Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 luglio 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc. cons. a r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Brisighella".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del comsumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc. cons. a r.l.", con decreto del 30 novembre 1998, e' stata prorogata fino al 19 luglio 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Brisighella", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60897;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Brisighella";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc. cons. a r.l.", con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Brisighella" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.
Roma, 2 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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