al controllo della combustione, previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ovvero contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso decreto, tengono luogo di quelle previste al comma 1.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) devono rispettare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, nonche' i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle predette norme.
 
Art. 6.

Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo

1. Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2 e' consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nell'allegato III punto 2;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nell'allegato III, alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I, punto 3;
l) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;
m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8;
n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;
o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4 limitatamente al periodo previsto all'art. 10;
p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4 limitatamente al periodo previsto all'art. 10;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente a quanto previsto all'art. 10;
r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste.
2. I combustibili di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) ed r) non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attivita' di ristorazione.
3. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035 MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare, in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite di emissione in atmosfera riportati in allegato V. I valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nell'ambito delle normali operazioni di controllo e manutenzione dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.
4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3 si applicano a partire dal 1 settembre 2003.
5. I valori limite di emissione di cui all'allegato V, fatte salve diverse determinazioni dell'autorita' competente al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata dall'art. 31, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione che siano regolarmente eseguite le manutenzioni programmate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1;
f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I, punto 3;
6. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui al comma 1, lettere f), h) e r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 7.

Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma 2, lettera f), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2 di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 0,035 MW devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano ai suddetti requisiti tecnici e costruttivi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2 di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonche' di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.
3. Gli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 8.

Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), e' consentito negli impianti di cui all'art. 2 comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purche' ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria.
2. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui al comma 1, e' consentito altresi', fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3, e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 4 12 e successive modificazioni.
3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
 
Art. 9.

Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati
pesanti di petrolio

1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1 lettera n), e' consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purche' ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria.
2. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui al precedente comma, e' consentito altresi', fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad emulsioni di cui al comma 1, utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche.
3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa o di emulsioni di cui al comma 1.
4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
 
Art. 10.

Uso di combustibili solidi

1. E' consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e comunque non oltre il 1 settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;
b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;
c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4.
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, ditali combustibili. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.
3. E' consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q), negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.
 
Art. 11.

Piani e programmi regionali

1. Secondo quanto stabilito agli artt. 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 possono limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, come individuati dal presente decreto, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria:
a) agglomerati di lignite;
b) carbone da vapore;
c) coke metallurgico e da gas;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio:
f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.
 
Art. 12.

Aggiornamenti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attivita' produttive, e' istituita una Commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e da un rappresentante del dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, nonche' per la individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
2. La Commissione di cui al comma 1 propone inoltre l'aggiornamento:
a) delle specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti e del residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi nonche' dei relativi metodi di analisi e valutazione;
b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili;
c) delle condizioni di utilizzo dei combustibili;
d) dei metodi di campionamento e analisi dei combustibili,
e) della lista di combustibili di cui all'art. 6, comma 5;
f) delle caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile anche ai fini dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.
3. La Commissione propone, in via prioritaria, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi e i relativi metodi di analisi e valutazione, nonche' le caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile.
4. Fatte salve diverse disposizioni delle regioni, adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione previsti negli allegati al presente decreto si applicano fino all'emanazione dei decreti che aggiornano la disciplina delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
 
Art. 13.

Metodi

1. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili liquidi si applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i metodi riportati negli allegati I, II, IV, riferiti alle versioni piu' aggiornate. La trattazione dei risultati delle misure e' effettuata secondo la norma EN ISO 4259, salvo nei casi indicato nell'allegato I, punti 2 e 3.
 
Art. 14.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 7, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 69
 
----> Vedere Allegato I da pag. 15 a pag. 17 della G.U. <----

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE DELLE EMULSIONI ACQUA - GASOLIO, ACQUA - KEROSENE E ACQUA-OLIO COMBUSTIBILE

1. Emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera 1) e articolo 6 comma 1, lettera e) e comma 4 lettera e))

1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%.
1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale e' previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.
1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20oC ± 1oC e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti".
1.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo' essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilita' e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.

2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera i), comma 2 lettera b), comma 4 lettera b) e comma 5 lettera b) e articolo 6 comma 1, lettera n))

2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%.
2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale e' previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.
2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50oC ± 1oC e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1 alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti".
2.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dall'Allegato 1, punto 1, alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti", puo' essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 2, del Decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze 20 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilita' e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.

ALLEGATO III

INDIVIDUAZIONE DELLE BIOMASSE COMBUSTIBILI E DELLE LORO CONDIZIONI DI
UTILIZZO
(articolo 3 comma 1 lettera n) e articolo 6 comma 1 lettera h))

1. Tipologia e provenienza

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente
meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da
manutenzioni forestali e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente
meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura,
trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e
cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine,
tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche
previste per la commercializzazione e l'impiego; e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente
meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste
per la commercializzazione e l'impiego.

2. Condizioni di utilizzo

La conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 puo' essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.
2.1 Salvo diverse prescrizioni dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203, gli impianti in cui vengono utilizzate le biomasse combustibili devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un ora di funzionamento dell'impianto esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento e' l'11% in volume nell'effluente gassoso anidro. Per gli essiccatoi si applica la normativa prevista all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88.

Potenza termica nominale complessiva installata (MW) ==================================================================== (1)>0,15 ÷ ( 3 > 3 ÷ ( 6 > 6 ÷ (20 >20 mg/Nmc (2) mg/Nmc(2) mg/Nmc(2) mg/Nmc(2) ==================================================================== polveri totali 100 30 30 30 10(3) -------------------------------------------------------------------- carbonio organico totale (COT) --- --- 30 20 10(3) -------------------------------------------------------------------- Monossido di carbonio(CO) 350 300 250 200 150(3) 100(3) -------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 500 400 400 300(3) 200(3) -------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (espressi come SO2) 200 200 200 200 -------------------------------------------------------------------- (1) Agli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 0.035 MW e non superiore a 0,15 MW si applica un valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nmc. (2) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0o Centigradi e 0,1013 MPa. (3) Valori medi giornalieri.

2.2 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n. 203.
2.3 Le condizioni operative al fine del rispetto dei valori limite alle emissioni di cui al punto 2.1 devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria
negli impianti di potenza termica nominale, per singolo focolare,
inferiore o uguale a 1 MW); b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento,
tramite la misura e registrazione in continuo nella camera di
combustione della temperatura e del tenore di ossigeno, e la
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non
obbligatori negli impianti di potenza termica nominale, per
singolo focolare, inferiore o uguale a 3 MW); c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o
liquido (non obbligatoria negli impianti di potenza termica
nominale, singolo focolare, inferiore o uguale a 6 MW); d) le misurazioni e registrazioni in continuo nell'effluente gassoso
della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio,
degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatorie per
gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o
uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore
acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene
essiccato prima dell'analisi; e) la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso
delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale
(non obbligatoria per gli impianti di potenza termica nominale
complessiva inferiore o uguale a 20 MW); f) le misurazioni con frequenza almeno annuale delle concentrazioni
negli effluenti gassosi delle sostanze i cui limiti sono fissati
nella tabella al punto 2.1, ove non sia prevista la misurazione in
continuo.

2.4 Per gli impianti termici di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) e comma 2, i controlli di cui al punto 2.3 lettera f) devono essere effettuati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Per gli impianti di nuova costruzione, inoltre, il rispetto dei valori limite di emissione e' certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio.
2.5 Agli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o pari a 1 MW si applica l'articolo 2, comma 1 del D.P.R. 25 luglio 1991.

ALLEGATO IV CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI IDROCARBURI PESANTI
DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DEL GREGGIO
(articolo 3, comma 4, lettera d))

1. Provenienza: processi di lavorazione del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione)
2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura:

=================================================================
Metodi di
misura ================================================================= Potere calorifico inferiore min. 35.000 kJ/kg sul tal quale -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Contenuto di ceneri sul in massa max 1% UNI EN ISO 6245 tal quale ----------------------------------------------------------------- Contenuto di zolfo sul in massa max 10% UNI EN ISO 8754 tal quale -----------------------------------------------------------------

3. Condizioni di impiego:

Gli idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio possono essere impiegati, previa gassificazione, per l'ottenimento di gas di sintesi e alle seguenti condizioni:
3.1 il gas di sintesi puo' essere destinato alla produzione di energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta (in caldaie e/o forni) nel medesimo comprensorio industriale e in impianti con potenza termica, per singolo focolare, non inferiore a 50 MW;
3.2 gli impianti devono essere attrezzati per la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni di monossido di carbonio e degli ossidi di azoto; la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
3.3 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in ciclo combinato per la produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti:

==================================================================== a) Polveri totali 10 mg/Nmc(1) -------------------------------------------------------------------- b) Ossidi di azoto (espressi come NO2) 70 mg/Nmc(1) -------------------------------------------------------------------- c) Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 60 mg/Nmc(1) -------------------------------------------------------------------- d) Monossido di carbonio 50 mg/Nmc(1) (come valore
medio giornaliero) -------------------------------------------------------------------- (1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e
0,1013 MPa.

3.4 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non facenti parte dei cicli combinati, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti: ==================================================================== a) Polveri totali 30 mg/Nmc(1) -------------------------------------------------------------------- b) Ossidi di azoto (espressi come NO2) 200 mg/Nmc(1) -------------------------------------------------------------------- c) Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 180 mg/Nmc(1) -------------------------------------------------------------------- d) Monossido di carbonio 150 mg/Nmc(1) (come valore medio giornaliero) -------------------------------------------------------------------- (1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0o Centigradi e 0.1013 MPa.

ALLEGATO V VALORI LIMITE DI EMISSIONE E METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI PER GLI IMPIANTI PER USO CIVILE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI CHE UTILIZZANO I COMBUSTIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE F), H) ED R)
articolo 6 comma 3)

Gli impianti per uso civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare, nelle condizioni di esercizio piu' gravose, un valore limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nmc(1) riferito ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro pari al:

a) 3% per i combustibili liquidi e gassosi; b) 6% per i combustibili solidi.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli contenuti nelle norme UNI 10263 ed UNICHIM 158, e successivi aggiornamenti.

ALLEGATO VI
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BIOGAS
(articolo 3 comma 1 lettera r) e articolo 6, comma 1, lettera r))

1. Provenienza:

Gas combustibile proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti, in particolare non prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti puo' essere utilizzato con le modalita' e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti. 3. Condizioni di utilizzo:

3.1 L'utilizzo del biogas, costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, pari allo 0,1% v/v, e' consentito nel medesimo comprensorio industriale in cui tale biogas si produce. Gli impianti in cui viene utilizzato come combustibile il biogas devono rispettare i valori limite di emissione indicati alle lettere seguenti, espressi in mg/Nmc(1) e riferiti ad un ora di funzionamento dell'impianto, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti.

a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i valori limite
di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al
5% nell'effluente gassoso anidro, sono:
Potenza termica nominale
complessiva istallata (MW) ===========================================================
( 3 >3 ----------------------------------------------------------- carbonio organico totale (COT) 150 100 ----------------------------------------------------------- monossido di carbonio (CO) 800 650 ----------------------------------------------------------- ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 450 -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- Composti inorganici del cloro sotto 10 10 forma di gas o vapori (come HCl) -----------------------------------------------------------

b) nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori limite di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al
15%, nell'effluente gassoso anidro, sono:
Potenza termica nominale
complessiva istallata (MW) ====================================================================
( 8 > 8 ÷ (15 > 15 ÷ (50 >50 -------------------------------------------------------------------- carbonio organico totale (COT) -- -- 50 50 -------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio (CO) 100 80 60 50 -------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (espressi come NO2) 150 80 80 60 -------------------------------------------------------------------- Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl) 5 5 5 5 --------------------------------------------------------------------

c) per le altre tipologie di impianti di combustione i valori limite
di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al
3%, nell'effluente gassoso anidro, sono:
Potenza termica nominale
complessiva istallata (MW) ===========================================================
( 3 >3 ----------------------------------------------------------- Ossido di carbonio 150 100 ----------------------------------------------------------- Ossidi di azoto (espressi come NO2) 300 200 ----------------------------------------------------------- Carbonio organico totale (COT) 30 20 ----------------------------------------------------------- Composti inorganici del cloro sotto 30 30 forma di gas o vapori (come HCl) -----------------------------------------------------------

3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori limite di emissione fissati nella tabella al punto 3.1 lettere a), b) e c) ad esclusione di quelli per cui e' richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3.
3.3 Gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare, superiore a 6 MW devono effettuare la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).
3.4 Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n. 203.
3.5 Agli impianti alimentati a biogas ed aventi potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW si applica l'articolo 2, comma 1 del DPR 25 luglio 1991.
3.6 Per gli impianti termici di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) e comma 2, i controlli di cui al punto 3.2 devono essere effettuati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche. Per gli impianti di nuova costruzione, inoltre, il rispetto dei valori limite di emissione e' certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio.



(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0o Centigradi e 0.1013 MPa. (1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0o Centigradi e 0.1013 MPa.



 
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