Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 giugno 2002
Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso, per l'anno 2002, tra sistemi di pesca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2555 del 18 dicembre 2001 con il quale e' stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie confermando a quella italiana, per la campagna di pesca 2002, il massimale di 4.958 tonnellate identico al TAC attribuito per l'anno 2001;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;
Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari, la circuizione per tonni e le tonnare fisse;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Considerata la sentenza T.A.R. Lazio n. 5807/01 del 3 maggio 2001 con la quale e' stato annullato l'art. 5 del suindicato decreto ministeriale 27 luglio 2000 limitatamente alla pesca sportiva del tonno rosso;
Ritenuto necessario rendere nota la conferma del TAC nazionale di 4.958 tonnellate, stabilita dal citato regolamento (CE) 2555/01 anche per l'anno 2002, e della conseguente ripartizione, per l'anno 2002, delle quote individuali come assegnate con i predetti decreti ministeriali 23 aprile 2001 per la campagna di pesca del 2001;
Tenuto conto delle posizioni giuridiche attive, gia' vantate in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 23 aprile 2001 e riconosciute con correlati provvedimenti ascrivendo, ai sensi dei predetti decreti ministeriali datati 23 aprile 2001, alla percentuale destinata alla voce UNCL;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono confermate, per la campagna di pesca 2002, la ripartizione tra sistemi di pesca dell'immutato TAC complessivo di 4.958 tonnellate di tonno rosso e la connessa suddivisione in quote individuali gia' adottata, nel 2001, in relazione ai sistemi palangari, circuizione per tonni e tonnare fisse, anche in caso di intervenuta sostituzione dell'unita' previo rilascio di specifica autorizzazione.
2. I provvedimenti, emanati ai sensi dei decreti ministeriali datati 23 aprile 2001 per le posizioni giuridiche in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 luglio 2000, sono contemplati nel presente decreto con l'ascrizione delle relative quote alla percentuale destinata alla voce UNCL.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2002
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 
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