Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 aprile 2002
Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria alimenti
e nutrizione - Ufficio VI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese del settore veterinario;
Vista la decisione del Consiglio 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990;
Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva 85/511/CEE;
Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
Vista la decisione della Commissione del 22 febbraio 2001, n. 181/CE, recante modifica dell'allegato I della decisione 91/666/CEE del Consiglio, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica;
Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 3121 del bilancio del Ministero della salute;
Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantita' di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;
Decreta:
Art. 1.
Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.
L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 3121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2002.
 
Art. 2.
Le modalita' di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche nonche' i prezzi di cessione per unita' di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.
 
Art. 3.
E' incaricato della trasformazione di 642.663 dosi di antigene in vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia.
Il prezzo di cessione per la trasformazione delle suddette dosi di antigene in vaccino e' fissato in 0,12 euro oltre IVA per dose che deve superare con esito favorevole i prescritti controlli.
E' incaricato della produzione di 220.719 dosi di antigene contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia.
Il prezzo di cessione per la produzione delle suddette dosi di antigene e' fissato in 0,18 euro oltre IVA per dose che deve superare con esito favorevole i prescritti controlli.
Il numero delle dosi di vaccino e di antigene devono essere pronte e disponibili secondo quanto indicato nei contratti di acquisto e dovranno essere pronte alle date indicate nei contratti medesimi.
 
Art. 4.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede a Brescia e' incaricato della conservazione e distribuzione di vaccino antiaftoso, per bovini e suini, nonche' dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso, messo a disposizione dalla Commissione europea secondo le procedure comunitarie.
 
Art. 5.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore del vaccino antipestoso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita' nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.
Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della sanita' impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.
 
Art. 6.
I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2002
Il direttore generale: Marabelli Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 2 Salute, foglio n. 131
 
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