Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 16 luglio 2002, n. 22
Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2002. Reg. n. 2075/92 del Consiglio, art. 14, par. 1.

Al Ministero politiche agricole e
forestali - Direzione generale
delle politiche com.rie e intern.li
- Div. VII - Div. FEOGA
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
Alla Coldiretti-DIP.ECON.CO
Alla Conf.ne italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative
Federagroalimentare
All'ANCA LEGA Coop
Alla Org.ne Interprof.le
Interbright
Alla Org.ne Interprof.le
Interorientali
All'Ass.ne Interprof.le Tabacco
All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani
Alla S.G.S. Italia S.r.l.
AR.T.I. FINSIEL
All'Ufficio Tecnico
e p.c.:

Comando carabinieri - politiche
agricole

In applicazione della normativa citata in oggetto, il Reg. (CE) n. 2848/98 della Commissione, art. 34, stabilisce l'attuazione di un programma di riscatto delle quote, al fine di agevolare la riconversione dei produttori che, a titolo individuale e su base volontaria, intendano abbandonare l'attivita' nel settore tabacchicolo.
Il successivo art. 35 stabilisce che il produttore che decide di abbandonare, definitivamente e totalmente, l'attivita' nel settore tabacchicolo per aderire al programma di riscatto, deve darne comunicazione scritta all'A.G.E.A. e, nel caso di membri di un'associazione, all'Associazione stessa, entro il 1 settembre dell'anno di ciascun raccolto.
Pena esclusione dal programma, le domande di adesione al programma di riscatto quote debbono essere compilate, utilizzando copia dell'allegato alla presente circolare (all. 1), sottoscritte e presentate, corredate di copia non autenticata del documento di identita', entro e non oltre il 1 settembre 2002, secondo le modalita' appresso descritte:
a mano, da parte del richiedente o dell'associazione d'appartenenza, presso l'ufficio accettazione dell'A.G.E.A. - via Palestro, 81 - 00185 Roma;
a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo; in tal caso si precisa che non verranno accettate istanze che pervengano all'ufficio accettazione successivamente alla data di cui sopra.
Una volta acquisite le istanze, l'A.G.E.A. pubblichera' un elenco delle stesse, in modo che altri produttori possano acquistare la quota, a qualsiasi titolo ma comunque in via definitiva, prima che sia effettivamente riscattata.
Al proposito, si precisa che il subentro al programma di riscatto puo' riguardare anche uno solo dei gruppi varietali eventualmente posseduti dal cedente, ma deve comunque interessare la totalita' del quantitativo risultante per il gruppo varietale stesso, seppure non necessariamente da parte di un unico acquirente.
Nel caso di produttori appartenenti ad associazioni di produttori, il diritto di prelazione nell'acquisto potra' essere esercitato secondo il seguente ordine:
1) dai produttori associati alla stessa associazione dei riscattanti;
2) dalla stessa associazione dei riscattanti, anche per intestatari-soci da nominare;
3) dagli altri produttori singoli o associati ad altre associazioni.
Gli accordi, redatti utilizzando copia dell'apposito modulo anch'esso allegato alla presente (all. 2), dovranno essere registrati da parte dell'associazione dell'acquirente, la quale provvedera' ad inserire i dati dell'accordo direttamente nel sistema informativo tabacco e successivamente a consegnare presso l'A.G.E.A. i modelli stessi firmati in originale e corredati di copia dei documenti di identita' delle parti, entro e non oltre il 31 dicembre 2002.
La relativa quota sara' trasferita con decorrenza dal raccolto 2003.
Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:
i produttori che non hanno concluso contratti di coltivazione, per le quote oggetto di riscatto, per i raccolti 2000, 2001 e 2002 come previsto dal par.3 dell'articolo 34 del regolamento citato in premessa;
i produttori titolari di quota sottoposti a procedure d'infrazione e quelli ai quali sono state o saranno applicate sanzioni, relativamente alle quote, a seguito di controlli in campo eseguiti rispettivamente per le campagne 2001 e 2002.
Non saranno infine riscattate le quote dei produttori ammessi che non derivano da consegne del periodo di riferimento bensi' da riserva nazionale 2001 e/o da distribuzione di residui, oltre che le quote detenute a titolo provvisorio.
Decorso il termine del 31 dicembre 2002, le quote che non sono state acquistate da altri produttori, vengono definitivamente riscattate.
I produttori titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del raccolto 2002, riceveranno, in occasione del pagamento dei premi relativi ai raccolti 2003, 2004 e 2005, gli importi di cui all'art. 36 del Reg. n. 2848/98.
Si raccomanda agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente.
Roma, 16 luglio 2002
Il direttore
dell'area organismo pagatore
Migliorini
 
Allegato 1

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Allegato 2

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