Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 giugno 2002
Provvedimenti restrittivi per i prodotti omeopatici contenenti Senecio Scandens con diluizioni inferiori a 5 CH.

IL DIRIGENTE
della Direzione generale della valutazione
dei medicinali e della farmacovigilanza
- Ufficio autorizzazioni alla produzione
- revoche - import export - sistema d'allerta
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 14, comma 5 e all'art. 25, comma 8;
Viste le decisioni adottate in alcuni Paesi della Comunita' europea, concernenti la sospensione della commercializzazione di prodotti contenenti Senecio Scandens;
Tenuto conto che specie di Senecio risultano presenti in alcuni prodotti omeopatici;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di dover adottare, cautelativamente, a tutela della saluta pubblica, provvedimenti restrittivi per i prodotti omeopatici contenenti Senecio Scandens con diluizioni inferiori a 5 CH;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' vietata con decorrenza immediata la vendita di prodotti omeopatici contenenti Senecio Scandens con diluizioni inferiori a 5 CH.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2002
Il dirigente: Guarino
 
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