Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attivita' giudiziaria adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/136 del 4 luglio 2002, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 1.
1. La presente normativa disciplina le modalita' dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attivita' giudiziaria, di seguito denominata "astensione", al fine di garantire il godimento dei diritti della persona, la liberta' e la dignita' dell'avvocatura, nonche' il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui ai successivi articoli 4 e 5.
 
Art. 2.
1. L'astensione e' proclamata con congruo preavviso di almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa e con l'indicazione delle specifiche motivazioni e della sua durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di predisporre le misure che si possano rendere necessarie.
2. Della proclamazione e della specifica motivazione dell'astensione e' data immediata notizia al Presidente della Corte d'appello e ai presidenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonche' - anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario - al Ministro della giustizia ed agli altri Ministri eventualmente competenti. I soggetti sindacali proclamanti sono inoltre tenuti a darne pubblica comunicazione, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione.
3. Potra' non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi anche dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo.
4. L'astensione, anche in caso di successive proclamazioni da parte del medesimo o di altro soggetto sindacale, non puo' protrarsi nel medesimo ambito per cui e' proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero calcolati nell'arco di un trimestre. Superato tale termine, una nuova astensione riguardante il medesimo ambito di riferimento e' consentita, quale che sia il soggetto sindacale proclamante, e qualora sia riferita, in misura esclusiva o prevalente, alla medesima motivazione, per la stessa durata massima, soltanto decorsi ulteriori novanta giorni. In ogni caso, la prima astensione, quale ne sia la motivazione, non puo' eccedere sette giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso.
 
Art. 3.
1. Nel processo civile, amministrativo e tributario, se taluna delle parti costituite che non stanno in giudizio personalmente non compare nell'udienza fissata durante lo svolgimento dell'astensione, le parti o una di esse potranno chiedere al giudice di fissare una nuova udienza immediatamente successiva allo scadere dell'astensione.
2. Nell'ambito del procedimento penale, il difensore che non intende aderire alla astensione proclamata deve comunicare prontamente tale sua decisione all'autorita' procedente ed agli altri difensori costituiti.
3. Nel processo civile, amministrativo e tributario, l'avvocato che non aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti o di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla astensione, e' tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.
4. Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore, questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all'autorita' procedente.
5. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni stato e grado del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.
 
Art. 4.
1. L'astensione non e' consentita nella materia penale in riferimento:
a) alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonche' ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimita', entro novanta giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999), del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d'ufficio, non si considera legittimamente impedito ed ha l'obbligo di non astenersi.
2. Tuttavia, anche quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare o a detenzione non formuli l'espressa richiesta di cui al com-ma 1, lettera b), l'astensione sara' consentita, se riferita in via esclusiva o prevalente alla stessa motivazione, per non piu' di tre udienze consecutive per ogni grado del giudizio e, in ogni caso, soltanto per una volta nel corso di ciascuna astensione ritualmente proclamata.
 
Art. 5.
1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacita' delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all'affidamento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorieta' di provvedimenti giudiziali.
2. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.
 
Art. 6.
1. I comportamenti individuali con i quali si attua l'astensione debbono essere rigorosamente conformi alla deontologia professionale e alle prescrizioni fissate negli atti che l'hanno proclamata, in quanto compatibili con la presente regolamentazione.
2. Rimane ferma, quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990 cosi' come riformulati dalla legge n. 83/2000, anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare.
 
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