Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'E.N.A.C., quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

In data 15 luglio 2002 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del C.C.N.L. in oggetto tra:
l'ARAN: nella persona del dott. Antonio Guida (firmato) per delega del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali =====================================================================
CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato)
CISL/FIT (firmato) | CISL (firmato)
UIL (firmato) | UIL (firmato)
CIDA (firmato) | CIDA (firmato)
DIRSTAT (firmato) | CONFEDIR (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. per il personale dirigente dell'E.N.A.C. quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.
 
PERSONALE DIRIGENTE DELL'E.N.A.C.

Contratto collettivo nazionale di lavoro
Quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (d'ora in avanti: "E.N.A.C.").
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'E.N.A.C. entro trenta giorni dalla data di stipulazione ai sensi del comma 5.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Limitatamente al presente C.C.N.L., le parti convengono che il termine per la disdetta sia stabilito in tre mesi dalla sottoscrizione del C.C.N.L.
6. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al presente C.C.N.L., le parti convengono che il termine per la presentazione delle piattaforme sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del C.C.N.L.
7. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dirigenti di cui al presente contratto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2.
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' delle parti, e' definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestivita' e l'economicita' dei servizi erogati alla collettivita' con quella di valorizzare la centralita' della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo dell'ente, assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonche' della peculiarita' delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di ente sulle materie e con le modalita' indicate dal presente contratto;
c) concertazione, consultazione ed informazione, nonche' gli istituti della partecipazione;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 3.
Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono assicurare le prestazioni indispensabili secondo le previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni;
B) criteri generali per:
a) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
b) le modalita' di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti;
c) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti;
C) pari opportunita', con le procedure indicate dall'art. 7, anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125, e quelle di cui all'art. 12;
D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e mobilita' dei dirigenti;
E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 2, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nella lettera D) del comma 1, le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell'ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 4. Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. l'E.N.A.C. provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1, entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato dall'organo preposto al controllo interno secondo le vigenti disposizioni. A tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata all'organo di controllo entro cinque giorni, corredata dall'apposita relazione tecnico finanziaria illustrativa. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto, Per la parte pubblica la sottoscrizione e' demandata al presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del predetto organo di controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi, a meno di modifiche introdotte dal successivo C.C.N.L. e fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo.
5. L'E.N.A.C. trasmette all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 5.
Informazione
1. L'E.N.A.C. allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 11 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione del fondo previsto dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente C.C.N.L. prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l'informazione deve essere preventiva o successiva.
3. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L'informazione e' data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 33;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
Art. 6.
Concertazione
1. La concertazione e' attivata sui criteri generali relativamente alle seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La richiesta di concertazione deve essere formulata con atto scritto entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'articolo precedente, da parte dei soggetti sindacali di cui all'art. 11.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza.
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa e' redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
Art. 7.
Consultazione
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 11, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e' facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 8.
Altre forme di partecipazione
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione dei dirigenti alle attivita' dell'E.N.A.C., e' prevista la possibilita' di costituire a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'ente, commissioni bilaterali ovvero osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'E.N.A.C. stesso nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente e' tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Art. 9.
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro trenta giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma l la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
Capo II
I soggetti sindacali
Art. 10.
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente C.C.N.L. ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 11.
Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa la delegazione di parte pubblica e' composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, nonche' dai dirigenti espressamente nominati dall'E.N.A.C.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 10, comma 2, la delegazione e' composta:
a) dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite, per l'area della dirigenza, dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente C.C.N.L.;
b) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non puo' essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.
Art. 12.
Pari opportunita'
1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito il Comitato per le pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato e' costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L., nonche' da un pari numero di rappresentanti dell'E.N.A.C. Il presidente del Comitato e' nominato dall'E.N.A.C. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991;
d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunita', per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
a) percorsi di formazione mirata dei dirigenti sulla cultura delle pari opportunita' in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella pubblica amministrazione;
b) azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
c) iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche' pratiche discriminatorie in generale;
d) flessibilita' degli orari di lavoro;
e) fruizione del part-time;
f) processi di mobilita'.
4. L'E.N.A.C. assicura l'operativita' del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle donne dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. In sede di contrattazione integrativa, le parti coinvolte nella istituzione dei comitati pari opportunita' possono convenire la costituzione di un unico Comitato pari opportunita' che operi sia nei confronti dell'area dirigenziale sia nei confronti del restante personale, in considerazione della sostanziale unitarieta' della sua azione. Nella stessa sede, viene regolata la partecipazione della componente dirigenziale e non dirigenziale all'interno dell'unico comitato.
Titolo III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Svolgimento del rapporto
Art. 13.
Impegno di lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'E.N.A.C., il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui e' preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilita', in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.
Art. 14.
Congedi parentali
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 (testo unico di cui all'art. 15 della legge n. 53/2000) che riunisce e coordina le disposizioni previste dalla legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 anche nel l'ipotesi di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 151/2001 spetta l'intera retribuzione compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti secondo la disciplina del comma 2.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2, e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 2.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 15.
Congedi per motivi di famiglia e di studio
1. Il dirigente puo' chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformita' a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 20 e 21 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997.
Art. 16.
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso l'E.N.A.C. possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono presentare all'E.N.A.C. una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, l'E.N.A.C. puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dirigente tale periodo puo' essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione all'E.N.A.C. ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art. 21 dello stesso C.C.N.L.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.
Art. 17.
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, e' collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
Art. 18.
Assenza per malattia
1. L'art. 20 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 del personale dirigente e' integrato con l'aggiunta del seguente comma:
"10-bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile.".
2. Il comma 6 dell'art. 20 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 del personale dirigente e' sostituito come segue:
"6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia e' il seguente:
a) intera retribuzione mensile di cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del C.C.N.L. dirigenza E.N.A.C. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 per i primi nove mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.".
Art. 19.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. Il comma 1 dell'art. 21 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 e' sostituito come segue:
"1. In caso di assenza per invalidita' temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro ovvero da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 20, commi 1 e 2. In tale periodo, al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del C.C.N.L. dirigenza E.N.A.C. relativo al quadriennio normativo 1998-2001".
Art. 20.
La formazione dei dirigenti
1. Nell'ambito dei processi di riforma della pubblica amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale, tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita' del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono assunti dall'E.N.A.C. come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilita' o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticita' ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
4. L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono l'elemento caratterizzante l'identita' professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilita' attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, al fine di accrescere l'efficienza/efficacia della struttura e di migliorare la qualita' dei servizi resi.
5. L'E.N.A.C., secondo le previsioni di bilancio e le specifiche esigenze di autonomia e di flessibilita' organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, in misura comunque non inferiore all'1% della spesa complessiva del personale dirigenziale, tenendo conto delle direttive governative in materia di formazione, delle finalita' e delle politiche che le sottendono, nonche' delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998.
6. Le politiche formative della dirigenza sono definite dall'E.N.A.C. in conformita' alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altri enti, anche in collaborazione con universita', soggetti pubblici (quali la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la Scuola centrale tributaria, ecc.) o societa' private specializzate nel settore. Le attivita' formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilita' innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento, volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitivita'.
7. Nella gestione delle attivita' formative, l'E.N.A.C. si attiene agli indirizzi sulle politiche di formazione del personale contenute nella direttiva del Ministro della funzione pubblica sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni del 13 dicembre 2001, curando in particolare l'attuazione dei principi guida per la qualita' della formazione nelle diverse fasi in cui si articola il processo formativo.
8. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'E.N.A.C. con i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.
9. Il dirigente puo', inoltre, partecipare, senza oneri per l'E.N.A.C., a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate nei commi che precedono. A tal fine, al dirigente puo' essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
10. Qualora l'E.N.A.C. riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
Capo II
Incarichi dirigenziali e valutazione
Art. 21.
Conferimento incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi dirigenziali, comportanti o non comportanti direzione di struttura, sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in base ai seguenti criteri generali:
a) natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
b) attitudini e capacita' professionale del singolo dirigente;
c) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;
d) rotazione degli incarichi, la cui applicazione e' finalizzata a garantire la piu' efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonche' a favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti.
2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.
3. La durata dell'incarico non puo' essere inferiore a due anni ne' superiore a sette anni e puo' essere rinnovato; il rinnovo in via eccezionale puo' essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni; e' fatta salva la possibilita' di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. L'E.N.A.C. effettua con le procedure di cui all'art. 23, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora l'Ente non intenda confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 23, e' tenuto ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.
5. Per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.
6. Nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, in alternativa alla garanzia prevista dallo stesso comma, sussistendone le condizioni, il dirigente puo' avvalersi delle dimissioni per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, o richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 26.
7 . L'incarico di direzione di uffici dirigenziali ai dirigenti e' conferito dal soggetto individuato nell'ordinamento dell'E.N.A.C.
8. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto d'informazione preventiva di cui al precedente art. 5; deve essere, altresi', assicurata, dall'Ente la pubblicita' ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e cio' anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
Art. 22.
Incarichi aggiuntivi
1. Trova applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Conseguentemente, i compensi per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall'E.N.A.C. o su designazione dello stesso, sono corrisposti dai terzi direttamente all'E.N.A.C. ed afferiscono al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato che sara' istituito nel C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001, per essere utilizzati secondo la disciplina che sara' dettata per il predetto fondo.
2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilita' dei dirigenti che svolgono gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 29, comma 1, una quota, in ragione del proprio apporto, non inferiore al 40% della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di onnicomprensivita'.
3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, l'E.N.A.C. adotta criteri che tengono conto degli obiettivi, priorita' e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilita', delle capacita' professionali dei singoli, assicurando altresi' il criterio della rotazione.
4. In relazione alla disciplina transitoria prevista dall'art. 52, comma 69, della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), ove la contrattazione integrativa non sia definita entro il 30 giugno 2002, la disciplina della onnicomprensivita' retributiva di cui al presente articolo si applica in ogni caso a partire dalla predetta data.
Art. 23.
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
1. L'E.N.A.C., in base al proprio ordinamento, con gli atti da questo previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall'art. l del decreto legislativo n. 286/1999, definisce - privilegiando nella misura massima possibile, l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
2. Le prestazioni, l'attivita' organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o con i sistemi eventualmente previsti dall'ordinamento dell'E.N.A.C..
3. L'E.N.A.C. adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che devono tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicita' dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
6. La valutazione e' ispirata alla diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999.
7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilita' dirigenziale previsti dal decreto legislativo n. 165/2001.
8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, ultimo capoverso e comma 6.
9. La valutazione puo' essere anticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
Art. 24.
Comitato dei garanti
1. L'E.N.A.C., con gli atti previsti dal proprio ordinamento, istituisce, entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente C.C.N.L., ove non vi abbia gia' provveduto, il comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001, e ne disciplina la composizione ed il funzionamento, prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.
2. I provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che deve esprimersi entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Art. 25.
Mobilita'
1. Ai dirigenti destinatari del presente contratto, si applicano gli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti dichiarati in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento in disponibilita' di personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito dell'E.N.A.C., quest'ultimo comunica a tutti gli enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
3. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 2, qualora interessati, comunicano, entro il termine di trenta giorni, l'entita' dei posti vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, con la specificazione di eventuali priorita'. L'E.N.A.C. dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
5. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto, l'E.N.A.C. forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico;
d) maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, e' accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
f) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa.
6. La contrattazione integrativa puo' prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione da parte dell'E.N.A.C., al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione in nuovi contesti lavorativi dei dirigenti trasferiti, anche in attuazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del ripetuto decreto legislativo n. 165/2001.
Capo III
Estinzione del rapporto
Art. 26.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
1. L'E.N.A.C. o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C., previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, puo' erogare un'indennita' supplementare nell'ambito della effettiva disponibilita' del proprio bilancio. La misura dell'indennita' puo' variare fino ad un massimo di 24 mensilita', comprensive della quota della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento. L'indennita' di cui trattasi ha pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che della buonuscita.
3. Per il periodo di erogazione della predetta indennita' non puo' essere conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si e' verificata la risoluzione consensuale.
4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Ente per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6.
Art. 27.
Conciliazione e arbitrato
1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilita' di ricorso giurisdizionale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, avverso gli atti applicativi dell'art. 24, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997, il dirigente puo' attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal C.C.N.Q. in materia di conciliazione ed arbitrato, sottoscritto in data 23 gennaio 2001, ai sensi degli articoli 55, 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca dell'ente puo', comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione dell'art. 2 del C.C.N.Q. in materia di conciliazione ed arbitrato nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti negli articoli 3 e 4 dello stesso C.C.N.Q.
3. Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 ed in tale sede l'ente si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'.
4. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'ente una indennita' supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a 2 mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilita'.
5. L'indennita' supplementare di cui al comma precedente e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
7 mensilita' in corrispondenza del 51o anno compiuto;
6 mensilita' in corrispondenza del 50o e 52o anno compiuto;
5 mensilita' in corrispondenza del 49o e 53o anno compiuto;
4 mensilita' in corrispondenza del 48o e 54o anno compiuto;
3 mensilita' in corrispondenza del 47o e 55o anno compiuto;
2 mensilita' in corrispondenza del 46o e 56o anno compiuto.
6. Le mensilita' di cui ai commi 4 e 5 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.
7. In caso di accoglimento del ricorso, l'ente non puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute al medesimo ai sensi dei commi 4 e 5.
8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte dell'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia dell'arbitro, puo' avvalersi della disciplina di cui all'art. 28, comma 10 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente del 14 luglio 1997, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
Art. 28. Integrazione della disciplina su responsabilita' civile e patrocinio
legale
1. L'art. 32 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997 e' integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
"6. La societa' di assicurazione sara' scelta, sentite le organizzazioni sindacali legittimate, con apposita gara che dovra' prevedere comunque la possibilita' per il dirigente di aumentare massimali e area di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
7. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 6, ivi compresa la copertura assicurativa del patrocinio legale, l'Amministrazione assume a proprio carico le eventuali spese legali affrontate dai dirigenti.
8. Le disposizioni dei commi l e 2 non si applicano nel caso in cui il procedimento sia stato attivato su iniziativa dell'E.N.A.C. o nel caso in cui lo stesso E.N.A.C. sia controparte nel procedimento".
Titolo IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 29.
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianita', assegno ad personam, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;
c) indennita' integrativa speciale;
d) retribuzione di posizione parte fissa;
e) retribuzione di posizione parte variabile;
f) retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
3. Al dirigente ove spettante e' corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
4. La retribuzione base giornaliera si determina dividendo quella mensile per 22.
5. Al dirigente sara' corrisposta nella prima decade del mese di dicembre, una tredicesima mensilita' costituita dalle voci di retribuzione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturata.
7. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.
8. La retribuzione deve essere corrisposta entro il 25 di ogni mese.
9. Qualora il ritardo del pagamento superi i dieci giorni, decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale.
Art. 30.
Incrementi tabellari
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente derivante dalla applicazione dell'art. 2 del C.C.N.L. RAI per il personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997, relativo al biennio economico 1996-1997, e' incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1 novembre 1998 Euro 68,17 (corrispondenti a L. 132.000);
dal 1 giugno 1999 Euro 56,81 (corrispondenti a L. 110.000).
Art. 31.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli articoli 29 e 30 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma l si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi l e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale, e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
Art. 32.
Incremento della retribuzione di posizione in godimento
1. Le ulteriori disponibilita' derivanti dalla rivalutazione del trattamento economico dei dirigenti in misura pari ai tassi di inflazione programmati, a valere sul biennio economico 1998-1999, sono riconosciuti a ciascun dirigente attraverso la corresponsione con decorrenza dal 1 giugno 1999 di un incremento sulla retribuzione di posizione in godimento determinato in misura fissa, di importo pari a Euro 1.535,00 (corrispondenti a L. 2.972.174) in ragione d'anno.
Art. 33.
Retribuzione di posizione dei dirigenti
1. L'E.N.AC. determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento, previa informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera b), tenendo conto di parametri connessi alla ampiezza della struttura, alla collocazione della posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, alle responsabilita' interne ed esterne implicate dalla posizione, ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle attivita' di competenza.
2. Nell'E.N.AC. l'individuazione e la graduazione delle retribuzione di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non puo' comunque essere inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive del Fondo di cui al comma 4, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di Euro 10.330 (corrispondenti a L. 20.001.669), che costituisce la parte fissa di cui all'art. 29, comma 1, lettera d), a un massimo di Euro 42.350 (corrispondenti a L. 82.001.034), che ricomprende la parte fissa.
4. La disciplina di cui al presente articolo trovera' attuazione nell'ambito delle risorse dell'apposito Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che sara' istituito nel C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001.
Art. 34.
Retribuzione di risultato dei dirigenti
1. Al fine di sviluppare, all'interno dell'E.N.AC., l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti sono destinate parte delle risorse complessive del fondo di cui al comma 6, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilita'.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove cio' non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
3. L'E.N.AC. definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente.
4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 3, l'E.N.AC. deve prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione con i sistemi di cui all'art. 23.
5. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili non puo' in nessun caso essere superiore a tre mensilita' e mezza riferita alle componenti fisse del trattamento economico.
6. La disciplina di cui al presente articolo trovera' attuazione nell'ambito delle risorse dell'apposito Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che sara' istituito nel C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001.
Art. 35.
Personale dirigente in distacco sindacale
1. Ai dirigenti in distacco sindacale compete il trattamento economico in godimento ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco, o altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco. Ai predetti dirigenti compete anche la retribuzione di risultato nella misura media prevista dall'E.N.AC.
Art. 36.
Trattamento di trasferta
1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada e di vitto e alloggio, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, al dirigente in trasferta e' dovuto un importo aggiuntivo, per il rimborso delle spese non documentabili, di Euro 72,30 (corrispondenti a L. 140.000) giornalieri.
2. Il suindicato importo di Euro 72,30 (corrispondenti a L. 140.000) giornalieri compete per missioni di durata non inferiore alle otto ore e fino a 24 ore ed e' ridotto di un terzo qualora il dirigente in missione chieda il rimborso delle spese di alloggio e/o vitto.
3. In caso di uso del mezzo proprio o di cui il dirigente abbia la disponibilita' e con esclusione dell'auto di servizio, viene corrisposto un rimborso chilometrico secondo le tabelle periodicamente pubblicate dall'A.C.I. riferite ad una percorrenza annua di km. 20.000 e ad un'auto di media cilindrata, nonche' il rimborso della spesa sostenuta per il parcheggio dell'auto presso le aree aeroportuali nell'ipotesi di missioni che prevedono l'utilizzo del mezzo aereo.
4. Al dirigente e' altresi' consentito l'uso del taxi e di altri mezzi pubblici nelle aree urbane e per i trasferimenti da e per aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc. e nei casi di svolgimento di attivita' di rappresentanza.
5. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dai dirigenti con l'uso del mezzo proprio, l'ente provvede alla relativa copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.
6. In caso di missione di lunga durata (intendendosi come tali quelle che superano i trenta giorni calendariali) in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potra' essere stabilito un trattamento forfetario concordato direttamente con il dirigente interessato, e che comunque non potra' superare le spese di cui al comma 1. Per le missioni all'estero sara' corrisposto il trattamento stabilito per le missioni interne con la maggiorazione del 50% per rimborso spese non documentabili.
Art. 37.
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocita'.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura non inferiore all'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo le modalita' stabilite dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
Conferma discipline precedenti e disapplicazioni
1. Nei confronti dei dirigenti dell'E.N.AC. continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli l e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, il previsto incremento di anzianita' viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianita' pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
2. Per quanto non previsto nel presente C.C.N.L. restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei C.C.N.L. dei dirigenti RAI relativi al quadriennio 1994-1997.
3. Dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L., ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. l
Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento all'ordinamento del l'E.N.AC., l'organo a cui e' affidato il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, si identifica con il collegio dei revisori dei conti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno reciprocamente atto che tra le disposizioni dei precedenti C.C.N.L. del personale dirigente RAI relativi al quadriennio 1994-1997 che conservano la loro efficacia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del presente contratto, e' ricompresa anche la disposizione di cui dall'art. 95, comma 1 del C.C.N.L. RAI del personale dirigente stipulato il 14 luglio 1997, nella quale si prevede, per la dirigenza destinataria del presente contratto, il rinvio ad alcune discipline contenute nei contratti del restante personale.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE
DELL'E.N.AC. BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
In data 15 luglio 2002 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del C.C.N.L. in oggetto tra:
L'ARAN: nella persona del dott. Antonio Guida (firmato) per delega del Presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni e Confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali =====================================================================
CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato)
CISL/FIT (firmato) | CISL (firmato)
UIL (firmato) | UIL (firmato)
CIDA (firmato) | CIDA (firmato)
DIRSTAT (firmato) | CONFEDIR (firmato)
USPPI | USPPI

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. per il personale dirigente dell'E.N.A.C. - biennio economico 2000-2001.
PERSONALE DIRIGENTE DELL'E.N.AC.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
Art. 1.
Incrementi tabellari
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti dell'E.N.AC. risultante dagli aumenti contrattuali relativi al biennio economico 1998-1999, e' incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1 luglio 2000 Euro 58,88 (corrispondenti a L. 114.000);
dal 1 gennaio 2001 Euro 97,61 (corrispondenti a L. 189.000).
2. Per effetto degli incrementi previsti al comma l, a decorrere dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare della dirigenza E.N.AC. e' rideterminato in Euro 41.007,42 (corrispondenti a L. 79.401.432).
Art. 2.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma l si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi l e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.
Art. 3.
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
1. A decorrere dal 31 dicembre 2000 e a valere dal mese successivo, e' istituito un fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti E.N.A.C. Il fondo e' alimentato con i seguenti finanziamenti:
a) un importo di Euro 37.315,00 (corrispondenti a L. 72.251.915) pro-capite annue lorde - pari alla media annua pro-capite riferita all'anno 1998 dei trattamenti accessori (retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, premio individuale per la qualita' della prestazione) percepiti dai dirigenti ex RAI - moltiplicato per il numero di dirigenti E.N.A.C. in servizio alla data del 31 dicembre 1998;
b) un importo pari ad Euro 1.535,00 (corrispondenti a L. 2.972.174), corrispondente alle risorse destinate nel biennio economico 1998-1999 alla corresponsione dell'incremento sulla retribuzione di posizione in godimento ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;
c) un importo di Euro 1.153,00 (corrispondenti a L. 2.232.519) pro-capite annue lorde per tredici mensilita' per il numero di dirigenti E.N.AC. in servizio al 31 dicembre 1998, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio dei dirigenti;
d) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997;
e) i compensi derivanti dagli incarichi aggiuntivi previsti dall'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 21 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;
f) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel quadriennio contrattuale, secondo la disciplina di cui all'art. 34, comma 6, del C.C.N.L. dei dirigenti RAI, stipulato il 14 luglio 1997;
g) le economie derivanti dalla riduzione stabile dei dirigenti, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano al risparmio del fabbisogno complessivo, tenendo conto della effettiva capacita' di spesa.
2. L'E.N.A.C. puo' destinare di anno in anno risorse aggiuntive al finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il conseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto dei limiti del bilancio, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al decreto legislativo n. 286/1999, e comunque in misura non superiore a Euro 30,00 (corrispondenti a L. 58.088) mensili pro-capite per tredici mensilita' per il numero di dirigenti E.N.A.C. in servizio al 31 dicembre 1998.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile della relativa dotazione organica, l'E.N.A.C. nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. In attuazione della disciplina contenuta nel presente comma, l'E.N.A.C. valuta anche l'entita' delle risorse da destinare alla remunerazione delle funzioni dirigenziali vacanti, unicamente per il periodo nel quale le predette funzioni siano temporaneamente affidate al personale dell'ente.
4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
5. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, delle nuove risorse acquisite in attuazione del comma 1, l'E.N.AC., entro il periodo di vigenza del presente C.C.N.L., destina in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui all'art. 31, comma 3 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. l
Le parti condividono l'obiettivo di limitare l'utilizzazione delle "funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale" e nel caso in cui tali funzioni fossero comunque affidate concordano sull'esigenza che le stesse siano adeguatamente valorizzate, anche mediante la individuazione di uno specifico trattamento economico.
Le parti concordano altresi' nel ritenere che nella copertura assicurativa di cui all'art. 68 del C.C.N.L. per il personale non dirigente dell'E.N.A.C. sottoscritto il 19 dicembre 2001 siano da ricomprendere anche le tutele delle responsabilita' connesse alle funzioni di reggente affidate.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano nel ritenere che la retribuzione di posizione, nel caso di attivazione di nuovi servizi che determini la rimodulazione e la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, e' determinata ai sensi e con i limiti definiti dall'art. 33 e seguenti del C.C.N.L. 1998-2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti concordano nel ritenere che le risorse relative alla retribuzione di risultato non utilizzate nell'anno di riferimento, sono destinate al finanziamento della stessa retribuzione per l'anno successivo, come previsto dall'art. 34, comma 2 del C.C.N.L. 1998-2001.
 
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