Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2002 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO 22 luglio 2002
Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere d) e g), della citata legge n. 43 del 1995;
Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
Visto il parere n. 1373/2002 emesso dalla commissione speciale del 24 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione con la quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 18 luglio 2002 ha approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001;
Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:
a) alla regolarita', riscontrata dal collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito;
b) alla trasmissione, alla presidenza del consiglio regionale del Molise, dei consuntivi di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Detta trasmissione potra' essere comprovata, da parte dei rappresentanti dei movimenti e partiti politici interessati, anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa anche con le modalita' di cui all'art. 38 di detto decreto.
Roma, 22 luglio 2002
Il presidente: Casini
 
Allegato
XIV LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 69/2002 Oggetto: Piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le
spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici
per il rinnovo del consiglio regionale del Molise
dell'11 novembre 2001.
Riunione di giovedi' 18 luglio 2002.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere d) e g), della citata legge n. 43 del 1995;
Visto il parere n. 1373/2002 emesso dalla commissione speciale del 24 maggio 2002 del Consiglio di Stato in ordine agli effetti, sulla materia in oggetto, della decisione n. 3212 del 18 giugno 2001, con la quale la V sezione dello stesso Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento delle elezioni del 16 aprile 2000 per il rinnovo del consiglio regionale del Molise;
Vista la comunicazione in data 5 dicembre 2001 del consiglio regionale del Molise concernente i risultati della consultazione elettorale dell'11 novembre 2001;
Vista la comunicazione del Ministero dell'interno in data 8 luglio 2002 relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento all'anzidetta consultazione elettorale dell'11 novembre 2001 nella regione Molise;
Considerato che occorre procedere alla determinazione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001;
Constatato che tutti i movimenti e partiti politici concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che hanno ottenuto almeno un candidato eletto al suddetto consiglio regionale hanno presentato nel termine la richiesta ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 e che, pertanto, non si sono verificate decadenze;
Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso, pari al 40 per cento, deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2001, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;
Delibera:
Art. 1.
Il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001 e' determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.
Art. 2.
E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno.
All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera g), della legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo le modalita' indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al primo comma, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.
Art. 3.
Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.
In caso di riformulazione del piano di riparto che importi una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
Nell'eventualita' che non sia applicabile il primo comma del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel secondo comma del medesimo articolo.
Art. 4.
Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.
Art. 5.
Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, primo comma, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all'art. 1.
Art. 6.
La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA N. 69 DEL 18 LUGLIO 2002

----> Vedere tabella a pag. 17 della G.U. <----
 
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