Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 26 giugno 2002
Consultazione pubblica sulle modalita' e la composizione di un Network Cap relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa notificati. (Deliberazione n. 10/02/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la delibera n. 278/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 20 ottobre 1999, "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";
Vista la delibera n. 152/02/CONS concernente le misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27 giugno 2002;
Visto, in particolare, l'art. 3 della menzionata delibera n. 152/02/CONS, il quale prevede che l'Autorita' stabilisca entro il 30 ottobre 2002, anche all'esito di una consultazione pubblica, le modalita' e la composizione di un network cap con l'obiettivo di disporre entro il 1 gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione;
Considerato l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione delle modalita' e della composizione di un network cap relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa notificati, approvato dalla Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 26 giugno 2002;
Considerato che l'Autorita', tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione sui diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal summenzionato procedimento;
Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione;
Udita la relazione del presidente;
Delibera:
Articolo unico

1. E' indetta la consultazione pubblica concernente le modalita' e la composizione di un network cap relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa notificati.
2. Il documento per la consultazione e' riportato nell'allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 26 giugno 2002
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
alla delibera n. 10/02/CIR

Consultazione pubblica sulle modalita' e la composizione di un network cap relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di
rete fissa notificati.

Documento per la consultazione

L'AUTORITA'

in attuazione di quanto stabilito dalla delibera n. 152/02/CONS, "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" ed in particolare, dall'art. 3, comma 1:
"L'Autorita', al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisce entro il 30 ottobre 2002, anche all'esito di una consultazione pubblica, le modalita' e la composizione di un network cap con l'obiettivo di disporre entro il 1 gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione."
ha avviato, in occasione della riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2002, un procedimento sull'introduzione di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione, che si conclude entro il 31 dicembre 2002.
Cio' premesso, l'Autorita', ai sensi della delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi soggetti interessati in merito alle tematiche inerenti al procedimento sopra indicato;
Invita
i soggetti titolari di licenza individuale;
altri soggetti che fruiscono delle condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione di riferimento;
le associazioni portatrici di interessi pubblici;
altri soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire all'Autorita' una comunicazione concernente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.
Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sul network cap" nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento - Centro direzionale Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli.
E' gradito l'anticipo delle comunicazioni, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura sopra indicata.
Le comunicazioni dovranno essere strutturate seguendo l'ordine impostato nella sezione "Domande per la consultazione pubblica" e dovranno altresi' contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sugli argomenti di interesse indicati. 1. Il quadro normativo e regolamentare concernente il controllo dei prezzi dei servizi offerti dagli operatori notificati.
L'Autorita' esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi degli operatori notificati in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge n. 249/1997, ispirandosi ai principi contenuti nella legge n. 481/1995.
L'Autorita' svolge attivita' di continuo monitoraggio dei prezzi praticati dagli operatori notificati e adotta i necessari provvedimenti laddove sul mercato non vigano condizioni di effettiva concorrenza. Al fine di garantire condizioni concorrenziali l'art. 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce infatti che "L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza".
L'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 prescrive che "l'Autorita' al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonche' adeguati livelli di qualita' (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale".
Relativamente alle tariffe di interconnessione, l'Autorita', inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7 "definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione".
L'art. 3, comma 1, della delibera n. 152/02/CONS prevede, infine, che l'Autorita' stabilisca "entro il 30 ottobre 2002, anche all'esito di una consultazione pubblica, le modalita' e la composizione di un network cap con l'obiettivo di disporre entro il 1 gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione". 2. Finalita' dell'introduzione di un meccanismo di network cap.
In un mercato concorrenziale l'efficienza conseguibile dagli operatori nella riduzione dei costi di produzione e l'applicazione di prezzi orientati ai relativi costi si verifica attraverso la pressione generata dai liberi meccanismi di mercato.
In presenza di un solo operatore di rete fissa notificato quale avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione, l'introduzione di un sistema programmato di prezzi massimi di interconnessione praticati da tale operatore fornisce un incentivo alla riduzione dei costi di produzione, lasciando al contempo sufficiente flessibilita' a detto operatore nella definizione della propria politica dei prezzi e garantisce agli operatori interconnessi una maggiore prevedibilita' dei prezzi, permettendo agli stessi di meglio pianificare le proprie politiche di mercato.
In merito al primo aspetto, il meccanismo di network cap, non pregiudicando lo svilupparsi della concorrenza, si propone di incentivare l'efficienza fissando un tetto massimo programmato dei prezzi e lasciando libero l'operatore di rete fissa notificato di ridurre i costi di produzione senza che ad essi sia correlato, nel corso del periodo di efficacia del cap, un adeguamento automatico dei prezzi dei servizi di interconnessione. Una revisione del cap, infatti, sarebbe effettuata solo laddove si verifichino eventi straordinari tali da comportare significative variazioni nell'andamento dei costi di produzione.
Il network cap vuole quindi essere uno strumento regolamentare per simulare la pressione competitiva sull'operatore di rete fissa notificato fino a quando il mercato dei servizi di interconnessione non raggiungera' un livello di concorrenza sufficiente a garantire a tutti gli operatori di telecomunicazioni condizioni economiche concorrenziali.
Relativamente al secondo aspetto, l'attuale processo di presentazione e valutazione dell'Offerta di riferimento (OIR), necessariamente articolato e complesso, non garantisce agli operatori alternativi che utilizzano i servizi di interconnessione dell'operatore di rete fissa notificato le migliori condizioni operative, in particolare per quanto riguarda la propria programmazione delle spese e degli investimenti. L'introduzione di un sistema di riduzione dei prezzi massimi di interconnessione fornisce quindi a tali operatori, da un lato, un migliore orizzonte previsionale relativamente all'evoluzione dei prezzi di interconnessione, garantendo comunque condizioni economiche competitive e, dall'altro, la possibilita' di pianificare in modo efficiente i propri investimenti e valutare con sufficiente anticipo i costi relativi all'acquisto di servizi di interconnessione.
Infine, la prevista introduzione di una metodologia di costo basata sui costi incrementali di lungo periodo, a partire dal 2003, che a regime potra' costituire di per se' un elemento utile all'aumento della concorrenzialita' nel mercato, trova un utile complemento nell'implementazione di un meccanismo di network cap. Quest'ultimo rende, infatti, maggiormente flessibile la fissazione dei prezzi dei beni intermedi, sia pure all'interno di un percorso evolutivo predefinito; in una fase di passaggio da un sistema contabile sostanzialmente incentrato sui costi storici verso un sistema basato sui costi correnti e incrementali, l'introduzione del network cap aiuta a mantenere valutazioni corrette per quanto riguarda i rendimenti attesi degli investimenti salvaguardando gli incentivi degli operatori alla creazione e al mantenimento delle dotazioni infrastrutturali.
3. Il modello di riferimento di un meccanismo di network o price cap.
La legge n. 481/1995 definisce, all'art. 2, commi 17, 18 e 19 gli elementi per la costruzione del modello di price cap. In particolare, il comma 18 fissa i parametri sui quali basare l'applicazione del metodo price cap per la determinazione delle tariffe, ovvero:
a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale.
Inoltre, il comma 19 determina ulteriori elementi per la determinazione dei parametri del price cap:
a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.
L'Autorita', con la delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 relativa all'introduzione del price cap per la regolamentazione dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia, ha inteso seguire le indica-zioni fornite dalla legge n. 481/1995, da un lato, determinando la composizione del paniere dei servizi sottoposti al price cap e, dall'altro, definendo il vincolo di riduzione del tipo:
IPC-X dove IPC (Indice dei prezzi al consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e X il livello di variazione di produttivita' dell'insieme dei servizi di fonia vocale.
Tale struttura del price cap puo' essere variata dall'Autorita' alla luce di significativi cambiamenti nella struttura dei costi, di eventi straordinari, di mutamenti nelle normative o nella struttura del servizio universale.
Dalla struttura generale del price cap deriva quella del network cap che, a differenza del precedente, prende in considerazione i beni intermedi necessari per la produzione del servizi finali all'utente. Infatti, con il network cap si fornisce, all'operatore che offre servizi di interconnessione a prezzi basati su una data struttura di costi, un incentivo per la riduzione di tali prezzi nella direzione di una maggiore efficienza. 4. Domande per la consultazione pubblica.
Relativamente alla modalita' e composizione di un network cap relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa notificati, si richiedono valutazioni in merito alle seguenti tematiche:
4.1. Modalita' di introduzione di un sistema di programmazione della riduzione annuale dei valori massimi dei prezzi di interconnessione.
4.2. Identificazione dei servizi di interconnessione, tra quelli elencati nella vigente Offerta di riferimento, che possono essere inclusi all'interno di uno o piu' panieri per l'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione.
4.3. Composizione del paniere unico (o dei panieri) di servizi di interconnessione e valutazione sull'eventuale necessita' di assegnazione di pesi ai servizi appartenenti ad un determinato paniere.
4.4. Identificazione di eventuali specifici servizi che, che all'interno del paniere o dei panieri, necessitano di un appropriato livello di sub-cap.
4.5. Criteri di fissazione del prezzo iniziale dei servizi ai quali si applica il network cap.
4.6. Possibili criteri di determinazione del tasso di variazione annuale del cap del paniere (o dei panieri) di servizi di interconnessione quali ad esempio:
tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo (IPC rilevato dall'ISTAT);
tasso annuale di produttivita' (X annuo), relativamente all'offerta di servizi di rete (interconnessione), specificando quali valutazioni oggettive portino alla definizione di un dato valore della X.
4.7. Possibilita' di applicare, in caso di adozione di piu' panieri, differenti tassi di variazione annuale del cap per i singoli panieri, in funzione del livello di concorrenzialita' cui sono soggetti i servizi componenti un determinato paniere.
4.8. Decorrenza e durata del network cap e possibilita' di rivedere la composizione del paniere (o dei panieri) ed i parametri con riferimento, tra l'altro, a significativi cambiamenti nella struttura dei costi, al manifestarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti del quadro normativo o alla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
4.9. Definizione delle modalita' di applicazione e di verifica del network cap, con riferimento all'introduzione di meccanismi per un'equa distribuzione nel corso dell'anno delle riduzioni di prezzo previste, in analogia con quanto stabilito dalla delibera n. 847/00/CONS, relativamente al price cap.
4.10. Rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione delle offerte di riferimento, in relazione ai servizi inclusi nel network cap.
E' gradito ogni altro commento rilevante ai fini della presente consultazione, nonche' l'invio di note illustrative in merito ai temi della stessa.
Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorita' n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive, decisioni dell'Autorita' stessa, e sono trattate dall'Autorita' con la massima riservatezza.
Si prega di dare evidenza, nelle comunicazioni, delle parti riservate ai fini dell'accessibilita' a terzi della documentazione inviata, con le relative motivazioni.
Una sintesi delle risultanze della consultazione e' pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita' medesima.
 
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