Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 luglio 2002
Riconoscimento del titolo accademico e professionale ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli l e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Wilding Martin Graham, nato il 3 aprile 1969 a Londra (UK), cittadino inglese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di biologist conseguito in Inghilterra, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea di "Bachelor of science" conseguito in data 1 agosto 1990, presso l'Universita' di Londra;
Considerato, altresi', che il sig. Wilding ha conseguito il titolo accademico di doctor of philosophy, in data 19 luglio 1995, presso l'Universita' di Londra;
Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale nel campo della biologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera b);
Preso atto, inoltre, che e' member dell'Institute of biology dal 25 marzo 1998;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di biologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Wilding Martin Graham, nato il 3 aprile 1969 a Londra (UK), cittadino inglese, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
a) matematica;
b) fisica;
c) genetica.
La prova, da svolgersi in lingua italiana, si compone, a scelta della commissione, in un esame scritto e/o un esame orale.
Roma, 8 luglio 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio dell'ordine nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio dell'ordine nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
 
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