Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 giugno 2002
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l., ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta a"Mozzarella di Bufala Campana", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 4 dicembre 1998 con il quale l'organismo Certidop S.r.l. e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana";
Visto il decreto 5 dicembre 2001 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Certidop S.r.l. e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 dicembre 2001;
Visto il decreto 12 aprile 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 4 dicembre 2001, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 14 aprile 2002;
Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio "Mozzarella di Bufala Campana", datata 15 novembre 2001 con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana", l'organismo denominato C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in sostituzione di Certidop S.r.l.
Considerato che l'organismo C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STO), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana" allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 22 gennaio 2002, protocollo n. 60239 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana";
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunita' di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per i formaggi a pasta filata;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo privato denominato C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana", registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
In particolare C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. provvedera' ad adeguare il piano dei controlli di cui al presente decreto non appena sara' predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali uno schema standard per i formaggi a pasta filata
 
Art. 5.
L'organismo autorizzato C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana" anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione "Mozzarella di Bufala Campana" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione "Mozzarella di Bufala Campana".
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana", ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Roma, 25 giugno 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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