Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 luglio 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari. (Ordinanza n. 3225).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno la funzione di coordinamento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2002, concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel comune di Lipari;
Ravvisata la necessita' di disporre interventi urgenti e indifferibili sul territorio del comune di Lipari;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza causata alle infrastrutture ed all'approvvigionamento idrico del comune di Lipari dall'aumentato flusso turistico nel corso dei mesi estivi, il sindaco del comune di Lipari e' nominato commissario delegato.
 
Art. 2.
1. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e pronto intervento a tutela dell'incolumita' e della sanita' pubblica, il commissario delegato e' autorizzato a stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, per l'intera durata della stagione estiva, per la dislocazione sul territorio di squadre di protezione civile.
2. In considerazione dell'inadeguatezza delle infrastrutture portuali e delle relative ripercussioni negative sulla sicurezza della nautica da diporto e di quella adibita alla pesca, il commissario delegato e' autorizzato ad avviare - in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 6 - la progettazione per la messa in sicurezza dei porti delle isole appartenenti al comune di Lipari.
3. Per le medesime finalita' indicate nei commi che precedono, il commissario delegato e' autorizzato ad emanare apposita ordinanza per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto - per le tratte riguardanti le isole che costituiscono il comune di Lipari - per l'intera durata dello stato di emergenza. L'ordinanza di cui al presente comma determinera' l'importo del predetto contributo - che non potra' comunque essere superiore ad 1 euro per singolo biglietto - nonche' le modalita' attuative in base alle quali le somme derivanti dallo stesso dovranno essere riscosse dalle compagnie di navigazione e versate nell'apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato prevista all'art. 7. Il commissario delegato e', inoltre, autorizzato ad applicare il predetto contributo ai passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti del comune di Lipari o nelle rade circostanti, secondo le modalita' che verranno stabilite nell'ordinanza di cui sopra. Il predetto contributo non potra' essere applicato ai passeggeri che dimostreranno di essere residenti nell'arcipelago delle isole Eolie in osservanza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per assicurare che i percorsi di accesso ai vulcani siano attrezzati in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza, il commissario delegato e' autorizzato ad emanare specifico provvedimento, avente efficacia limitata alla durata dello stato di emergenza, per l'istituzione di un contributo per lo svolgimento di attivita' escursionistica sulla sommita' dei vulcani. Il predetto provvedimento dovra' determinare l'importo del contributo - comunque non superiore a 3 euro per persona - le modalita' ed i soggetti abilitati alla riscossione, nonche' le eventuali esenzioni e riduzioni dello stesso.
5. Gli introiti realizzati ai sensi dei commi 3 e 4 potranno essere utilizzati dal comune di Lipari esclusivamente per: acquisto, manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina; realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo; acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso; potenziamento delle strutture e dei servizi ospedalieri; realizzazione e potenziamento di opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il miglioramento della viabilita'; ripristino e messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell'isola di Stromboli; valutazione di fattibilita' e realizzazione di un attracco per mezzi di trasporto nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.
6. Il commissario delegato, al fine di migliorare la fruibilita' dei percorsi che conducono ai vulcani unitamente alla imprescindibile necessita' di assicurare la sicurezza della popolazione stanziale e turistica presente nel comune di Lipari, e' autorizzato a predisporre, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, una apposita campagna informativa e di comunicazione attinente alle manifestazioni del vulcanismo presenti sul territorio del comune di Lipari.
7. In considerazione della necessita' di fronteggiare adeguatamente l'emergenza determinata dal massiccio afflusso turistico e veicolare nel periodo estivo, il commissario delegato e' autorizzato, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 6, ad assumere con contratto a tempo determinato - per il periodo 1 giugno-30 settembre 2002 - due agenti di polizia municipale da adibire al controllo del traffico veicolare e pedonale.
8. Al personale di cui al comma 7 sara' applicato il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed enti locali.
9. Il commissario delegato, al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione residente, e' autorizzato a porre in essere tutte le attivita' necessarie ad accelerare i procedimenti per la realizzazione della centralina fotovoltaica nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra.
 
Art. 3.
1. L'azienda sanitaria locale n. 5 di Messina e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 6, ad assumere con contratto a tempo determinato per un periodo limitato alla durata dello stato di emergenza, tre tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro da adibire esclusivamente al controllo di potabilita' delle acque trasportate dalle navi cisterna nel comune di Lipari. Le predette assunzioni sono effettuate in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 6. Al predetto personale sara' applicato il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita'.
 
Art. 4.
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica con i mezzi piu' idonei, il commissario delegato e' autorizzato ad acquisire - in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 6 - la disponibilita' di due autobotti per il distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari.
 
Art. 5.
1. Allo scopo di realizzare interventi atti a limitare i gravi disagi derivanti dall'emergenza idrica, il presidente della Regione siciliana e' autorizzato ad assegnare al comune di Lipari le economie derivanti dai fondi sponda del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per la realizzazione delle opere di adduzione idrica nelle localita' di Pianoconte, Quattropani e Acquacalda.
 
Art. 6.
1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 36, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17, e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articoli 4, 13 e 18;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1971, n. 50, articoli 5, 8 e 13;
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, articoli 3, 6, 7 e 8;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile contribuisce agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza con un'assegnazione pari a Euro 516.000,00, a carico dell'unita' previsionale di base 13.2.1.3, capitolo 974, del centro di responsabilita' n. 13 "Protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo utilizzo avra' luogo sulla base delle priorita' individuate dal commissario delegato d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Le somme di cui alla presente ordinanza sono versate o trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita.
 
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2002
Il Ministro: Scajola
 
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