Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2002
Autorizzazione all'organismo di controllo "Ecosystem international certificazioni" S.r.l., in Lecce, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela dei
consumatori

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, dalla "Ecosystem international certificazioni" S.r.l., con sede in Lecce, via Monte San Michele n. 49, inoltrata a questa amministrazione in data 30 luglio 2001 e successive note ed integrazioni;
Visto il parere del comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Puglia, Abruzzo, Marche, Basilicata, Sicilia e Campania, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte 1, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo "Ecosystem international certificazioni" S.r.l. con sede in Lecce, via Monte San Michele n 49, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;
Ritenuto che le attivita' di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.
1. L'organismo di controllo "Eco. system international certificazioni" S.r.l. con sede in Lecce, via Monte San Michele, 49 e' autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
2. L'"Ecosystem international certificazioni" S.r.l., nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal Reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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