Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 giugno 2002
Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Imperia
Visto l'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'I.N.P.S. ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per l'attuazione del predetto riordinamento;
Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;
Visto il decreto n. 4/98, datato 18 maggio 1998, del direttore della direzione provinciale del lavoro di Imperia relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia;
Visto 1'art. 45, comma 3, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale stabilisce che i comitati provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima proseguano la loro attivita' fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Considerata la necessita' di provvedere alla costituzione del nuovo comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Imperia;
Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970;
Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni interessate, alla stregua dei criteri di cui all'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, riguardanti:
l'entita' numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;
la partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
la partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
Acquisiti i dati concernenti la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali interessate;
Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per i lavoratori dipendenti le organizzazioni sindacali C.G.I.L, C.LS.L., U.I.L., U.G.L. e C.O.N.F.S.A.L, e per i dirigenti d'azienda la Confederazione italiana dirigenti d'azienda; per i datori di lavoro l'Unione industriali, l'Unione provinciale agricoltori e la Confcommercio; per i lavoratori autonomi la Confederazione nazionale artigianato, la Confcommercio e la Confederazione italiana agricoltori;
Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, debba essere cosi' ripartita:
a) per i lavoratori dipendenti n. 3 rappresentati della CGIL, n. 4 rappresentati della CISL, n. 1 rappresentante della UIL, n. 1 rappresentante dell'UGL., n. 1 rappresentate della CONFSAL e n. 1 rappresentante dei dirigenti d'azienda;
b) per i datori di lavoro un rappresentante dell'Unione industriali, un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori e un rappresentante della Confcommercio;
c) per i lavoratori autonomi un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni su designazione della Confederazione italiana agricoltori, un rappresentante degli artigiani su designazione della Confederazione nazionale dell'artigianto e un rappresentante degli esercenti attivita' commerciali su designazione della Confcommercio;
Interpellate le organizzazioni sindacali e di categoria per le designazioni di loro competenza;
Considerato infine che, come piu' volte ribadito dalla giurisprudenza, il principio della partecipazione pluralistica impone di applicare senza rigidita' il principio di proporzionalita';
Decreta:
E' ricostituito in Imperia - per la durata di anni quattro - presso la locale sede INPS, il comitato provinciale, di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/ 1970 cosi' come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:
In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
sig.ra Costanza Florimonte;
sig. Francesco Giribaldi;
sig. Fulvio Moscatelli;
sig. Claudio Bosio;
sig. Francesco Abbo;
sig. Giuseppe Longo;
sig. Giovanni Novaro;
sig.ra Maria Teresa Rossa;
sig. Marco Gobbo;
sig. Lorenzo Leone.
In rappresentanza dei dirigenti di azienda:
dott. Ambrogio Francioli.
In rappresentanza dei datori di lavoro:
sig. Giacomo Laurent, in rappresentanza dell'agricoltura;
dott. Bruno Cattaneo, in rappresentanza dell'industria;
sig.ra. Francesca Desimoni, in rappresentanza del commercio e terziario.
In rappresentanza dei lavoratori autonomi:
dott. Riccardo Giordano, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
arch. Rinangelo Paglieri, in rappresentanza degli artigiani;
sig. Mario Viglietti, in rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali.
il direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro;
il direttore della ragioneria provinciale dello Stato;
il dirigente della sede provinciale INPS.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Imperia, 25 giugno 2002
Il direttore provinciale: Caserta
 
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