Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2002
Definizione degli elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane e per le comunita' montane.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Visto l'art. 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la struttura del sistema di codifica di bilancio;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, che demanda la definizione e la numerazione delle voci economiche ad apposito decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro dell'interno;
Visto il precedente decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno del 24 luglio 1996 con cui e' stato definito il sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'emanazione di un nuovo decreto in cui siano evidenziate ulteriori voci economiche necessarie alle esigenze conoscitive in termini di contabilita' nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e le funzioni gestionali-amministrative spettanti ai dirigenti;
Considerato che oggetto del presente decreto e' l'approvazione di aspetti puramente gestionali dei bilanci degli enti locali, quali l'individuazione delle voci economiche e la loro codificazione sulle reversali e sui mandati;
Ritenuto, pertanto, che il presente decreto, rientrando nella sfera demandata all'autonomia della dirigenza, possa essere firmato dal ragioniere generale dello Stato e dal capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai fini della definizione del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, sono approvati gli allegati elenchi A, per province, comuni, citta' metropolitane e unioni di comuni, e B, per comunita' montane, con i quali vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, e vengono definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche.
2. Il sistema di codifica di cui al presente decreto entrera' in vigore con riferimento al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 degli enti di cui al comma 1.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2002

Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio
Il capo del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del
Ministero dell'interno
Malinconico
 
Allegato

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