Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 25 giugno 2002
Incarichi professionali a docenti universitari. (Deliberazione n. 179).

Esponente: Universita' degli studi di Firenze.
Riferimento normativo: art. 17, comma 1, lettere a), b) e c), legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. (AG 42/02).
IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici; Considerato in fatto.
L'Universita' degli studi di Firenze ha sottoposto all'Autorita' una richiesta di parere in merito alla possibilita' di affidare incarichi di progettazione esterna, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, a personale docente dei dipartimenti dell'Universita' stessa non appartenente all'ufficio tecnico ovvero di corrispondere loro l'incentivo di cui all'art. 18 della medesima legge in caso di progettazione interna.
Stante la rilevanza della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, e' stata convocata un'audizione che ha avuto luogo presso la sede dell'Autorita' stessa in data 11 aprile 2002.
A detta audizione hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, della Conferenza dei rettori delle universita' italiane e del Consiglio nazionale degli ingegneri.
I rappresentanti della Conferenza dei rettori delle universita' italiane hanno sostenuto l'incompatibilita' di incarichi affidati a singoli docenti a tempo pieno in qualita' di liberi professionisti, mentre appare legittimo che docenti a tempo parziale possano concorrere al pari degli altri professionisti alle procedure di affidamento degli stessi.
Diversa e' la situazione qualora si tratti di incarichi affidati ad un dipartimento dell'universita' cui appartiene il docente, trattandosi in detto ultimo caso di un attuazione del principio dell'avvalimento da parte di una pubblica amministrazione dell'operato di altra amministrazione. I dipartimenti universitari, inoltre, possono anche costituire societa' di capitali e, quindi, partecipare ad affidamenti esterni di incarichi di progettazione.
I rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno sostenuto che nel caso di progettazione interna all'Universita' non sembrano esserci motivi ostativi a che l'incarico sia affidato ad un docente della stessa Universita'. Del pari potrebbe considerarsi nel caso in cui un'amministrazione, mediante stipula di apposita convenzione con l'Universita', intenda avvalersi delle strutture di quest'ultima per la predisposizione di elaborati progettuali: anche in quest'ultimo caso si tratterebbe di una forma di progettazione interna, anche se l'istituto dell'avvalimento e' espressamente previsto dalla legge solo per i provveditorati e le amministrazioni provinciali.
In quanto alla possibilita', poi, di affidare incarichi di progettazione a docenti universitari quali liberi professionisti nel caso in cui l'Universita' partecipi a dette procedure di gara, il Ministero suddetto ritiene che cio' potra' avvenire qualora l'Universita' indichi i nominativi dei docenti specificamente incaricati della progettazione.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha affermato che le universita' non possono ritenersi legittime affidatarie di incarichi di progettazione in quanto le stesse, in proprio ovvero mediante societa' di servizi appositamente costituite, non sono da ritenersi ricomprese nell'elenco di cui all'art. 17, lettere dalla a) alla g) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.
Successivamente all'audizione, la presente tematica e' stata anche sottoposta alla attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorita', che hanno formulato le seguenti valutazioni.
L'Ala Assoarchitetti ha sottolineato il rischio collegato all'allargamento ai docenti universitari della possibilita' di essere incaricati di attivita' di progettazione, direzione lavori ed accessorie, stante la accertata possibilita' per gli stessi di potersi avvalere di collaboratori che svolgono la propria attivita' a favore dei docenti praticamente a costo zero. Cio' comporterebbe un rischio di turbativa del mercato a discapito dei liberi professionisti.
Secondo l'OICE l'art. 17, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni consente alle stazioni appaltanti di affidare incarichi di progettazione ad altre amministrazioni pubbliche nel caso vi sia una specifica disposizione normativa al riguardo. Peraltro, il decreto legislativo n. 157/1995 consente l'utilizzazione di "altre amministrazioni pubbliche solo in virtu' di specifiche disposizioni legislative, regolamentari o amministrative". Pertanto, secondo l'OICE, al momento non si ravvisa la possibilita' di affidare detti incarichi alle universita' non esistendo una norma che lo preveda espressamente. Inoltre, le universita' in quanto tali non sono qualificabili come societa' di professionisti o di ingegneria e, pertanto, non possono partecipare agli affidamenti esterni di incarichi di progettazione.

Ritenuto in diritto.
Occorre preliminarmente evidenziare la disciplina vigente sugli incarichi di progettazione.
Nell'atto di regolazione n. 6/99, in tema di incarichi di progettazione e direzione lavori al punto VII delle conclusioni l'Autorita' ha statuito che "rimangono salvi, per i dipendenti a tempo pieno, lo svolgimento degli incarichi consentiti dalle norme sul pubblico impiego e, per i dipendenti a tempo definito, lo svolgimento degli incarichi che non incorrano nei divieti sopraindicati, nonche', per particolari categorie di dipendenti, l'applicazione di disposizioni che derogano alla disciplina generale sopra esaminata".
Per quanto attiene al personale docente universitario occorre riferirsi alla speciale disciplina di settore, cosi' come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il personale docente a tempo pieno va rilevato che l'art. 11, comma 5 del regolamento suddetto instaurava una preclusione di carattere generale allo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna. Successivamente la legge n. 118/1989 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 stabilendo che i docenti possono svolgere attivita' per conto di amministrazioni pubbliche purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di insegnamento e di servizio.
Tuttavia, la giurisprudenza ha inteso tale deroga non operante nel senso di ammettere generalmente la legittimita' di ogni attivita' svolta per conto di amministrazioni pubbliche, ma limitata alle sole eccezioni alle incompatibilita' gia' normativamente previste (perizie giudiziarie e partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica di alcuni enti) che, rientrando nei compiti istituzionali dei soggetti pubblici, gli stessi ritengano opportuno far svolgere da docenti universitari a tempo pieno.
Viene con cio' ribadito il principio generale della incompatibilita' dell'attivita' di docente universitario a tempo pieno con qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna o con qualsiasi incarico retribuito.
Relativamente al personale a tempo parziale, si rappresenta che l'art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996 pur consentendo l'espletamento di attivita' libero professionale al suddetto personale, preclude agli stessi di ricevere incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche.
Detta disposizione di carattere generale non si applica ai docenti universitari, in quanto per gli stessi vige la disciplina speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, che afferma in generale la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' libero professionali, senza porre ulteriori limitazioni per i docenti a tempo parziale.
Va da se' che, relativamente alle modalita' di affidamento degli incarichi professionali di progettazione a personale docente a tempo parziale, gli stessi devono essere espletati con le procedure di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Invece la possibilita' di affidare al personale docente pur non appartenente all'ufficio tecnico dell'Ateneo, incarichi di progettazione interna, remunerati conl'incentivazione di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, non trova nello stato giuridico dell'ordinamento universitario punti di riferimento che consentano di ritenere detto personale equiparabile ai dirigenti assegnati all'ufficio tecnico.
Per quanto riguarda la possibilita' per i dipartimenti universitari in quanto tali di partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione indetti da altre amministrazioni occorre considerare che l'art. 17 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni fornisce il seguente elenco, avente carattere tassativo, di soggetti aventi diritto a concorrere per gli affidamenti stessi:
liberi professioni singoli od associati;
societa' di professionisti;
societa' di ingegneria;
raggruppamenti temporanei costituiti dai suddetti soggetti.
Diversa e' l'ipotesi che i dipartimenti universitari delle facolta' tecniche costituiscano apposite societa' in base all'autonomia riconosciuta alle universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare alla possibilita' per gli istituti universitari di ricorrere, quali forme autonome di finanziamento, anche a corrispettivi di contratti e convenzioni nonche' a proventi di attivita'.
In base a quanto sopra considerato.
Il Consiglio accerta che l'attivita' di docente universitario e' incompatibile con l'attivita' professionale di progettazione e di direzione lavori e che l'attivita' di docente a tempo parziale, in virtu' della disciplina speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e' compatibile con lo svolgimento di attivita' libero professionali e pertanto tale personale puo' svolgere incarichi di progettazione nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi albi professionali, mentre non puo' espletare incarichi di progettazione interna, remunerati con l'incentivazione di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
accerta che la legge n. 109/1994 e successive modificazioni e il decreto legislativo n. 157/1995 non contemplano la possibilita' che un'amministrazione, mediante stipula di apposita convenzione con l'Universita', si avvalga delle strutture di quest'ultima per la predisposizione di elaborati progettuali;
manda all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.
Roma, 25 giugno 2002
Il presidente: Garri
 
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