Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 luglio 2002
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon", con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, ad euro 53.724 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il proprio decreto in data 20 giugno 2002, con il quale e' stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13 concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una terza tranche di "CTZ-24", con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002.
 
Art. 2.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 10 luglio 2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 giugno 2002. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 giugno 2002, in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 luglio 2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cu all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 4.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2002, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 2002; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.
 
Art. 5.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, fara' carico ad appositi capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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