Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 2 luglio 2002, n. 131
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1369):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro della giustizia (Castelli) e dal
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali (La
Loggia) il 6 maggio 2002.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 7 maggio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 6a e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', l'8 maggio 2002.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il
15 e 28 maggio 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2797):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 29 maggio 2002 con pareri del comitato per la
legislazione, delle commissioni I, V, VI e della
commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 4
e 20 giugno 2002.
Esaminato in aula il 24 giugno 2002 ed approvato, il 26
giugno 2002.



Avvertenza:
Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
104 del 6 maggio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 51.



 
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 81

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle gia' fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardia.
2. La regione Lombardia e' esente, in relazione ai procedimenti in cui e' parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformita' dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono altresi' differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002".
 
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