Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2002 (vai al sommario)
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Albisola Superiore (provincia di Savona) ha adottato il 27 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale vigenti per l'anno 2001, nelle misure di seguito elencate:
1.1) aliquota ordinaria, 6,6 per mille, per: alloggi locati con regolare contratto registrato in ragione dei mesi nei quali l'alloggio ricade nella suddetta fattispecie (un periodo pari o superiore a giorni 15 si computera' come mese intero); per: unita' immobiliari diverse dalle abitazioni (negozi; magazzini; cantine e garage che non siano pertinenze dell'abitazione principale; ecc.);
1.2) aliquota ridotta, 5,5 per mille, per: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in oggi A.R.T.E.; per: abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito, ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle), agli affini, sempre entro il primo grado (suocero/a, genero/nuora, cognato/cognata) ed ai coniugi legalmente separati, che le occupino quali loro abitazioni principali; per: pertinenze dell'abitazione principale;
1.3) aliquota ridotta, 6 per mille, per: abitazioni locate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, ossia locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo stipulato in sede locale in data 3 agosto 2000 fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori e successivamente depositato presso il comune (contratti-tipo);
1.4) aliquota maggiorata, 7 per mille, per: abitazioni possedute dal soggetto passivo che:
non siano locate, o, nel caso di affitti stagionali, che siano temporaneamente non locate (quindi utilizzo dell'aliquota del 7 per mille per i mesi nei quali non sono locate);
a disposizione ma da un periodo inferiore ai due anni, si confronti a riguardo quanto precisato nel punto seguente 1.5);
occupate dai coniugi non legalmente separati e dai parenti ed affini non rientranti nelle categorie di cui al punto 1.2);
non rientranti nella casistica prevista per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
1.5) aliquota maggiorata, 9 per mille, per: abitazioni possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 4, ed a tal fine saranno considerati i due anni solari precedenti.
2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale vigente per l'anno 2001 nella misura di Euro 113,62 (lire 220.000), confermando che tale detrazione e' applicabile sia alle abitazioni principali che alle abitazione concesse in uso gratuito ai soggetti di cui al punto 1.2);
(Omissis).
 
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