Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di San Pietro in Casale (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 2001 e il 27 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille.
2. Di differenziare l'aliquota come segue:
a) Al 4,3 per mille per abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12 comma 1, 4 e 5 del regolamento comunale I.C.I;
b) al 4,5 per mille per:
immobili gia' dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero - agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);
immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attivita', penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza l'interruzione) (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);
immobili classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attivita) (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);
terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di 1o grado (agevolazione da applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione);
immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l' attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di apertura);
c) al 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate stabilmente, come definite all'art. 12, commi 2, 3 e 6 - del Regolamento comunale I.C.I.
3. Di stabilire, per l'anno 2002, l'esonero dal pagamento dell'I.C.I. per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del Regolamento delle entrate e per le abitazioni locate a seguito di convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione);
4. Di stabilire che i contribuenti, per se' e per gli altri contitolari, interessati alle riduzioni di aliquota dovranno presentare apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. Anno 2002.
(Omissis).
la detrazione per l'abitazione principale anno 2002 viene elevata ad Euro 120,00.
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone