Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 10 maggio 2002
Individuazione, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, dell'Ufficio centrale del Ministero delle attivita' produttive, competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto, in particolare, l'art. 103, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999, secondo cui i Ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate, provvedono ad individuare con decreto del Ministro, gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2000, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministero;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali;
Visto l'art. 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, recante Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Ritenuto di dover provvedere conformemente a quanto disposto dal richiamato art. 103 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999;
Considerato che la competenza in materia di vigilanza e controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e' stata assegnata al Ministero dal decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, e che occorre provvedere all'individuazione del soggetto cui deve, essere inviato il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981;
Decreta:
Art. 1.
l. Il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, in materia di concorsi operazioni a premio di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, deve essere presentato alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2002
Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2002, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1
Ministero delle attivita' produttive, foglio n. 334
 
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