Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 giugno 2002
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Favignana in data 8 marzo 2002, n. 39, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 4226/Sett.1o in data 10 aprile 2002, con la quale l'ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;
Viste le note n. 5934 del 26 settembre 2001 e n. 1770 del 19 marzo 2002, con le quali si chiedeva alla regione Sicilia l'emissione del parere di competenza, peraltro mai pervenuto;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto

Dal 1o al 31 agosto 2002 e' vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.
 
Art. 2.
Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di pubblica utilita' o pubblico interesse.
 
Art. 3.
Autorizzazioni in deroga limitatamente ai giorni feriali

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1, e limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola:
a) veicoli appartenenti a proprietari o locatari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica. Il comune di Favignana provvedera' al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;
b) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno cinque giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o extra alberghieri;
c) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
d) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
e) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.
 
Art. 4.
Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
 
Art. 5.
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327,00 a Euro 1311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 29 dicembre 2000.
 
Art. 6.
Vigilanza

Il prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 7 giugno 2002
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 308
 
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