Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. 85
Testo del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2002, n. 134 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6) recante: "Disposizioni urgenti per il settore della pesca".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Art. 1.
Misure urgenti per la flotta peschereccia

1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni. ((Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta.)) (( 1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), puo' richiedere al fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilita' del fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualita' 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualita' successive, sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute.))

Riferimenti normativi:
- Il regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e' pubblicato nella GUCE n. L337 del 30 dicembre 1999.
- Il regolamento CE n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento CE n. 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e' pubblicato nella GUCE n. L31 del 1 febbraio 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Procedura valutativa). - 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3.
2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento.
5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.".
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".
 
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti

1. E' istituita nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione avore dei proprietari e degli equipaggi di unita' abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, del-l'8 giugno 1998.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963,)) da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1. (( 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.))
4. La misura di cui al presente articolo e' riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1995, recante "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca":
"Art. 11 (Sistemi di pesca). - 1. In vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato nei commi da 2 a 14. L'indicazione di ciascun sistema sulla licenza consente l'impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato.
2. Il sistema "circuizione" comprende quelli attualmente denominati come "tonnara volante" sia ad una che a due imbarcazioni; "cianciolo per pesce azzurro" e "cianciolo per pesce bianco" sia ad una che a due imbarcazioni; "circuizione senza chiusura".
3. Il sistema "sciabica" comprende quelli attualmente denominati come "sciabica da spiaggia" e "sciabica da natante".
4. Il sistema "strascico" comprende quelli attualmente denominati come "strascico a divergenti"; "strascico a bocca fissa"; "traino pelagico a divergenti"; "rapido"; "sfogliara".
5. Il sistema "volante" comprende quelli attualmente denominati come "traino pelagico a coppia" ed "agugliara". La denominazione di "traino pelagico" e' soppressa.
6. Il sistema "traino per molluschi" comprende quelli attualmente denominati come "attrezzo da traino per molluschi"; "ostreghero"; "rampone per molluschi"; "sfogliara per molluschi".
7. Il sistema "draga idraulica" sostituisce quello attualmente denominato come "turbosoffiante".
8. Il sistema "rastrello da natante" sostituisce quello attualmente denominato "draga manuale".
9. Il sistema "attrezzi da posta" comprende quelli attualmente denominati come "imbrocco"; "tramaglio"; "nasse"; "cestelli"; "cogolli"; "bertovelli"; "rete circuitante"; "rete da posta fissa"; "rete da posta a circuizione".
10. Il sistema "rete da posta derivante" comprende quelli attualmente denominati come "spadara" ed "alalungara".
11. Il sistema "ferrettara" comprende quelli attualmente denominati come "piccola derivante"; "menaide"; "sangusara"; "bisantonara"; "alacciara"; "bisara"; "bogara"; "sgomberara"; "occhiatara"; "palantitara".
L'impiego del sistema e' disciplinato nell'allegato al presente decreto (allegato D).
12. Il sistema "palangari" comprende quelli attualmente denominati come "palangari fissi" e "palangari derivanti".
13. Il sistema "lenze" comprende quelli attualmente denominati come "lenze a mano"; "lenze a canna"; "lenze tramate".
14. Il sistema "arpione" comprende quelli attualmente denominati come "arpione" "fiocina"; "asta e specchio per ricci"; "rastrello per ricci".
15. Per gli attrezzi da pesca simili nel funzionamento a quelli compresi tra i sistemi di cui ai commi da 2 a 14 e non specificati nei medesimi commi, la sistemazione funzionale ai fini della licenza e' di competenza del Ministero.
16. L'impiego degli attrezzi attualmente denominati "strascico a bocca fissa", "rapido", "sfogliara" non e' consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorche' rientrante nella denominazione di "strascico" di cui al comma 4.
17. Fino all'entrata in vigore della relativa normativa speciale l'uso dell'attrezzo "cianciolo per pesce bianco", ancorche' rientrante nella denominazione di "circuizione" di cui al comma 2 e' consentito esclusivamente alle unita' dei compartimenti marittimi di Roma e Livorno, che abbiano effettuato la sperimentazione prevista dal piano triennale in premessa citato.
18. Non e' previsto il rilascio della licenza per l'impiego dell'attrezzo denominato "rastrello a piedi" o "rastrello a mano". Per l'impiego di detto attrezzo in nessuna fase dell'attivita' di pesca, ivi compreso il trasferimento sul luogo di pesca, e' consentito l'uso di natante.
19. Per le unita' asservite ad impianto, per le quali e' rilasciata apposita licenza, non si applicano le previsioni dell'art. 28.
20. L'autorizzazione ai subacquei professionali per l'utilizzo dell'attrezzo "raschietto per mitili" e' rilasciata annualmente dalla capitaneria.".
- Il regolamento CE n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e' pubblicato nella GUCE n. L132 del 23 maggio 1997.
- Il regolamento CE n. 1239/98 del Consiglio, dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e' pubblicato nella GUCE n. L171 del 17 giugno 1998.
- Si trascrive l'art. 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante "Disciplina della pesca marittima":
"Art. 5 (Commissione consultiva centrale). - 1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.
2. La Commissione e' chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonche' su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.
3. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.".
- Si trascrive il comma 81 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)":
"81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine e' stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.".
- Si trascrive il testo del paragrafo 3 dell'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997):
"3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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