Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 55 comma 3, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medico-veterinaria

In data 4 luglio 2002, alle ore 11,00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN: Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni sindacali

CGIL MEDICI FED. CISL MEDICI COSIME FED. MEDICI aderente alla UIL CIVEMP (SIVEMP - SIMET) FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) UMSPED (Acoi, Aipac, Snr) CIMO ASMD ANAAO ASSOMED ANPO

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medoco - veterinaria.
Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Milano - Sezione lavoro, in relazione al ricorso proposto da alcuni dirigenti dell'area sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e dell'area della dirigenza medica e veterinaria (Giulio Sesana piu' altri) contro l'azienda sanitaria Provincia di Milano 1 (causa iscritta al RG. 1058/01), nella udienza del 5 febbraio 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 53, comma 4, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e dell'art. 55, comma 3, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria;
Tenuto conto che i ricorrenti lamentano che l'azienda datrice di lavoro avrebbe determinato erroneamente la retribuzione di posizione non interpretando correttamente l'art. 53, comma 4, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e l'art. 55, comma 3, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria ed, in particolare, essi sostengono che la parte fissa della retribuzione di posizione dovrebbe considerarsi una parte irriducibile e come tale andrebbe considerata nell'entita' del fondo previsto rispettivamente dagli articoli 58 e 60 dei contratti citati e successivamente andrebbe detratta e garantita a ciascun dirigente nella misura gia' raggiunta per effetto della ristrutturazione della retribuzione tabellare spettante ai dirigenti dal 1 dicembre 1995;
Che al fine di pervenire alla richiesta interpretazione occorre esaminare singolarmente per ciascuna area dirigenziale la normativa di riferimento che, per l'area medico-veterinaria e' costituita dagli articoli 55, commi da 1 a 7 e 56, comma 2 e 57, comma 4, dal cui complesso risulta che:
la retribuzione di posizione e' una componente del trattamento economico del dirigente, che a regime - in relazione alla graduazione delle funzioni, e' connessa all'incarico allo stesso conferito (art. 55, comma 1);
la retribuzione di posizione e' composta di una parte fissa ed una variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico dell'incarico (art. 55, comma 2);
la componente fissa della retribuzione di posizione per il personale dell'area medica e veterinaria, a decorrere dal 1 dicembre 1995, e' costituita dalla somma delle quote di retribuzione delle indennita' gia' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 agli articoli 110, comma 1, lettere A), B) e C) e comma 5, secondo capoverso e comma 6 (per quanto attiene gli istituti zooprofilattici), 114, 116, ove goduta, e 117, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli articoli 43, 44 e 45 e la definizione dell'indennita' di specificita' medica (art. 55, comma 3);
la componente fissa, essendo costituita - anche in quota residua, da indennita' che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed e', pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza con le stesse modalita' gia' stabilite dalle vigenti disposizioni per le indennita' che vi hanno dato origine. Essa e' salvaguardata anche nei casi di trasferimento presso altre aziende o di vincita di concorso o di incarico avvenuto dopo l'entrata in vigore del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, ovvero di valutazione negativa art. 55, commi 3, 4 e 5);
la componente variabile della retribuzione di posizione e' rideterminata in sede aziendale in ragione degli incarichi conferiti. In prima applicazione del contratto del 5 dicembre 1996, primo biennio economico, la parte variabile e' stata fissata dalla tabella allegato 3 (poi aggiornata dalla tabella allegato 1 al C.C.N.L. relativo al secondo biennio economico del 1996-1997), utilizzando le risorse contrattuali (art. 55, commi 6 e 7);
ad ogni dirigente e' riconosciuta una retribuzione di posizione non inferiore, a titolo personale, a quella prevista dalla tabella allegato 3 (poi aggiornata) citata nel punto precedente (articoli 56, comma 2 e 57, comma 4). Le due voci fissa e variabile delle tabelle hanno, dunque, costituito la retribuzione di posizione minima contrattuale garantita;
la retribuzione di posizione di cui alle tabelle sopracitate e' finanziata nelle due componenti dal fondo dell'art. 60 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996;
Tenuto presente, che per effetto delle succitate disposizioni il valore economico degli incarichi dei dirigenti medici e veterinari, e' stato inizialmente "pesato" dal contratto collettivo sulla base della ex posizione giuridica ed economica rivestita dai dirigenti stessi nel passaggio dal sistema delle carriere al sistema degli incarichi, come risulta dalle tabelle dei C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, costituendo cosi' la retribuzione di posizione minima contrattuale per la quale sussiste la garanzia di irriducibilita' non solo della parte fissa ma anche della parte variabile minima contrattuale fatta salva, per quest'ultima, l'ipotesi di valutazione negativa;
Che la retribuzione di posizione minima contrattuale formata dalle due componenti individuate dai citati contratti collettivi, avrebbe potuto essere incrementata dalle aziende in relazione alla ulteriore disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'art. 60 del C.C.N.L. del 1996 dopo aver garantito la predetta retribuzione minima;
Che, pertanto, le aziende avrebbero potuto procedere alla ulteriore graduazione delle funzioni rispetto a quella valutata dal contratto sulla base delle posizioni giuridiche od economiche di provenienza, utilizzando le residue risorse del fondo non impegnate per la corresponsione della retribuzione di posizione minima contrattuale, per l'indennita' di specificita' medica e per lo specifico trattamento economico dei dirigenti all'epoca di secondo livello;
Considerato che la disposizione contrattuale era diretta ad evitare che nella nuova graduazione delle funzioni, effettuata dalle aziende:
fosse rimesso in discussione l'intero utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 60, gia' parzialmente impegnate dal contratto per garantire nell'avvio del sistema degli incarichi la corresponsione delle nuove voci del trattamento economico;
fosse, in tal modo, determinato, nei fatti, per motivi di salvaguardia della retribuzione minima contrattuale, sia nella parte fissa che variabile delle tabelle, un assegno personale, ipotesi non prevista dal contratto;
Che a tal fine l'art. 56, comma 2 e l'art. 57, comma 4, hanno stabilito il principio che, nella applicazione del sistema degli incarichi da parte delle aziende, la retribuzione di posizione gia' attribuita con la tabella 3 ai dirigenti dovesse, comunque, essere coerente con gli incarichi assegnati nel rispetto della corrispondenza tra retribuzione di posizione e la responsabilita' discendente dagli incarichi medesimi;
Considerato che i dubbi inizialmente causati dalle disposizioni citate per la novita' dell'Istituto sono stati chiariti nel senso sopraindicato con il successivo C.C.N.L. integrativo stipulato il 2 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 206 del 4 settembre 1997) il quale, assumendo le caratteristiche di interpretazione autentica del nuovo sistema, all'art. 1 ha stabilito quanto segue:
"La retribuzione di posizione, prevista dalle tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 1, rispettivamente dei C.C.N.L. sottoscritti in data 5 dicembre 1996 e relativi al primo e secondo biennio di parte economica, costituisce comunque, in entrambe le componenti fissa e variabile, il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. I valori indicati nella tabella 1 allegata al C.C.N.L. del secondo biennio sono, quindi, la base di partenza per la rideterminazione dei valori della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in azienda ai sensi dell'art. 51, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 60. La componente variabile della retribuzione di posizione - tanto quella contrattualmente fissata, quanto quella eventualmente rideterminata dall'azienda dopo la graduazione delle funzioni, e' riducibile in tutto o in parte esclusivamente in caso di valutazione negativa ai sensi dell'art. 59.";
Considerato che la suddetta interpretazione e' stata ampiamente confermata dai primi otto commi dell'art. 39, e, particolarmente dai commi 6 e 7, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, nel quale in termini sistematici viene riprodotto quanto pattuito nei C.C.N.L. del 1996 e del 1997 sopracitati;
Tenuto presente, infine, che le parti nazionali non possono entrare nel merito dell'interpretazione delle regole definite dall'Azienda con le parti sociali ivi operanti, cui spetta eventualmente tale compito;
Tutto quanto sopra premesso:
Le parti concordano l'interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro come segue.
Art. 1.
1. Il valore economico della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile, della tabella allegato 3 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 - primo biennio economico 1994-1995 costituisce la retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti dell'area medico-veterinaria in servizio all'entrata in vigore del contratto stesso secondo le posizioni giuridiche ed economiche di provenienza dei dirigenti.
2. La componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale stabilita dalla tabella del comma 1 non e' modificabile dall'azienda neanche sotto specie di assegno personale, a titolo di garanzia, perche' acquisita sulla base della posizione giuridica od economica di provenienza prima del passaggio al sistema degli incarichi. La componente fissa della retribuzione di posizione, e' garantita al dirigente nella misura - in atto goduta, anche in caso di mobilita' o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 ovvero di valutazione negativa.
3. La componente variabile della retribuzione di posizione minima contrattuale della medesima tabella del comma 1, e', invece, incrementabile dalle aziende sulla base della graduazione delle funzioni di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996. L'incremento e' aggiuntivo ed e' finanziato utilizzando le risorse disponibili nel fondo dell'art. 60 del medesimo C.C.N.L., residue dopo aver assicurato la corresponsione della retribuzione di posizione minima, fissa e variabile, della tabella citata, l'indennita' di specificita' medica e lo specifico trattamento economico relativo ai soli dirigenti di secondo livello. La parte variabile della retribuzione minima contrattuale, cui si aggiunge quella rideterminata dall'azienda, e' riducibile in tutto o in parte in caso di valutazione negativa. Il termine variabile sta a significare che tale componente della retribuzione di posizione puo' essere incrementata o ridotta solo alle condizione previste dal contratto.
4. La retribuzione di posizione minima contrattuale della tabella allegato 3 in entrambe le componenti costituisce, dunque, la base per la determinazione del valore finale dell'incarico aziendale il cui valore economico complessivo e' la risultante della somma della retribuzione minima contrattuale, fissa e variabile della sopra richiamata tabella e della quota aggiuntiva definita "variabile aziendale" attribuita sulla base della graduazione delle funzioni, tenuto conto delle residue risorse del fondo di cui al comma 3.
5. La tabella allegato 3 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, primo biennio economico 1994-1995, e' stata sostituita dalla tabella allegato 1 al C.C.N.L. stipulato in pari data, relativo al secondo biennio economico 1996-1997.
6. Le parti confermano l'art. 1 del C.C.N.L. integrativo 2 luglio 1997.
 
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