Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 marzo 2002
Attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
Tenuto conto che Germania e Francia, Paesi designati come relatori per lo studio delle sostanze attive Glifosate (compreso il Glifosate trimesio, come riportato nel rapporto di revisione) e Tifensulfuron metile, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze, presentando alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione e le raccomandazioni, in conformita' all'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92;
Considerato che le relazioni di valutazione sono state esaminate nell'ambito del Comitato fitosanitario permanente del 29 giugno 2001, che ha approvato, fra l'altro, i relativi rapporti di revisione;
Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dall'esame delle sostanze attive sopra richiamate sono stati sottoposti anche al Comitato scientifico per le piante il quale non ha formulato osservazioni;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Glifosate (compreso il Glifosate trimesio), e Tifensulfuron metile soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nei rapporti di revisione approvati dal Comitato fitosanitario permanente;
Vista la direttiva della Commissione 2001/99/CE del 20 novembre 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2001/99/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;
Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile sono iscritte, fino al 30 giugno 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 1 gennaio 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Glifosate o Tifensulfuron metile presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2002, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. Il Ministero della salute revoca entro il 1 gennaio 2003 le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile, non aventi i requisiti di cui al presente decreto.
4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti, come unica sostanza attiva, Glifosate o Tifensulfuron metile, entro il 1 luglio 2005 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 1 luglio 2006, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
5. l titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari, contenenti Glifosate o Tifensulfuron metile in associazione con altre sostanze attive incluse nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto, entro tre anni che decorrono dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro i dodici mesi successivi, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.
 
Art. 4.
1. La commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti Glifosate o Tifensulfuron metile, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2003.
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti Glifosate o Tifensulfuron metile, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1 luglio 2002.
Roma, 26 marzo 2002
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Salute, foglio n. 211
 
Allegato

----> Vedere ALLEGATO a Pag. 38 della G.U. <----
 
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