Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DISPOSIZIONE 2 luglio 2002
Approvazione delle specifiche tecniche riguardanti i versamenti telematici delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualita' successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Pagamento per via telematica delle imposte dovute con riferimento alle annualita' successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto.
I soggetti individuati dall'art. 14 e dall'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, effettuano per via telematica, con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i versamenti delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualita' successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a partire dal 1 gennaio 1999, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 17, comma 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che le imposte dovute con riferimento ai contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani aventi durata pluriennale possono essere assolte sia sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto che annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
Con il presente provvedimento, sono approvate le specifiche tecniche che individuano le tipologie di dati che gli utenti di cui all'art. 14 e i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e) devono indicare qualora procedano al versamento telematico delle imposte relative alle annualita' successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, registrati a partire dal 1 gennaio 1999.
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001, recante modificazioni al decreto 31 luglio 1998, ha approvato, infatti, soltanto le specifiche tecniche per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e per il versamento delle relative imposte, da effettuarsi solo per la prima annualita' ovvero con riferimento al corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell' Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento.
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Decreto 31 luglio 1998 del Direttore generale del Dipartimento delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
Decreto del direttore dell'Agenzia 12 dicembre 2001, concernente le modalita' di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato A

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RIGUARDANTI I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DOVUTE SULL'AMMONTARE DEL CANONE RELATIVO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PER VIA TELEMATICA.

1. Avvertenze generali
Il contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle richieste di pagamento da trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.
Si precisa che un file, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verra' scartato.
Le modalita' per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite dal decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni. 2. Contenuto della fornitura 2.1 Generalita'
Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura dei dati e' contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per l'invio dei dati relativi alle richieste di pagamento successive alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili sono:
record di tipo "A": e' il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio, del soggetto intestatario dei contratti, del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta;
record di tipo "B": e' il record che contiene i dati relativi alle singole richieste di pagamento;
record di tipo "Z": e' il record di coda del file e contiene alcuni dati di riepilogo relativi al file stesso. 2.2 Sequenza e struttura dei record
La sequenza dei record all'interno del file deve rispettare le seguenti regole:
presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record del file;
presenza di piu' record di tipo "B": ogni record di tipo "B" contiene, tra l'altro, gli estremi di registrazione del contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento;
presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record del file.
I record che compongono il file contengono unicamente campi posizionali ovvero campi la cui posizione all'interno del record e' fissa. La posizione, la lunghezza e il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, cosi' come descritto nelle specifiche che seguono. 2.3 Struttura dei dati.
I campi che compongono i record del file possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi e' indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.
L'allineamento dei dati e' a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).
I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

3. Impostazione dei dati delle richieste di pagamento

Indicazioni generali
Tutti gli importi devono essere espressi in centesimi di Euro.
Tutti i codici fiscali riportati nel file devono essere formalmente corretti.
Le date devono essere fornite nel formato GGMMAAAA.
Dati della fornitura (record di tipo "A"):
codice fiscale del responsabile della fornitura: Indicare il codice fiscale del soggetto che autentica il file;
codice fiscale del titolare del conto: Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente da utilizzare per il pagamento telematico dell'imposta dovuta.
Dovra' essere impostato indicando in alternativa:
a) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti, qualora quest'ultimo provveda direttamente alla trasmissione delle richieste di pagamento;
b) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file, qualora la trasmissione sia effettuata da un intermediario che e' autorizzato ad utilizzare, per il pagamento, le coordinate bancarie dell'utente intestatario dei contratti che gli ha conferito l'incarico;
c) il codice fiscale dell'intermediario, nel caso in cui quest'ultimo richieda per conto dell'utente l'addebito dell'imposta sul proprio conto corrente;
codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti: Indicare il codice fiscale del soggetto richiedente i pagamenti e che partecipa, in qualita' di locatore o di conduttore, a tutti i contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file.
Data del pagamento: Indicare la data nella quale si richiede venga contabilizzato l'addebito delle somme dovute.
Dati della richiesta di pagamento (record di tipo "B"): ID richiesta:
E' assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della richiesta di pagamento.
Codice ufficio:
Indicare il codice dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o del registro presso cui e' stato registrato il contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento.
Si precisa che le richieste di pagamento contenute in un file devono riferirsi tutte a contratti di locazione registrati presso lo stesso ufficio.
Estremi di registrazione: Indicare l'anno di registrazione, la serie, il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto a cui si riferisce la richiesta di pagamento. Per i contratti di locazione registrati in via telematica, la serie e' "3T".
Il pagamento telematico dell'imposta successiva alla registrazione e' possibile per i contratti registrati a partire dal 1 gennaio 1999.
Anno del pagamento: Indicare l'anno successivo a quello di registrazione a cui si riferisce il pagamento. Si riportano di seguito alcuni esempi:
1) Data inizio contratto: 1 luglio 2001;
Data fine contratto : 30 giugno 2005;
primo anno successivo: 2002;
secondo anno successivo: 2003;
terzo anno successivo: 2004;
2) data inizio contratto: 30 dicembre 2001;
data fine contratto: 29 dicembre 2005;
primo anno successivo: 2002;
secondo anno successivo: 2003;
terzo anno successivo: 2004.
Canone: Indicare l'importo del canone annuo. Per i contratti a canone variabile indicare il canone dell'annualita' a cui si riferisce il pagamento.
Agevolazione: Indicare "S" se la richiesta di pagamento si riferisce a un contratto di locazione agevolato (art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431). In caso contrario indicare "N".
Imposta di registro: L'imposta di registro e' pari al 2% dell'importo del canone annuo.
Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione del contratto risulti inferiore a euro 51,65 e' comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 51,65.
Importo sanzioni: Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni dovute per tardivo pagamento.
Interessi: Rappresenta l'importo di eventuali interessi.
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