Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2002
Disposizioni urgenti conseguenti alla grave situazione di rischio causata dal fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. (Ordinanza n. 3227).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa;
Considerato che nel ghiacciaio Belvedere del monte Rosa, dall'estate del 2001, e' in corso un fenomeno di rapido aumento della velocita' di deflusso e conseguente progressivo sollevamento della massa glaciale, con formazione di laghetti epiglaciali temporanei;
Considerato altresi' che a partire dalla primavera 2002 il predetto fenomeno di deflusso e sollevamento della massa glaciale ha subito una notevole accelerazione con formazione di un vasto lago epiglaciale in progressivo e costante accrescimento;
Considerato che l'incremento di volume dello specchio d'acqua rende possibile il verificarsi di una rotta glaciale con conseguente gravissimo rischio per l'incolumita' di persone e cose;
Viste la nota prot. n. 3284 del 25 giugno 2002 del comune di Macugnaga, le note prot. n. 14552/S.1/1.45 del 26 giugno 2002 e n. 9901/20 del 27 giugno 2002 della regione Piemonte, e la nota prot. n. 1355/20.2/GAB in data 28 giugno 2002 dell'ufficio territoriale del Governo di Verbano-Cusio-Ossola con le quali viene comunicato l'evolversi della situazione;
Ritenuta la necessita' di attivare iniziative di carattere straordinario ed urgente al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione venutasi a creare, ponendo in essere le misure di sicurezza e di contenimento indispensabili a salvaguardare i centri abitati e le infrastrutture viarie e turistiche presenti sul territorio;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Dipartimento della protezione civile assicura l'avvio ed il coordinamento dei primi interventi urgenti necessari per fronteggiare le varie situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa. A tal fine il Dipartimento medesimo, la regione Piemonte, il prefetto di Verbano-Cusio-Ossola, il sindaco di Macugnaga, nonche' gli eventuali organismi di pronto intervento di protezione civile appositamente costituiti, sono autorizzati, per la parte di rispettiva competenza, a realizzare opere e apprestamenti e ad acquisire la disponibilita' di beni e servizi di qualsiasi genere, anche commissionando specifiche prestazioni lavorative e di carattere professionale, in deroga alle norme di cui al successivo art. 9, anche mediante affidamenti diretti ed a trattativa privata, ove necessario senza la previa stipulazione di convenzioni in forma scritta.
2. Le attivita' negoziali di cui al presente articolo, anche ai fini del necessario rimborso dei conseguenti oneri nei confronti dei soggetti che hanno provveduto alle dovute anticipazioni, sono sottoposte alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 2.
1. La regione Piemonte provvede al coordinamento dei successivi interventi finalizzati al superamento dell'emergenza. In tale contesto, in particolare, al fine di assicurare continuita' all'attivita' di sorveglianza sull'evoluzione del fenomeno di invaso epiglaciale di cui all'art. 1, la regione Piemonte predispone e realizza un apposito piano di monitoraggio, nonche' studi e ricerche finalizzati alla definitiva messa in sicurezza dell'area.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la regione Piemonte e' autorizzata a stipulare ogni necessaria convenzione, anche con personale estraneo alla pubblica amministrazione, nonche' con consulenti ed esperti nel numero massimo complessivo di cinque unita', avvalendosi delle deroghe e secondo le disposizioni e le procedure di cui alla presente ordinanza.
3. Le attivita' di cui al presente articolo sono sottoposte alla preventiva presa d'atto del Dipartimento della protezione civile ai fini del rimborso dei conseguenti oneri.
 
Art. 3.
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile e la regione Piemonte sono autorizzati a stipulare, complessivamente, dieci contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di unita' di personale tecnico e/o amministrativo in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, nonche' all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.
3. Al personale del Dipartimento della protezione civile, della regione Piemonte, degli enti locali interessati, della prefettura di Verbano-Cusio-Ossola, delle Forze armate, delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comunque impegnato nelle attivita' di emergenza di cui all'art. 1, e' riconosciuta una speciale indennita' operativa equivalente all'importo di 72 ore di straordinario, calcolata su base mensile in relazione ai giorni di effettivo impiego; le amministrazioni e gli enti di appartenenza attestano le predette presenze e provvedono ad anticipare, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, la corresponsione della predetta indennita'. Resta fermo ogni eventuale altro trattamento economico accessorio comunque spettante.
 
Art. 4.
1. Per assicurare il trasferimento e la sistemazione urgenti delle popolazioni interessate in presenza di situazioni di pericolo derivanti dall'eventuale verificarsi di rotte glaciali, la regione Piemonte, il prefetto e la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, il sindaco di Macugnaga sono autorizzati a predisporre congiuntamente un piano di evacuazione della popolazione stessa, prevedendo l'assunzione di provvedimenti di requisizione in uso di beni mobili ed immobili e la conclusione di accordi convenzionali per il reperimento di beni e servizi.
 
Art. 5.
1. Gli enti e le societa' di erogazione di pubblici servizi provvedono con assoluta priorita' ad effettuare interventi ed iniziative funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, realizzando opere, impianti ed allestimenti, anche di carattere provvisorio, in deroga alle norme di cui all'art. 9, nonche' alle specifiche disposizioni regionali vigenti in materia.
 
Art. 6.
1. Per le prioritarie esigenze di protezione civile di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile definisce con il Comando operativo di vertice Interforze le necessarie forme di collaborazione delle Forze armate in sede locale anche per la messa a disposizione di personale e mezzi militari con rimborso a carico dei fondi di cui al successivo art. 10.
 
Art. 7.
1. Il prefetto di Verbano-Cusio-Ossola provvede al rimborso dovuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alle organizzazioni di volontariato debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate per le attivita' di assistenza e soccorso prestate in relazione allo stato di emergenza, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari.
 
Art. 8.
1. Per garantire la migliore conoscenza delle situazioni di rischio derivanti dagli effetti dei mutamenti climatici sui ghiacciai, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione della comunita' scientifica internazionale, anche attraverso la stipula di convenzioni con esperti, gruppi di ricerca ed organismi di studio.
 
Art. 9.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II - sezione I ed articoli 151 e 156;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazione, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e 16;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;
legge 28 giugno 1986, n. 339, e decreto ministeriale 21 marzo 1988, e disposizioni normative regionali pertinenti alla materia.
 
Art. 10.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza per la realizzazione degli interventi disposti in relazione allo stato di emergenza si provvede a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del centro di responsabilita' 13 "protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 11.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte il Dipartimento della protezione civile, rimane estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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