Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 maggio 2002
Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Castellarin Valentina, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita' europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;
Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non e' inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115);
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attivita' comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;
Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:
che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;
Decreta:
1. I seguenti titoli:
diploma di istruzione superiore: "Diplome d'etudes universitaires generales" conseguito nella prima sessione dell'anno 1985 - Universita' di Lione;
titolo di abilitazione all'insegnamento: "Diplome d'instituteur" (maestro) conseguito presso l'Accademia di Lione - Dipartimento della Loira il 24 giugno 1986, posseduti dalla cittadina comunitaria:
cognome: Castellarin;
nome: Valentina;
nata a: Digoin - Saona e Loira (Francia);
l'8 giugno 1963;
nazionalita': italiana, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunita' europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole materne ed elementari.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 maggio 2002
Il direttore generale: Criscuoli
 
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