Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 2 luglio 2002
Integrazione dell'ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). - Deroga utenze turistiche. (Ordinanza n. 300).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
Vista la propria ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002, con la quale relativamente al sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono stati disposti i vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2002;
Atteso che, come gia' disposto negli anni precedenti e' opportuno che, la riduzione dell'orario giornaliero di erogazione dell'acqua, per uso civile, possa essere derogato per le sole aree a prevalente utilizzazione turistica, fermo restando il vincolo complessivo del volume di risorsa idrica assegnato al settore civile;

Ordina:

Art. 1.
Il disposto dell'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002, per i motivi di cui in premessa e' integrato nel seguente modo:
all'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 5:
"5. Con decorrenza 1 luglio 2002, e sino al 31 agosto 2002 la riduzione dell'orario giornaliero di erogazione dell'acqua, per uso civile, puo' essere derogata per le sole utenze civili dei comuni a prevalente vocazione turistica alimentati dagli acquedotti sud-occidentale (N.P.R.G.A Schema n. 47) e sud-orientale (N.P.R.G.A Schema n. 46), serviti dal sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri.
In tali casi l'erogazione non puo' essere mantenuta oltre le ore 18,00.".
 
Art. 2.
1. E' confermato il divieto dell'utilizzo delle risorse idriche potabili per l'innaffiamento di parchi, giardini, pubblici e privati e lavaggio di strade ed automezzi.
2. E' fatto carico ai comuni interessati di adottare opportune, conformi ordinanze di ottemperanza al predetto divieto con previsione di irrogazione di adeguate sanzioni amministrative per le violazioni accertate.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 2 luglio 2002
Il commissario governativo: Pili
 
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