Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 maggio 2002
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Alpitour - unita' di Bologna, Cuneo, Milano, Milano Malpensa, Padova, Roma, Torino e Verona. (Decreto n. 31087).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive proroghe;
Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315, con il quale e' stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggi e turismo con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonche' sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, dalla ditta - S.p.a. Alpitour;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla societa interessata;
Decreta:
E' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Alpitour - sede in Cuneo - unita' di Bologna, Cuneo, Milano, Milano Malpensa, Padova, Roma, Torino, Verona.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il Ministro: Maroni
 
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