Gazzetta n. 163 del 13 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 maggio 2002
Proroga dell'accesso ai trattamenti di mobilita' e di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari. (Decreto n. 31009).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari";
Visto l'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel prorogare fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di sussidio al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dei consorzi agrari nel limite massimo di 30 miliardi di lire, stabilisce che i criteri e le modalita' della suddetta proroga sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Considerato l'esito della Conferenza dei servizi tenutasi, in data 16 gennaio 2001, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) e con il Ministero delle politiche agricole (ora Ministero delle politiche agricole e forestali), nella quale i rappresentanti delle suddette amministrazioni hanno unanimemente convenuto che - nonostante la sua formulazione letterale - il sopra richiamato art. 130, comma 2, e' finalizzato alla tutela del reddito, mediante la proroga sancita, non solo dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, ma anche dei lavoratori di cui all'art. 5, comma 6, della citata legge n. 410/1999, in servizio alla data del 1 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita', al fine di agevolare, per questi ultimi, le procedure poste in essere per la loro ricollocazione;
Visto il parere n. 2247/2001 reso, a seguito di specifico quesito di questo Ministero, dal Consiglio di Stato - Sezione seconda nell'adunanza del 31 ottobre 2001, con il quale l'Alto consesso ha ritenuto che la disposizione dell'art. 130, comma 2, della legge n. 388/2000 debba essere interpretata nel senso che che la proroga ivi prevista si applichi anche con riferimento al trattamento di mobilita' spettante agli ex dipendenti dei consorzi agrari, purche' dipendenti dagli stessi alla data del 1 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita';
Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento con cui vengono individuati i criteri e le modalita' per la concessione della proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' in favore dei suddetti lavoratori;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale in corso alla data di entrata in vigore del sopra citato art. 130, comma 2, in favore dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari, che non possano piu' usufruire dell'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria secondo la normativa vigente, al fine di favorire, mediante tale tutela del reddito, la loro riammissione in attivita', ovvero l'esodo non traumatico degli stessi tramite l'utilizzo di specifici strumenti di gestione degli esuberi, tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilita';
b) l'indennita' di mobilita' in favore dei lavoratori, gia' dipendenti dai predetti consorzi alla data del 1 gennaio 1997, che siano stati successivamente collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e che abbiano gia' goduto del relativo trattamento per il periodo massimo loro spettante ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al fine di agevolare le procedure per la loro ricollocazione.
 
Art. 2.
1. La data del 31 dicembre 2001 costituisce limite massimo per la fruizione dei trattamenti di cui al precedente art. 1.
 
Art. 3.
1. Ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, i consorzi agrari interessati presentano o inviano apposita istanza alla divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve essere presentata o inviata entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
1. Ai fini della fruizione della proroga dell'indennita' di mobilita', i lavoratori di cui all'art. 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, presentano apposita istanza alla Direzione centrale - Prestazioni a sostegno del reddito - Area mobilita' - dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 5.
1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione da parte dell'ufficio di cui al precedente art. 3, comma 1, quale si rileva dalla relativa data di protocollo dello stesso ufficio.
2. Ai fini dell'erogazione della proroga dell'indennita' di mobilita', l'Istituto nazionale della previdenza sociale, seguira' l'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Direzione centrale di cui al precedente art. 4.
 
Art. 6.
1. Ai fini del rispetto del limite di 30 miliardi di lire, stanziati dall'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto, che verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2002
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 151
 
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