Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 giugno 2002
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Giglioni Carla, nata a San Genaro (Argentina) il 12 aprile 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, come attestato dal certificato del "Colegio de Bioquimicos" cui e' iscritta dal 24 marzo 1993, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico professionale di bioquimica conseguito presso la "Universidad Nacional" di Rosario il 13 ottobre 1992;
Considerato che la richiedente ha maturato esperienza professionale pluriennale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;
Visto il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria del 28 febbraio 2002;
Considerato altresi' che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Giglioni Carla, nata a San Genaro (Argentina) il 12 aprile 1965, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, consistente in un colloquio, vertera' sulla seguente materia: a) Genetica.
Roma, 26 giugno 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.
 
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