Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2002
Disposizioni specifiche urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei comuni di Pedara, Nicolosi e Zafferana Etnea, in provincia di Catania. (Ordinanza n. 3229).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza idrica nelle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa;
Vista l'ordinanza 27 giugno 1992, n. 2297, recante "Interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Zafferana Etnea", con la quale, in relazione all'approvvigionamento idrico dei comuni di Pedara, Nicolosi e Zafferana Etnea, il prefetto di Catania e' stato autorizzato a disporre l'espropriazione del complesso acquedottistico Acque Macri' e la realizzazione delle opere per l'adeguamento dell'impianto per incrementarne la portata;
Vista l'ordinanza del 13 novembre 1993, n. 2338, recante "Lavori acquedottistici connessi con l'emergenza idrica nel comune di Zafferana Etnea per il collegamento della sorgente del Pozzo Macri' e l'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, di Pedara e di Zafferana Etnea";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 1999, n. 1022/rep., che ha disposto il trasferimento al prefetto di Catania della somma di lire 5,3 miliardi stanziata con l'ordinanza n. 2338/93;
Considerato che, a seguito di ricognizione effettuata dal Dipartimento della protezione civile, con nota n. 7615 del 20 novembre 2001, la prefettura di Catania ha comunicato che sul finanziamento disposto con l'ordinanza n. 2297/92 risulta disponibile la somma di L. 239.861.247, e non risulta che il finanziamento reso disponibile dall'ordinanza n. 2338/93 sia stato utilizzato ne' impegnato;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate con provvedimenti di protezione civile e non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione medesimo;
Visto l'esito della riunione tenutasi presso la prefettura di Catania in data 16 marzo 2002 concernente il problema dell'approvvigionamento idrico del comune di Zafferana Etnea;
Considerato che, in concomitanza di eventi siccitosi di particolare rilievo, perdurano problemi di approvvigionamento idrico per il comune di Zafferana Etnea aggravati dalla mancata realizzazione delle opere previste dall'ordinanza n. 2338/93;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Ferma restando l'azione di coordinamento generale da parte del presidente della Regione siciliana, nell'ambito territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, il presidente della provincia di Catania e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli specifici interventi diretti all'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea.
 
Art. 2.
1. Per la redazione degli elaborati tecnici diretti a verificare la possibilita' di approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea il commissario delegato si avvale degli uffici tecnici degli stessi comuni, o di liberi professionisti all'occorrenza individuati, che operano sotto il controllo del Genio civile di Catania.
2. Preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, i comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea dovranno fornire al commissario delegato uno studio di fattibilita' recante le soluzioni tecnicamente attuabili per il soddisfacimento delle esigenze idro-potabili dei comuni predetti, indicando il costo delle opere previste comprensivo degli oneri necessari per l'eventuale acquisizione di fonti di approvvigionamento.
3. L'importo complessivo di cui al successivo art. 5, comma 2, verra' assegnato al commissario delegato secondo le modalita' indicate all'art. 3.
4. Lo studio di fattibilita' delle opere dovra' essere approvato dal commissario delegato e trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto.
 
Art. 3.
1. L'erogazione della somma di cui all'art. 5, comma 2, per l'esecuzione delle opere di approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea e' subordinata all'esito favorevole ed alla presa d'atto dello studio di fattibilita' di cui all'art. 2, comma 2; in particolare, la congruita' sul costo per l'acquisizione delle fonti di approvvigionamento dovra' essere attestata dal commissario delegato e successivamente trasmessa al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto.
2. Contestualmente all'avvenuta attestazione sulla congruita' dei costi di acquisizione delle fonti di approvvigionamento, il commissario delegato avra' cura di trasmettere al Dipartimento della protezione civile l'atto preliminare di acquisto delle fonti di approvvigionamento, corredato dall'atto di approvazione.
3. Ad avvenuta approvazione dello studio di fattibilita', e successiva presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, il finanziamento di cui al successivo art. 5, comma 2, verra' corrisposto al commissario delegato, per essere successivamente erogato ai soggetti aventi diritto.
4. Per l'affidamento degli appalti diretti alla realizzazione delle opere necessarie per il superamento delle esigenze idropotabili dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea il commissario delegato si avvale del Genio civile di Catania.
5. Per la conduzione dei lavori il commissario delegato nomina gli organi della direzione lavori avvalendosi, ove occorra, di liberi professionisti.
6. Al termine dei lavori il commissario delegato dovra' trasmettere al Dipartimento copia della rendicontazione delle somme impiegate nella esecuzione dei lavori.
 
Art. 4.
1. Le opere di cui all'art. 3 della presente ordinanza sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili; in particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere ed alla disposizione dell'area di rispetto.
2. Le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori diretti al miglioramento dell'approvvigionamento idrico dei comuni di Pedara, Nicolosi e Zafferana Etnea dovranno essere completate, sulla base del progetto esecutivo approvato dal presidente della provincia di Catania, commissario delegato, nel tempo massimo di sei mesi dall'avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile dello studio di fattibilita' di cui al precedente art. 2.
3. Ove venissero disattesi i termini di cui al precedente comma, potra' essere avviata la procedura di revoca del finanziamento non ancora corrisposto ed il recupero delle somme gia' erogate.
4. Il presidente della provincia di Catania, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Al termine della attivita' del commissario delegato i comuni subentrano nella titolarita' degli studi, dei progetti e delle opere.
 
Art. 5.
1. E' revocata la somma complessiva di Euro 2.861.099,56, di cui Euro 123.878,00 ancora disponibile sul finanziamento disposto dall'ordinanza 27 giugno 1992, n. 2297, e di Euro 2.737.221,57 stanziato dall'ordinanza 13 novembre 1993, n. 2338.
2. All'onere relativo agli interventi di cui all'art. 2, valutato pari ad Euro 2.861.099,59, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse revocate di cui al precedente comma 1, a carico del capitolo n. 974 "Fondo della protezione civile" del centro di responsabilita' n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002.
 
Art. 6.
1. Per l'attivita' di cui alla presente ordinanza e' disposta la deroga ad ogni norma regionale in materia di opere pubbliche, dovendosi applicare quanto disposto dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dal decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.
2. Nella considerazione che il finanziamento e' posto a carico del Dipartimento della protezione civile, il pagamento delle competenze professionali per attivita' di progettazione e direzione lavori avverra' secondo le disposizioni delle ordinanze 27 febbraio 1985, n. 498; e 4 febbraio 1991, n. 2086, mentre il pagamento delle competenze professionali per attivita' di collaudo avverra' secondo le disposizioni di cui all'ordinanza 30 ottobre 1990, n. 2029.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri, derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi, sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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